Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24682 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3195-2011 proposto da:

IPER MONTEBELLO P.I. 03585750155, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI SAN BASILIO 72, presso lo studio dell’avvocato DAVID MARIA

SANTORO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE MENEGAZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 899/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/10/2010 r.g.n. 98/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2116 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 25 ottobre 2010, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello principale di Iper Montebello s.p.a. e dichiarava inammissibile, per rinuncia, quello incidentale di F.T. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva parzialmente accolto la domanda di condanna della società datrice al pagamento, in proprio favore a titolo di maggiorazione per prestazione di lavoro domenicale, della somma di Euro 477,99 (anzichè di quella richiesta di Euro 1.107,76), oltre rivalutazione, interessi e spese.

A motivo della decisione, la Corte territoriale negava che la possibilità di fissazione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica prevista dalla legge (D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 3) ne escludesse la maggiore onerosità, anche secondo consolidato insegnamento di legittimità, con sua conseguente ristorabilità con una maggiorazione (non già del 30% ai sensi dell’art. 138 CCNL Terziario vigente, come richiesto dalla lavoratrice e invece escluso dal Tribunale, ma) del 15%: non in applicazione diretta del CCNL rinnovato in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro tra le parti (che essa prevedeva espressamente per il lavoro domenicale), ma in via equitativa, ad integrazione della maggiorazione spettante per legge (arg. ex art. 2109 c.c., comma 1) e non prevista dalla contrattazione collettiva dell’epoca.

La Corte subalpina neppure riteneva necessario valutare il trattamento contrattuale complessivo, per inderogabilità della previsione legislativa nella lacunosità del CCNL: senza alcuna nullità di clausole collettive, per la mancanza nel CCNL Terziario 2004 di una disciplina in ordine alla maggiorazione per il lavoro ordinario domenicale, pertanto integrabile dal giudice a norma dell’art. 1374 c.c..

Con atto notificato il 24 gennaio 2011, Iper Montebello s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; F.T. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la sua previsione della possibilità di fissazione del riposo di ventiquattro ore consecutive del lavoratore in giorno diverso dalla domenica e attuato mediante turni per il personale (come nella specie, di vendita al minuto di ipermercato) addetto alle attività rientranti nelle lett. f) e g): di rispettivo richiamo della L. n. 370 del 1934, art. 7, relativo ad aziende di vendita al minuto e in genere rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico e della D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 11, di libera determinazione dagli esercenti degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; senza alcun riferimento normativo a compenso retributivo del lavoro domenicale, per la prevalenza delle esigenze tecniche ed organizzative aziendali, in funzione di mantenimento dei livelli occupazionali, su una supposta maggiore penosità del lavoro domenicale, non più corrispondente al mutato costume sociale.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 370 del 1934, artt. 3 e 5, art. 144 e art. 137, comma 2, CCNL Terziario, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’omessa considerazione dell’espressa previsione di eccezione alla coincidenza del riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive con la domenica per le “attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità”, tra le quali quella di un ipermercato: con la coerente piena liceità della scelta di lavoro domenicale, condivisa con il personale dipendente, senza compenso aggiuntivo, previsto soltanto dal CCNL Terziario 2007 – 2010, successivo al periodo lavorativo di F.T., non applicabile retroattivamente, in assenza all’epoca di alcuna previsione, non potendo il giudice interferire nella concertazione sociale.

Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla corresponsione della maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale, pure nella verificata carenza di alcuna disposizione nè legislativa, nè contrattuale, per giunta su disposizione del CCNL successivo.

I tre motivi illustrati, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati.

Deve essere in proposito richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, meritevole di continuità in quanto condiviso dal collegio, secondo cui il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice (Cass. 8 novembre 2013, n. 25196; Cass. 20 settembre 2013, n. 21626; Cass. 7 giugno 2011, n. 12318; Cass. 24 febbraio 2008, n. 2610).

E la Corte territoriale ha esattamente applicato le norme denunciate, sulla base di un chiaro ancoraggio normativo nell’art. 2109 c.c., comma 1, (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 6 della sentenza), non specificamente confutato dalla ricorrente.

Dalle superiori discende allora coerente il rigetto del ricorso, senza l’assunzione di alcun provvedimento sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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