Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24682 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28827/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato Massimiliano SCARINGELLA, che, unitamente all’avvocato

FABIO LOSCERBO, lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1898/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.S., cittadino del (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

avverso tale provvedimento M.S. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con decreto in data 19/12/2017;

tale provvedimento, appellato dal soccombente, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza in data 20/5/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la non appellabilità del provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna, dovendo nella specie trovare applicazione il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g, convertito nella L. n. 46 del 2017, applicabile anche ai casi, come quello in esame, riferiti a un’impugnazione proposta con riguardo alla sola rivendicazione della c.d. protezione umanitaria;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.S. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g, convertito nella L. n. 46 del 2017, atteso che la riforma processuale introdotta dalle norme richiamate (compresa la regola della non appellabilità dei provvedimenti del tribunale) deve ritenersi limitata ai soli provvedimenti emessi in materia di protezione internazionale, e non già nei casi in cui venga rivendicato il solo riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (in base a un orientamento qui condiviso e ribadito nella sua interezza, al fine di assicurarne continuità), il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto) ha un ambito di applicabilità espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino;

tuttavia, qualora le azioni dirette a ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente (come avvenuto nel caso di specie, secondo quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente: cfr. folio 2 del ricorso), trova comunque applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9658 del 05/04/2019);

occorre tener conto, nella stessa prospettiva delineata, di alcuni fondamentali principi e valori che corroborano la conclusione: in primo luogo, il carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, che normalmente richiede l’indagine officiosa circa le medesime realtà socio-politiche del Paese di origine; in secondo luogo, la fondamentale esigenza di evitare contrasto di giudicati, in considerazione del rapporto di sussidiarietà e conseguente relativa residualità reciproca che connota le tre forme graduate di protezione, che attuano ed esauriscono nel nostro ordinamento il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3; in terzo luogo, il principio della ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa che eviti le duplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente;

non ostano a tale conclusione le peculiarità del processo in Camera di consiglio;

infatti il rito camerale ex art. 737 c.p.c., previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tal caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte; pertanto non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa e tantomeno l’illegittima compressione del diritto di proporre appello (Sez. 1, n. 17717 del 05/07/2018), dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato (giurisprudenza costante: Sez. 2, 25/06/2018, n. 1671; Sez. 1, 05/02/2016, n. 2302; Sez. 1, 13/09/2016, n. 17950; Sez. 3, 14/06/2016, n. 12156; Sez. 3, 30/11/2015, n. 2434; Sez. 1, 14/10/2011, n. 21233; Sez. un., 19/04/2010, n. 9217; Sez. un., 09/07/2004, n. 12749), come del resto ribadito anche dalla Corte Costituzionale in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost. (da ultimo: sentenze 28/10/2014, n. 243; 10/03/2014, n. 42);

occorre infine tener conto che la definizione del giudizio con decreto non reclamabile si rende necessaria per soddisfare esigenze di celerità e che il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Sez. 1, n. 27700 del 30/10/2018). Per altro verso, nel caso di specie, la soppressione del gravame di merito consegue pur sempre ad una libera, autonoma e consapevole scelta processuale della parte interessata;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, dev’essere disposto il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, non essendosi il Ministero dell’Interno tempestivamente costituito in questa sede;

dev’essere viceversa attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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