Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24680 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29885/2013 R.G. proposto da:

S.P., rappresentato e difeso, in forza di procura a margine

del ricorso, dall’avv. Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio

eletto in Roma, via degli Scipioni 288, presso lo studio del

difensore;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E

CIVITAVECCHIA, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine

del controricorso, dall’avv. Alessandro Giacchetti, con domicilio

eletto in Roma, via Costantino Morin 45, presso lo studio del

difensore;

– controricorrente –

avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Roma in data 24 luglio

2945.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo e per il rigetto dei restanti motivi.

uditi gli avv. Michela Reggio d’Aci, per delega, per il ricorrente e

l’avv. Alessandro Giacchetti per il resistente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione amministrativa regionale di Disciplina del Lazio (Co.re.di) ha inflitto al notaio S.P. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre per avere indicato in 34 fatture dell’anno 2009 spese per anticipazione fatte per conto dei clienti non giustificate. L’ha ritenuto per ciò responsabile delle violazioni di cui all’art. 80 e art. 147, comma 1, lett. a), b) in relazione all’art. 14 del Codice deontologico, e inoltre di illecita concorrenza in danno degli altri notai ai sensi della lett. c) del medesimo art. 147.

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal notaio contro il provvedimento.

La corte ha riconosciuto che l’esposizione in fatture di importi per spese maggiori di quelle effettivamente anticipate costituiva violazione dell’art. 80 della legge notarile, integrando altresì le ipotesi di illecito disciplinare previste dall’art. 147, lett. b) e c), perchè sortiva il risultato pratico di far figurare corrispettivi inferiori rispetto a quelli effettivi. Essa negava che fosse circostanza rilevante, al fine di elidere il rilievo disciplinare del fatto, che la somma complessivamente percepita dal notaio per i diversi titoli, fosse comunque inferiore rispetto agli onorari previsti dalle tariffe notarili all’epoca vigenti.

Nello stesso tempo la medesima condotta integrava anche l’ipotesi prevista dalla lett. a) dello stesso art. 147, trattandosi di violazioni non occasionali, ma reiterate.

La corte di merito ha ritenuto congrua la sanzione applicata, negando la sussistenza delle condizioni per concedere le attenuanti ex art. 144 della legge notarile e le attenuanti generiche.

Avverso tale decisione il notaio S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Consiglio notarile ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente formula in primo luogo “questione ex art. 267 TUCE con riferimento all’interpretazione dell’art. 5, comma 4 del TUE (principio di proporzionalità), anche in relazione agli artt. 41 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (recanti rispettivamente il diritto ad una buona amministrazione e proporzionalità dei reati e delle pene) e agli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (diritto ad un equo processo e principio del nulla poena sine lege)”.

1.1. La richiesta è infondata.

I principi di tipicità e tassatività dell’illecito, propri del diritto penale, non trovano applicazione nella materia disciplinare, lì dove i codici deontologici non elencano comportamenti vietati ma enunciano doveri fondamentali cui deve attenersi il soggetto appartenente alla categoria (cfr. Cass. S.U. n. 27996/13; n. 10601/05, n. 15399/03).

Sulla scia di tale principio è stato chiarito che “l’art. 147 della legge notarile individua con chiarezza l’interesse che si ritiene meritevole di tutela (ossia, la salvaguardia della dignità e reputazione del notaio, nonchè il decoro ed il prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quella idonea a compromettere l’interesse tutelato; condotta il cui contenuto, non individuato nel suo specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professionale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico, nonchè dai “Principi di deontologia professionale dei notai” emanati dal Consiglio Nazionale del notariato in data 24 febbraio 1994 (G.U. 16 luglio 1994, n. 165, suppl. ord.) (…). Nè in tale sistema disciplinare basato sulla violazione di obblighi deontologici, sono isolabili elementi di contrarietà alla Convenzione EDU e alla relativa giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quest’ultima ha avuto occasione di affermare (v. sent. 17.2.2004, ric. n. 39748/98, causa Maestri c/ Italia) che il principio di legalità esige che la sanzione disciplinare abbia fondamento in una normativa statale caratterizzata dai requisiti dell’accessibilità, da parte dei propri destinatari, e della prevedibilità degli effetti che ne possono scaturire. Tali requisiti – e cioè il fondamento dell’illecito in una normativa statale, l’accessibilità alla conoscenza del divieto e la prevedibilità delle condotte vietate – sono adeguatamente soddisfatti dal codice deontologico notarile, elaborato in base alla legge n. 89 del 1913 e agli obblighi professionali che da questa si desumono e, infine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale” (Cass. n. 23122/2015).

