Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24680 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24680 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

~. 6( 1(4 S

SENTENZA

Ud. 4/07/13

sul ricorso proposto da:

Fondazione Casa Serena Leffe Onlus, elettivamente
domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8, presso lo
studio dell’avv. Goffredo Gobbi (fax 06.3216130 p.e.c.
goffredogobbi@ordineavvocatiroma.org ) dal quale è
rappresentata e difesa unitamente all’avv. Mario
Franchina

(fax

035/226187

p.e.c.

avvmariofranchina@puntopec.it ) per procura speciale del
notaio Andrea Letizia di Bergamo del 10 maggio 2012
(rep. n. 39053);

– ricorrente –

t?, i
contro

2013
COSMI

Costruzione

Sistemi

1

Innovativi

s.r.1.,

Data pubblicazione: 04/11/2013

elettivamente domiciliata in Roma, via Michele Mercati
38, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mandara (p.e.c.
giuseppemandara@ordineavvocatiroma.org fax 06/3217226),
che, unitamente all’avv. Rosanna Benigni (fax
035/236196, p.e.c. avvrosannabenigni@hotmail.com ) la
rappresenta e difende per procura alle liti n. 60696

comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14
giugno 2013;

– controricorrente E
Fallimento Compagnia Euromobiliare s.r.1.;
– intimato avverso la sentenza n. 495/05 della Corte d’appello di
Brescia emessa il 19 gennaio 2005 e depositata l’8
giugno 2005 , R.G. n. 14645/2003;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso per il
rigetto del ricorso e dell’istanza della
controricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c.;

Rilevato che:
1. La Cosmi Costruzioni Sistemi Innovativi s.r.l.
impresa esecutrice, in regime di subappalto dalla
società appaltatrice Compagnia Euro Immobiliare s.r.1.,
di lavori di controsoffittatura presso la IPAB Casa
Serena ha richiesto e ottenuto dal Presidente del

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rep. notaio Alfredo Coppola Bottazzi allegata alla

Tribunale di Bergamo decreto ingiuntivo del 28
settembre 2000 nei confronti della Fondazione Casa
Serena Leffe Onlus per l’importo di euro 62.292,86
fondando la sua richiesta sull’accordo di sub-cessione
intercorso con la Compagnia Euro Immobiliare dei
crediti futuri vantabili dalla C.E.I. nei confronti

contratto di appalto.
2. Ha proposto opposizione la Fondazione Casa Serena
contestando la esistenza del credito e comunque la sua
certezza, esigibilità e liquidità.
3. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 226/2002,
ha respinto l’opposizione della Fondazione Casa Serena
nonché la domanda formulata nei confronti della C.E.I.
s.r.l. nel frattempo fallita.
4. Ha proposto appello la Fondazione rilevando che il
credito era inesistente dato che: a) la C.E.I. con i
suoi numerosi e gravi inadempimenti al contratto di
appalto aveva maturato un debito per ritardata e
difettosa esecuzione delle opere pari a 179.342,73 per
come stimato dal conto finale del 4 luglio 2000 redatto
dalla Direzione lavori; b) la lettera di presa d’atto
della cessione del credito non poteva valere come atto
negoziale ai fini dell’art. 1248 c.c.; c) il credito
non era né certo, né liquido, né esigibile; d) era
applicabile alla fattispecie la legge n. 109/1994 e il
suo regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n.
554/1999 che all’art.

115 comma 5 stabilisce

l’opponibilità da parte della amministrazione ceduta di

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della Fondazione in relazione all’esecuzione del

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.
5.

La Corte di appello di Brescia ha respinto

l’appello.
6. Ricorre per cessazione la Fondazione Casa Serena
Leffe Onlus affidandosi a quattro motivi di
a)

omessa,

insufficiente e comunque contraddittoria motivazione;
b) violazione dell’art.

