Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24681 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BENINVESTEX DI GHIANNI & C. SNC in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARTI ANDREA, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 29/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato DE STEFANO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Beninvestex di Ghianni e C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana depositata il 29/06/2006 che aveva, rigettando l’appello della medesima, confermato la sentenza della CTP di Firenze che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso il rigetto della istanza di rimborso della imposta di registro e accessori pagata in occasione dell’acquisto di un villino dal fallimento della Centromatic s.p.a., immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione interrotti a causa del fallimento della società. La società premetteva di avere acquistato il 9 luglio 1996 dal fallimento della Centromatic Spa, per il prezzo di L. 1.876.666.666, un villino per civile abitazione, in (OMISSIS), in cui erano in corso opere radicali di ristrutturazione interrotte dal fallimento; che il fallimento, nonostante richiesta di emissione de fattura con addebito d’iva, emetteva fattura in esenzione d’imposta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art 10, comma 8 bis, e l’atto veniva assoggettato, al momento della registrazione, alle normali imposte di registro e accessorie proporzionali per L. 206.433.000; che aveva, con istanza del 9/04/1997, chiesto il rimborso di tali imposte e l’Ufficio con provvedimento del 10/07/2003 aveva rigettato espressamente la richiesta motivandola con “la mancata esecuzione, al momento della vendita, degli interventi di restauro e risanamento a cui era connessa la imponibilità iva della cessione dell’immobile” e con la mancata regolarizzazione dell’operazione ex art. 41 Legge Iva.

La CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che affinchè il trasferimento dell’immobile fosse soggetto ad iva occorreva che i lavori fossero completati. La ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo fondato sulla violazione di legge corredato da quesito.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e la contribuente ha presentato memoria. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8 bis non potendo l’applicazione del regime dell’iva essere condizionato al completamento dei lavori di ristrutturazione.

Assume in particolare che “condizionare l’applicabilità del regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto al completamento delle opere di ristrutturazione edilizia da parte di una sola impresa” contrasterebbe con la funzione antielusiva della norma e cioè quella di evitare il parcheggio di immobili presso società “al fine di evitare o rinviare la tassazione a imposta proporzionale di registro o l’accollo definitivo dell’iva” renderebbe solo rilevante che l’immobile sia comunque sottoposto ad una trasformazione produttiva e non che i lavori siano stati completati da una sola impresa. Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 all’epoca vigente(Operazioni esenti dall’imposta) prevedeva: “Sono esenti dall’imposta: … ” 8- bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; In altre parole, tutte le vendite effettuate dalle imprese costruttrici dei superiori immobili o dalle imprese che avessero effettuato i lavori sopradetti o che avessero l’oggetto sociale di cui sopra erano soggette ad iva.

A contrariis deve arguirsi che, nella ipotesi in cui i lavori non sono stati eseguiti (completati), come nel caso in esame, la vendita non è soggetta ad imposizione iva. L’accertamento della non esecuzione (non completamento) dei lavori da parte della società cedente (e per essa dal fallimento) è stato effettuato dalla CTR con giudizio di fatto non sindacato in questa sede sotto il vizio motivazionale.

Nè può soccorrere la ratio interpretativa teleologica dedotta dalla ricorrente e cioè che avendo la modifica dell’art. 10, n. 8 bis operata dal D.L. n. 323 del 1996 funzione antielusiva e cioè di evitare il “parcheggio” di immobili presso società “al fine di evitare o rinviare la tassazione a imposta proporzionale di registro o l’accollo definitivo dell’iva” renderebbe solo rilevante che l’immobile sia comunque sottoposto ad una trasformazione produttiva e non che i lavori siano stati completati dall’acquirente, in quanto è proprio tale funzione antielusiva che impone che la fattispecie cui la legge riconduce l’applicabilità del regime iva si realizzi in capo al cedente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese per le difficoltà interpretative.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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