1.3. Sulla base delle medesime considerazioni il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 1913, artt. 80 e 147.

La questione è manifestamente infondata per le stesse ragioni appena indicate a proposito della richiesta di rinvio pregiudiziale.

A un attento esame il ricorrente non pone un problema di costituzionalità delle norme della legge notarile, ma censura in via diretta l’applicazione fattane dalla corte d’appello, che ha confermato un provvedimento disciplinare a carico del professionista incorso, secondo la sua tesi, in”risibili”errori contabili.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 80 della legge notarile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’importo complessivo, derivante dalla sommatoria delle spese e degli onorari, non eccedeva quanto il notaio avrebbe potuto pretendere a titolo di onorario in base alle tariffe vigenti.

2.1. Il motivo è infondato.

Ex art. 80 legge notarile: “Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti e spese una somma maggiore di quella dovuta (…)”.

Al notaio è stato contestato di avere fatturato spese anticipate per conto dei clienti non corrispondenti ad anticipazioni rese.

Ora la sussistenza di tale tipo di illecito non risente minimamente del fatto che il notaio avrebbe potuto legittimamente chiedere il medesimo importo maggiorando quanto richiesto a titolo di onorario: la somma richiesta al cliente a titolo di spese anticipate rimane pur sempre non dovuta (Cass. n. 26146/2015).

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, l’illecito non implica necessariamente il dolo, essendo sanzionabile anche la condotta colposa inescusabile (Cass. n. 6383/2001).

3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 147 della legge notarile e dell’art. 14 del Codice deontologico notarile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il motivo contiene una pluralità di censure:

a) il fatto non integrava per la sua tenuità l’ipotesi prevista dalla lett. a) dell’art. 147 cit., riscontrata dalla corte d’appello esclusivamente in base al rilievo che si trattava di violazione non occasionali ma reiterate, mentre la norma si dirige verso le condotte lesive della dignità e reputazione del notaio ovvero del decoro e prestigio della classe notarile;

b) non vi era stata abitualità della condotta, venendo quindi a mancare il presupposto essenziale al fine di ritenere integrata la fattispecie prevista dalla lett. b) della stessa norma dell’art. 147 in esame;

c) faceva inoltre difetto il requisito essenziale ai fini della integrazione dell’ipotesi della concorrenza sleale di cui alla lett. c) della ridetta norma, che implica una un’attività diretta verso un altro notaio precisamente individuato e individuabile: se così non fosse l’ipotesi corrisponde a quella già contestata ex lett. b) in riferimento alla violazione dell’art. 14, che prevede appunto l’ipotesi della illecita concorrenza.

3.1. Il motivo è parzialmente fondato.

3.2. La violazione delle norme deontologiche, prevista dalla lett. b) dell’art. 147 cit., costituisce autonoma figura di illecito disciplinare nel caso in cui assuma un carattere “non occasionale” e sia quindi reiterata; invece per il caso in cui, la violazione delle norme deontologiche sia episodica, la stessa ben può concorrere ad integrare la fattispecie di cui alla lett. a) della norma, che come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce illecito a forma libera, senza che tale configurazione da parte del legislatore comporti violazione del principio di legalità (Cass. n. 17266/2015).

La corte d’appello non è si attenuta a tali principi.