1372 c.c. relativamente

all’interpretazione delle disposizioni contrattuali
sulla determinazione del corrispettivo da compiersi in
base alla contabilizzazione delle opere eseguite in
conformità al progetto approvato e al capitolato
speciale di appalto; c) omessa, insufficiente e
comunque contraddittoria motivazione laddove la Corte
di appello, sul solo presupposto del mancato rifiuto
delle cessioni, ha ritenuto di poter escludere le
condizioni poste dalla Fondazione Casa Serena in ordine
all’accettazione delle cessioni di credito in
discussione. Interpretazione violativa del disposto
dell’art. 115 comma 3 del D.P.R. 554/1999 che non
esclude affatto la possibilità di condizionare
l’accettazione della cessione e di eccepire la
compensazione di cui all’art. 1248 c.c.; d) violazione
e falsa applicazione dell’art. 115 comma 3 del D.P.R.
554/1999. La ricorrente contesta la interpretazione
della Corte di appello secondo cui sarebbero
inopponibili al cessionario le eccezioni relative
all’esistenza del credito e alla sua entità in

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impugnazione con i quali deduce:

relazione alla esecuzione del contratto di appalto
perché in tal modo si consente alla ditta appaltatrice
di sottrarsi alle responsabilità connesse
all’esecuzione dei lavori, avvalendosi anche della
mancanza di azione diretta fra committente e
subappaltatore, situazione che la legge speciale in

chiara disposizione di cui all’art. 115 citato.
7. Si difende con controricorso COSMI s.r.l.
8.

Con il primo motivo di ricorso si contesta la

decisione impugnata laddove ha ritenuto che, essendo
state notificate le cessioni in data antecedente agli
stati di avanzamento non ancora pagati, i pagamenti
eseguiti successivamente in favore della appaltatrice
C.E.I. non fossero opponibili alla Cosmi. La ricorrente
fa riferimento alla circostanza, che non sarebbe stata
presa in considerazione dalla Corte di appello, per cui
le cessioni di credito vantate dalla Cosmi erano in
realtà due subcessioni parziali di una cessione di
credito più consistente, effettuata dalla C.E.I. s.r.l.
in favore della C.I.S. s.r.l. il 29 luglio 1888. Questa
cessione faceva riferimento al credito futuro che la
C.E.I. avrebbe potuto vantare sulla base del contratto
di appalto e non in base ai singoli stati di
avanzamento

lavori.

Inoltre

era

subordinata

all’obbligazione della C.I.S. s.r.l. di estinguere
tutte le obbligazioni sorte in capo alla Zanardi s.r.l.
(trasformatasi nel corso dell’appalto in C.E.I. s.r.1.)

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materia di appalti pubblici ha voluto evitare con la

per i costi sostenuti per la realizzazione del cantiere
di Leffe entro il limite di 1.800.000.000 lire.
9. La censura deve ritenersi inammissibile in quanto la
ricorrente non ha dimostrato di aver dedotto e provato
tale circostanza nel corso del giudizio di merito, né
di aver impugnato, con riferimento a tale specifica

primo grado in merito alla ritenuta efficacia della
cessione azionata dalla COSMI.
10. Sempre con il primo motivo la ricorrente contesta
la decisione della Corte di appello nella parte in cui
ha ritenuto che la Casa Serena non potesse eccepire il
difetto di certezza e liquidità del credito, in ragione
del fatto che le fatture emesse erano di un importo
inferiore al credito ceduto, perché, a giudizio della
corte distrettuale, è preclusiva la estraneità del
debitore ceduto rispetto al rapporto tra cedente e
cessionario. Rileva la ricorrente che la Corte di
appello non ha valutato come l’emissione delle fatture
costituisse il presupposto formale della esigibilità
del credito, assolutamente necessario ai fini del
pagamento. La ricorrente contesta ulteriormente la
decisione impugnata per la mancata applicazione
dell’art. 115 coma quinto del D.P.R. n. 554/1999
secondo il quale, in ogni caso, l’amministrazione
ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Infine la ricorrente contesta, perché non motivata,
l’affermazione della Corte di appello secondo cui i

6

ricostruzione delle vicende negoziali, la decisione di

crediti ceduti erano “quelli relativi alla esecuzione
del contratto di appalto nel suo complesso e non già
con riferimento agli stati di avanzamento, in alcun
modo richiamati negli atti di cessione”.
11. Anche queste censure sono inammissibili laddove
contestano l’interpretazione delle cessioni recepita

contenuto delle cessioni, notificate, rendendo così
l’impugnazione priva di autosufficienza.

