Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24680 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 03/10/2019), n.24680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19429/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Gamma Carni S.r.l., in persona del L.R. pro tempore rappresentata e

difesa dall’avv. Enrico Edoardo Canepa, con domicilio eletto in

Roma, Crescenzio 91 presso lo studio dell’avv. Beatrice Aureli in

Roma, via Romeo Romei 27;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 14, emessa in data 13/7/2012, depositata in data

29/1/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio

2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 14, emessa in data 13/7/2012, depositata in data 29/1/2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane nei confronti di Gamma Carni Srl, confermando la sentenza emessa dalla CTP di Savona n. 26/4/11.

La controversia ha ad oggetto la rettifica relativa all’importazione di petti di pollo.

Per come si ricava dagli atti delle parti, mancando nella sentenza la ricostruzione dei fatti: – la società Gamma Carni Srl aveva acquistato dal fornitore brasiliano un quantitativo di petti di pollo e lo aveva rivenduto allo Stato estero alla Peter 96 S.r.l.; – quest’ultima società aveva importato la merce utilizzando il titolo AGRIM in proprio possesso, con scadenza 29/5/2008, e fruendo quindi del trattamento daziario agevolato; – subito dopo lo sdoganamento, senza esserne mai entrata in possesso, la Peter 96 aveva rivenduto la merce alla Gamma Carni Srl. Successivamente, in data 27/8/2008, il “Banco do Brasil” rilasciava a posteriori il certificato d’origine. Con avviso di rettifica dell’accertamento, emesso il 10 maggio 2010, l’Ufficio delle dogane di (OMISSIS), comunicava la revoca della riduzione daziaria per l’importazione, in quanto a) il certificato di origine era stato “emesso in data successiva al periodo di validità del titolo AGRIM”; b) la rivendita dalla società Peter 96 S.r.l. alla società Gamma Carni Srl, operata senza mai conseguire il possesso della merce, era stata realizzata “allo scopo di far fruire quest’ultima dell’imposizione daziaria ridotta”.

2. I giudici regionali, a fondamento del rigetto dell’appello, rilevavano che le operazioni di importazione erano avvenute durante il periodo di efficacia del titolo AGRIM, avente termine al 29 maggio 2008, sicchè non comportava invalidità o inefficacia del medesimo la circostanza che i certificati d’origine fossero stati emessi dall’autorità competente a posteriori.

3. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la società intimata ha replicato con controricorso e ricorso incidentale (a nulla valendo la appostazione contenuta nell’originale del controricorso, ostandovi il contenuto dell’atto e della richiesta). La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle dogane deduce violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1291 del 2000, art. 9, Reg. CE n. 1306 del 2006, artt. 1-5, e del Reg. CE n. 616 del 2007, artt. 4-78; violazione e falsa applicazione del Reg. CE 2 n. 454 del 1993-DAC, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la parte, grazie all’interposizione fittizia della Peter 96 S.r.l., la Gamma Carni Srl aveva fruito di un beneficio fiscale a cui non aveva diritto; correlativamente, Peter 96, alienando il titolo AGRIM, aveva mantenuto inalterata la quota di contingente per l’anno successivo. Ai sensi del Reg. CE n. 616 del 2007, art. 8, “per accedere ad un contingente l’importatore deve essere in possesso, contestualmente, non solo di un certificato AGRIM, ma anche di un certificato d’origine la cui funzione è quella di attestare la provenienza della merce proprio dai paesi terzi così come individuati dal regolamento”. Non era valido, quindi, il certificato d’origine emesso successivamente alla scadenza del titolo.

