Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24682 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24682
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle Sessame Soci Coop.
Agricola (già Vecchia Cantina di Alice Bel Colle-Sessame D’Asti
s.c.r.l.), in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to
in Roma, al viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. D’Ayala
Valva Francesco, dal quale è rapp.to e difeso dall’avv. Pollarolo
Ernestina, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Alice Bel Colle, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via A. Farnese 7, presso lo studio
dell’avv. Lovisolo Antonio e Claudio Berliri, dai quali è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 29/2006/30 depositata il 6/11/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcelio Iacobellis;
Udito l’avv. D’Ayala Valva per la ricorrente e l’avv. Berliri per il
resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dalla Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle Sessame Soc. Coop. Agricola (già Vecchia Cantina di Alice Bel Colle-Sessame D’Asti s.c.r.l.) contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Alice Bel Colle contro la sentenza della CTP di Alessandria n. 85/2/2005 che aveva accolto il ricorso della società Cooperativa avverso il diniego espresso dal Comune al rimborso della somma versata dalla Società, a titolo di ICI, per gli anni 2001-2004, relativamente ad un complesso immobiliare sito nel Comune di Alice Bel Colle, in catasto foglio 4, mappali 242-499, adibito a cantina sociale. La CTR escludeva la natura rurale dei fabbricati e la assoggettabilità degli stessi all’imposta comunale sugli immobili sul rilievo che la società non svolgeva attività agricola ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29 in considerazione del reddito “commerciale” imputabile alle società cooperative, della mancanza di prova della ricorrenza dei limiti quantitativi previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 29 e 32 TUIR, nonchè dell’utilizzo dell’immobile – attività di trasformazione dei prodotti agricoli.
Il ricorso proposto dalla Soc. Coop. si articola in tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Alice Bel Colle che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 35 c.p.c. vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale condizionato.
Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e, in particolare del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, commi 1 e 2), la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di novità dell’appello relativamente alla natura agricola dell’attività svolta ed alla strumentalità degli immobili.
La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza stante la mancata integrale trascrizione della comparsa di risposta del Comune in primo grado, nonchè dell’atto di appello dallo stesso formulato.
In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso è onere del ricorrente suffragare la validità dell’assunto mediante la trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi, in modo da rendere possibile l’apprezzamento del vizio dedotto. Nè a tal fine si ritiene sufficiente la estrapolazione di alcune espressioni contenute nella comparsa di risposta – peraltro anche parzialmente riportate dalla ricorrente principale alla pagina 16 del ricorso -, o il riassunto del contenuto dell’atto di appello – pagg. 8-10 del ricorso – in quanto è proprio il completo esame delle deduzioni formulate dalla parte con gli atti succitati che consente a questa Corte la verifica dell’assunta violazione.
Con secondo motivo (con cui deduce “Violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e, in particolare del D.L. n. 557 del 1997, art. 9, commi 3 e 3 bis come risultanti dalla modifica di cui al D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29 (ora 32) (T.U.I.R.) e art. 2135 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2) la ricorrente assume l’erroneità della decisione laddove la CTR aveva dato rilevanza al profilo soggettivo dell’imprenditore e la tipologia di reddito prodotto, senza considerare la tipologia dell’attività di vinificazione, da ritenersi “attività agricola”, ancor prima del D.M. 19 marzo 2004. Nel rilevare che i fabbricati in questione risultano accatastati nella categoria D/8, va mantenuta ferma la decisione della CTR, anche se con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, alla luce dei principi affermati da questa Corte (Ord. n. 3935/2011; Sentenza 8 ottobre 2010 n, 20867;
Sentenza 16 luglio 2010, n. 16723; Sentenza n. 8845 de 14/04/2010;
Sentenza n. 7102 del 24/03/2010; Sentenza n. 18565 del 21/08/2009) e che il collegio ritiene di dover riaffermare – secondo cui, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994; qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale – come nel caso in esame – è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo motivo di ricorso principale (con cui la ricorrente principale assume “Violazione/falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e, in particolare del D.L. n. 557 del 1997, art. 9, commi 3 e 3 bis come risultanti dalla modifica di cui al D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 29 (ora 32) (T.U.I.R.) e art. 2135 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2; omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nonchè sul ricorso incidentale (vertente sul regime impositivo ICI dei fabbricati rurali).
I contrasti giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa in esame giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011