Invero il rilievo sulla “non occasionalità” della condotta valeva a giustificare la rilevanza disciplinare della violazione delle norme deontologiche richiamate nella lett. b) dell’art. 147 della legge notarle, mentre l’ipotesi prevista nella lett. a) della stessa norma implicava l’accertamento della idoneità della condotta a ledere la dignità e la reputazione del notaio o il decorso o il prestigio della classe notarile.

Tale accertamento è invece del tutto omesso dalla corte d’appello, che è in questo modo incorsa nella violazione della norma, che è stata applicata senza il preventivo riscontro degli elementi costitutivi della fattispecie.

3.3. Contrariamente da quanto sostiene il ricorrente, la emissione di fatture che evidenzino fra le spese anticipate importi che andavano invece indicati nell’imponibile costituisce violazione dei principi di deontologia professionale. Simile irregolarità, infatti, poichè non rende trasparenti le fatture, non consente un confronto leale con la prestazione resa da qualsiasi altro notaio (Cass. n. 26146/2015 cit.): se la violazione non è occasionale essa rientra nella ipotesi prevista dalla lett. b) dell’art. 147.

Tuttavia, qualora, come nel caso in esame, “al notaio sia contestata, ai sensi dell’art. 147, lett. c) legge notarile, la illecita concorrenza – compiuta attraverso la reiterata emissione di fatture irregolari a fronte di anticipazioni di spese inesistenti – la condotta contestata rientra in una delle specifiche previsioni descritte dal citato art. 14 del codice deontologico, per cui l’ipotesi di cui all’art. 147, lett. c), comprende ed assorbe la condotta sanzionata dall’art. 147, lett. b), in relazione all’art. 14 cod. deontologico, che è integrata, come detto, dalla non occasionale ma ripetuta violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; pertanto, si versa in una ipotesi di concorso apparente di norme, avendo le disposizioni, di legge e deontologica, ad oggetto il medesimo fatto” (Cass, n. 2526/2017).

In contrasto con tali principi la corte d’appello ha riconosciuto, in relazione ai medesimi comportamenti, il notaio responsabile sia della violazione prevista nella lett. b) e sia di quella prevista nella lett. c), mentre, qualora siano state contestate entrambe, la seconda (lett. c) assorbe la prima (lett. b), secondo quanto appena chiarito.

4. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto che il notaio rispondeva anche per il fatto del proprio commercialista sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando.

4.1. Il motivo è infondato.

Anche in tema di responsabilità disciplinare dei notai deve ritenersi applicabile il principio, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale (art. 42 c.p., u.c.) ed amministrativo (L. n. 689 del 1981, art. 3) secondo cui è sufficiente che l’illecito sia ascrivibile a titolo di colpa all’autore del fatto (Cass. n. 6383/2001).

In verità, il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, censura l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, sollecitando una diversa valutazione dei fatti di causa: ciò in cassazione non è consentito (Cass. n. 9234/2006).

5. Il quarto denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I fatti che la corte d’appello non avrebbe considerato sono i seguenti: a) l’episodicità delle condotte a fronte del complessivo fatturato del notaio; b) le modalità di emersione dell’illecito, accertato sulla base di produzione operata spontaneamente dal notaio nel corso di un diverso procedimento disciplinare.

Tali fatti denotavano la mancanza non solo del dolo, ma anche della colpa.

5.1. Il motivo èfondato.

Il ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto, nel senso chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., S.U., n. 8053/2014), applicabile ratione temporis, ma propone inammissibilmente una lettura alternativa degli elementi istruttori.

6. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 144 della legge notarile e dell’art. 62-bis c.p. per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): nell’escludere la sussistenza dei presupposti per concedere le attenuanti generiche la corte di merito non ha tenuto della mancata reiterazione della condotta contestata dopo il 2009.

6.1. I motivi, riguardanti entrambi il profilo sanzionatorio, sono assorbiti.

7. In conclusione, è accolto, nei limiti di cui sopra, il secondo motivo; sono rigettati il primo, e il terzo e il quarto motivo; sono assorbiti il quinto e il sesto.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie, nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo; rigetta il primo, il terzo e il quarto motivo; dichiara assorbiti il quinto e il sesto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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