Il motivo è infondato. Giova preliminarmente rammentare che, con riferimento alla situazione – ricorrente nel caso in esame – di importazione di carne di pollame, all’epoca dei fatti il Reg. (CE) n. 616 del 2007, in conformità degli accordi concordati tra la Comunità Europea e la Repubblica federativa del Brasile, nel quadro del GATT del 1994, ha aperto i contingenti tariffari su base annua, ripartiti in quattro sottoperiodi, prevedendo l’applicazione di un dazio ridotto per i prodotti che beneficiano di tale contingentamento. L’importazione di tale merce richiede, in applicazione della disciplina generale dettata dal Reg. (CE) n. 1291 del 2000, ivi espressamente richiamata, il rilascio in favore dell’operatore del titolo di importazione (cd. AGRIM), ossia del titolo che autorizza ad importare, durante il suo periodo di validità, limitato nel tempo, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato. Il Reg. (CE) n. 616 del 2007, art. 8, subordina, poi, l’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti previsti alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane ai sensi del Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 55 ss., tale ultimo Reg. prevede, all’art. 61, che il certificato d’origine debba essere rilasciato all’atto dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce, ma ammette, al successivo art. 62, che, in via eccezionale, il certificato possa essere rilasciato anche dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell’esportazione pei- errore, omissione involontaria o circostanze particolari, dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente. Pertanto, la circostanza che il certificato di origine – di cui non è in contestazione in questa sede la ricorrenza dei presupposti per il rilascio – sia stato emanato – ora per allora – dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce non osta alla fruizione del trattamento daziario agevolato, quand’anche emanato in epoca successiva alla scadenza del titolo di importazione, avuto riguardo all’effetto retroattivo che allo stesso deve annettersi, in quanto relativo alle caratteristiche che la merce presentava all’atto dell’operazione di esportazione.

2. Con un secondo motivo, l’ufficio deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, per aver omesso la CTR di esaminare il motivo con cui si era eccepito l’abuso di diritto relativamente alla indebita utilizzazione del titolo AGRIM, “che aveva determinato la traslazione del beneficio fiscale riconosciuto alla società Peter 96 S.r.l. (importatore fittizio), ad un altro operatore, la Gamma Carni Srl (importatore reale)”.

Il motivo è fondato. La ricorrente ha dato atto, mediante la riproduzione del motivo di appello di aver impugnato la sentenza di primo grado anche per omessa pronuncia in ordine alla sussistenza dell’abuso del diritto, preclusivo del diritto alla agevolazione daziaria, posto in essere dalla Gamma Carni s.r.l. e dalla Peter 96 s.r.l., mediante l’acquisto da parte della prima della merce oggetto di importazione in Stato estero, la cessione della stessa in favore della seconda, sempre in Stato estero, l’importazione di quest’ultima previa utilizzazione del titolo di importazione in possesso e conseguente beneficio del trattamento daziario agevolativo e, quindi, rivendita della merce, immediatamente dopo lo sdoganamento, in favore della Gamma Carni.

In particolare, l’accertamento, riprodotto nel ricorso, contestava espressamente che il meccanismo di acquisto e riacquisto della stessa partita “viaggiante allo stato estero prima dello sdoganamento” era stato posto in essere allo scopo di far fruire alla Gamma Carni di una imposizione daziaria ridotta. In questo modo era stato introdotto espressamente il tema dell’abuso del diritto, tema che stato ripreso dall’Agenzia nei motivi di appello contro la sentenza di primo grado.

Sul punto, la Commissione regionale omette qualsiasi considerazione. Apodittico, oltre che erroneo, è l’assunto della controricorrente secondo cui il motivo di appello sull’abuso del diritto non poteva essere esaminato perchè “la contestazione non è stata formulata in 1 grado”: il ricorso introduttivo di primo grado era stato presentato dalla Gamma Carni. Per giurisprudenza costante di questa Corte nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso, con la conseguenza che la materia del contendere è delimitata dagli specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato. Spettava quindi alla società difendersi dalla pretesa contenuta nell’atto di accertamento che esplicitamente contestava l’abuso del diritto e tanto sembra essere avvenuto, posto che nel ricorso dell’Agenzia (pag. 16) è riportato testualmente che la Commissione di primo grado aveva affermato “che la questione dovrà essere risolta nell’ambito del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona”. Segno che questo tema, a tacere della correttezza giuridica della decisione, faceva parte dell’oggetto del giudizio, come definito dalle scelte della società ricorrente.

3. All’accoglimento del secondo motivo segue l’assorbimento del terzo, con cui si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 c.c., Reg. CEE n. 2988 del 1995, art. 4, n. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, e Reg. CEE n. 2913 del 1992, artt. 220, 239, comma 1, Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 551, n. 1, art. 905, n. 1.

4. Nel ricorso incidentale Gamma Carni Srl deduce l’omessa pronuncia sui motivi oggetto di appello incidentale nella fase di gravame (violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e applicabilità dell’art. 220 CDC). Il ricorso incidentale è inammissibile.

Infatti il ricorso incidentale deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito, perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 20/12/2012; in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass. sez. un. 13195 del 2018).

5. Nei limiti sopra detti, il ricorso principale proposto è fondato e deve essere accolto, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La sentenza va quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione per l’esame delle questioni rimaste assorbite, delle quali danno conto ambo le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’udienza camerale, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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