Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24680 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GASSINO TORINESE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SEVERANO 35, presso lo

studio dell’avvocato CIANFONI GIORGIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DURAZZO NICOLA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 28/2007 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 30/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato LUCISANO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M. impugnava innanzi alla C.T.P. di Torino la cartella di pagamento notificatagli in data 28-9-1995 da Uniriscossioni s.p.a per conto del Comune di Gassino Torinese, relativa alla TARSU per l’anno 2003, concernente un immobile di proprietà del contribuente, adducendo vizi del ruolo e dell’atto impositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, nel contraddittorio tra il Comune, il concessionario ed il contribuente respingeva il ricorso con sentenza n. 37/19/06.

Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 28/25/07 in data 18-5-2007, depositata in data 30-7-2007, accoglieva il gravame ed annullava la cartella di pagamento sul rilievo che il ruolo era stato formato e consegnato al concessionario oltre il termine previsto dalla legge a pena di decadenza.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Gassino Torinese, con tre motivi.

La concessionaria Equitalia Nomos s.p.a. già Uniriscossioni s.p.a.

non svolge attività difensiva.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Comune ricorrente deduce omessa e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia sotto un duplice profilo.

Infatti la CTR, dopo avere ammesso la esistenza di due distinte consegne di ruoli, dichiarava la prima un mero elenco di pretesi debitori da sollecitare ad adempimento spontaneo, a differenza della seconda, valida per la emissione della cartella, ed unica da considerarsi, senza motivare la ragioni di tale conclusione.

Sotto altro profilo, deduce che, poichè la CTR afferma che, in mancanza di un termine espresso di legge per la notifica della cartella, debba ritenersi valido a tal fine lo stesso termine di cui all’art. 72 cit. per la consegna del ruolo, sulla base di tale argomentazione avrebbe dovuto dichiarare la tardività della notifica della cartella, mantenendo valido il primo ruolo formato.

Con il secondo motivo il Comune deduce violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72. Sostiene che è documentalmente provato che il ruolo concernente la TARSU dovuta dal contribuente fu formato dal comune e consegnato al concessionario per la riscossione entro l’anno successivo a quello per cui era dovuto il tributo, cioè entro il termine posto a pena di decadenza dal predetto art. 72, e precisamente in data 19-5-2004, con contestuale consegna ad Uniriscossioni s.p.a.

Ne conseguiva, ad avviso dell’ente ricorrente, che la CTR aveva male applicato la norma in questione.

Con il terzo motivo sostiene violazione del D.Lgs. n. 46 del 199, art. 32, comma 2, lett. a).

Espone che tale normativa autorizza i Comuni impositori a stipulare convenzioni con i concessionari del servizio nazionale della riscossione, con la quale possono essere regolate sia la formazione e consegna dei ruoli, sia le modalità di richiesta di pagamento al debitore, sia i termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

Nella specie, in applicazione della convenzione a livello nazionale vigente tra il Comune di Gassino Torinese ed il concessionario, i ruoli erano stati consegnati al concessionario stesso nelle date sopra indicate; il concessionario aveva inviato ai contribuenti (tra cui il G.) avviso bonario di pagamento (cui questi non aveva adempiuto); i ruoli erano stati quindi restituiti al comune con i dati aggiornati (dei contribuenti che avevano pagato in tutto o in parte) e dall’ente dopo la presa d’atto dell’aggiornamento, restituiti senza modifiche al concessionario, che provvedeva alla emissione della cartella di pagamento.

Ne consegue, ad avviso del Comune, che la CTR aveva errato nel ritenere che vi fossero due distinte consegne del ruolo dal comune al concessionario, per cui doveva essere considerata valida solo la seconda, prossima temporalmente alla emissione della cartella, e che, di conseguenza questa fosse tardiva, essendo già decorso il termine annuale decadenziale di legge.

Sostiene che la consegna valida del ruolo (ed unica, essendo la seconda un mero aggiornamento contabile della prima) era quella del ruolo formato e consegnato in termini, di cui sopra, essendo irrilevante l’aggancio di prossimità temporale alla notifica della cartella, non richiesto dalla legge che non poneva termini espressi alla notifica di tale atto impositivo.

