Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24680 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31419/19 proposto da:

F.J., elettivamente domiciliato a Rimini, corso Augusto n. 81,

presso l’avvocato Lorenzo Valenti, che lo difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 30.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse, secondo quanto riferito nel ricorso, di avere lasciato il proprio Paese per paura di essere ucciso dal capo del villaggio, il quale lo aveva minacciato di morte se non avesse abbandonato il suo terreno; sicchè, rimasto privo di mezzi di sostentamento, decise di abbandonare il Gambia.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 15.9.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 30.7.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso, “essendo pacifico il motivo di natura prettamente economica sotteso alla richiesta di protezione”;

-) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non potesse essere concesso perchè la relativa richiesta “deve poggiare su specifiche plausibili ragioni di fatto, legate alla situazione concreta individuale del richiedente” (La motivazione è tutta qui).

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.J. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a causa della mancanza in atti d’una copia autentica della sentenza impugnata.

Allegata al ricorso, infatti, si rinviene soltanto una copia di quel provvedimento, priva però sia di autentica, sia – in alternativa – dell’attestazione di conformità all’originale apposta dal difensore, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 decies.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’improcedibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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