Quanto

all’applicazione dell’art. 115 del D.P.R. n. 554/1999
la Corte di appello ha già chiarito, citando la
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17 gennaio
2001 n. 575), che la norma invocata pone quale unica
disposizione limitativa della cessione del credito
dell’appaltatore, rispetto all’ordinaria disciplina di
cui agli artt. 1260 e segg. c.c., la facoltà della
stazione appaltante di rifiutare la cessione medesima,
ma, al di fuori di tale ipotesi, non ricorrente nel
caso di specie, non innova per nulla rispetto al regime
codicistico che prevede l’opponibilità al cessionario
delle eccezioni derivanti dal rapporto negoziale tra il
creditore cedente e il debitore ceduto.
12. Con il secondo motivo di ricorso si ritiene che la
decisione impugnata incorra nella violazione o falsa
applicazione dell’art. 1372 c.c. per avere la Corte di
appello violato o comunque falsamente applicato le
chiare

disposizioni

contrattuali

circa

la

determinazione del corrispettivo le quali stabiliscono
espressamente che il prezzo del contratto di appalto

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dalla Corte di appello senza trascrivere nel ricorso il

sarebbe stato quello risultante dalla contabilizzazione
delle opere che sarebbero state eseguite
dall’appaltatrice in conformità del progetto approvato
e nell’osservanza del capitolato speciale di appalto.
Di conseguenza la Corte di appello, accertata la
mancata venuta ad esistenza del credito futuro ceduto

revocare il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre secondo
la ricorrente la decisione avrebbe falsamente applicato
le norme in materia di appalti pubblici per cui gli
acconti non cessano di rappresentare delle
anticipazioni provvisorie anche dopo il riconoscimento
della cessione.
13. Il motivo è infondato. La Corte di appello non ha
affatto

ritenuto

inopponibile

l’eccezione

di

inadempimento sopra riportata. Ha invece ritenuto che
la debitrice ceduta, odierna ricorrente, non avrebbe
dovuto pagare gli stati di avanzamento lavori dopo la
notifica delle cessioni alla appaltatrice (cedente) ma
alla subappaltatrice (cessionaria). Su questa base, e
con riferimento ai versamenti effettuati, la Corte di
appello ha respinto il gravame della Fondazione.
14. Con il terzo motivo di ricorso si ritiene, per
altro verso, censurabile la decisione della Corte
bresciana nella parte in cui non ha valutato le
precisazioni fatte dalla Fondazione Casa Serena nelle
lettere di accettazione delle cessioni come condizioni
dell’accettazione. Secondo la ricorrente si sarebbe
infatti dovuto rilevare che nelle lettere di

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avrebbe dovuto ritenere l’eccezione opponibile e

accettazione la Fondazione aveva specificato alla
cessionaria COSMI che il pagamento del credito ceduto
sarebbe avvenuto solo nei limiti in cui esso fosse
venuto ad esistenza. Tale interpretazione delle
specificazioni contenute nelle lettere di accettazione
era, secondo la ricorrente, conseguente al disposto

554/1999 la quale prevede che la cessione di credito si
intende accettata se non viene espressamente rifiutata
dall’ente appaltante. La comunicazione
dell’accettazione non poteva quindi avere altro
significato che quello di chiarire le condizioni cui
l’accettazione stessa veniva subordinata.
15. Il motivo è inammissibile e comunque infondato nel
merito. E’ inammissibile sotto due profili. Il primo
attiene al difetto di autosufficienza del ricorso
conseguente alla mancata trascrizione delle lettere di
accettazione delle cessioni delle quali si lamenta
l’omessa o comunque incongrua valutazione e, in
particolare, attiene alla mancata trascrizione, nel
ricorso, delle condizioni per l’accettazione che
sarebbero state la ragione stessa dell’invio delle
lettere di accettazione. Nonostante la centralità che
il contenuto dell’accettazione della cessione assume
nella difesa della ricorrente, il motivo di ricorso si
limita a fornire una interpretazione del significato di
tali comunicazioni ma omette di riportarle. Sotto il
secondo profilo il motivo di ricorso è inammissibile
perché la questione dell’accettazione condizionata