Il contribuente in controricorso sostiene la inammissibilità e la infondatezza dei motivi di ricorso.

Pare opportuno, per motivi di ordine logico, prendere preliminarmente in considerazione i due motivi relativi a violazione di legge, strettamente tra loro connessi, che pertanto devono essere valutati congiuntamente. E’ noto che la norma in oggetto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72) richiede, a pena di decadenza, che i ruoli pertinenti alla TARSU vengano formati e consegnati al concessionario della riscossione entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

Tale adempimento è stato compiuto dal Comune in termini, come è incontroverso in causa.

Il fatto che, a seguito di convenzione espressamente autorizzata dalla legge (art. 32 cit.) alla consegna dei ruoli subentri una procedura di riscossione articolata in due fasi, la prima mediante avviso bonario, e la seconda, per i soggetti totalmente o parzialmente inadempienti a tale avviso, mediante cartella di pagamento per l’insoluto, e che tale sistema postuli un aggiornamento contabile dell’elenco dei debitori portati dal ruolo e delle somme dovute, effettuato a cura del concessionario (o dal centro nazionale dei concessionari) e quindi trasmesso al comune, che ne prende atto e lo ritrasmette al concessionario per la esecuzione, non toglie in alcun modo valore alla originaria consegna, che è e rimane unica ai sensi della citata disposizione di legge.

Infatti, in dipendenza degli esiti della fase “bonaria” di riscossione il ruolo non subisce alcuna modifica sostanziale, nel senso di una variazione dei debitori e degli importi, se non quella, ovvia, derivante dalla spontanea esecuzione parziale o totale della obbligazione tributaria portata dal ruolo. E’ infatti evidente, e ciò si verifica nel caso in questione, che al contribuente che non ha ritenuto di ottemperare all’invito al versamento viene notificata ingiunzione di pagamento conforme a quella esposta nel ruolo originariamente consegnato, che rimane pertanto l’unico valido, concetto che non cambia in caso di parziale spontaneo pagamento, che nulla immuta, se non sotto il profilo della entità residua dell’insoluto, rispetto al titolo originario.

Le diverse considerazioni esposte dalla CTR sono quindi errate in diritto, anche sul presupposto di base, ovvero che anche in assenza di una norma specifica in merito tra la consegna del ruolo e la emissione della cartella non debba esserci un intervallo temporale, se non minimo. Tale assunto non si giustifica sotto il profilo ermeneutico anche facendo riferimento ai precetti costituzionali, richiamati dal Giudice delle Leggi, sulla non sottoponibilità del contribuente in via indeterminata alla pretesa del fisco,in quanto la soluzione prospettata, che comporterebbe il dovere del concessionario di immediata emissione della cartella di pagamento una volta ricevuto il ruolo, non appare in sè nè ragionevole nè conforme all’interesse del contribuente.

Del pari, sussiste il vizio di motivazione prospettato nel primo capitolo, sotto il primo profilo, in quanto dopo avere ammesso una “duplice” consegna di ruolo (e quindi della correttezza formale anche della prima consegna) la CTR ne svilisce il valore, assumendo che questa sia unicamente finalizzata all’invio degli avvisi bonari di pagamento, senza spiegare il motivo per cui il ruolo perda rilievo ai fini della successiva emissione delle cartelle; nè spiega perchè la ” seconda ” consegna prenda valore della emissione delle cartelle, se non sotto un profilo di mera vicinanza cronologica non giustificata da alcun riferimento normativo. Il secondo profilo, non chiaro nella formulazione e non propriamente conforme alla enunciazione della sentenza rimane assorbito. Peraltro, alla mancanza di termine di decadenza per la notifica della cartella pone rimedio il diverso istituto della prescrizione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte (v, Cass. n. 4184/2010) è di cinque anni con riferimento al tributo in questione.

La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata, per l’esame delle questioni ritenute assorbite, a diversa sezione della CTR del Piemonte, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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