9

della norma di cui al citato art. 155 D.P.R. n.

della cessione del credito non aveva costituito
l’oggetto di uno specifico motivo di appello e per tale
ragione la Corte di appello non aveva motivato in senso
contrario alla tesi dell’odierna ricorrente. Una
motivazione contraria è comunque implicita nella
motivazione complessiva della Corte di appello in

una accettazione condizionata all’insorgere del credito
“futuro” derivante dalla corretta esecuzione dei lavori
appaltati, tale circostanza resta irrilevante perché è
incontestato che sia stata la stessa Fondazione
appaltante a riconoscere la maturazione di tale credito
provvedendo a eseguire cospicui pagamenti
corrispondenti agli stati di avanzamento lavoro ed
eccedenti largamente il credito fatto valere in questo
giudizio da COSMI. Tali pagamenti, proprio perché
effettuati indebitamente in favore della società
appaltatrice (e cedente) successivamente alla
notificazione delle cessioni del credito, sono, a
giudizio della Corte di appello, inopponibili alla subappaltatrice (cessionaria) COSMI. Questo costituisce il
nucleo centrale della motivazione della decisione
impugnata che non viene pertanto messo in discussione
dal rilievo del carattere condizionato
dell’accettazione della cessione.
16. Con il quarto motivo di ricorso si ribadisce che la
decisione viola il citato art. 155 del D.P.R. n.
554/1999 in quanto non ha ritenuto opponibili le
eccezioni sollevate dall’odierna ricorrente in ordine

10

quanto, anche a ritenere provata la comunicazione di

al pagamento richiesto dalla COSMI con riguardo sia
all’esistenza del credito sia alla sua entità in
relazione all’esecuzione delle opere previste nel
contratto di appalto. In tale prospettiva secondo la
ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto non solo
ritenere ammissibili le predette eccezioni ma avrebbe

maturato il credito ceduto dalla società appaltatrice
che era, all’esito della contabilizzazione finale,
risultata debitrice nei confronti della committente a
causa dei gravi inadempimenti del contratto di appalto.
17. Il motivo deve ritenersi infondato per le ragioni
già esposte con riferimento ai precedenti motivi in
quanto, come si è detto, da un lato, la Corte di
appello non ha affatto ritenuto inopponibili le
eccezioni relative all’esecuzione del contratto di
appalto. E, per altro verso, ha ritenuto che, dopo la
comunicazione delle cessioni, i pagamenti non dovevano
essere effettuati alla cedente ma alla cessionaria e su
tale considerazione ha fondato la pronuncia di rigetto
dell’appello.
18.

Va

infine

respinta

la

richiesta

della

controricorrente di condanna della Fondazione ex art.
96 c.p.c..

Tale richiesta,

ammissibile (cfr.

sebbene rituale e

Cass. civile sezione I n. 20914

dell’il ottobre 2011,

secondo cui la domanda di

condanna al risarcimento dei danni per responsabilità
processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 cod. proc.
civ., può essere proposta anche in sede di legittimità,

11

dovuto anche ritenerle fondate in quanto non risultava

per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di
cassazione e, in particolare, quando si riferisca a
danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve
essere formulata, a pena di inammissibilità, con il
controricorso), va disattesa non potendosi sostenere
che la ricorrente abbia agito con la consapevolezza

provocato alla controparte dei danni eccedenti i costi
processuali, rimborsabili ex art. 91 c.p.c.
19. Per le ragioni sin qui esposte va respinto sia il
ricorso e l’istanza proposta ex art. 96 c.p.c. dalla
controricorrente. Le spese del giudizio di cassazione
vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e l’istanza ex art. 96
c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione liquidate in complessivi
euro 7.200 di cui euro 200 per spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
4 luglio 2013.

dell’infondatezza della questione né che abbia

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