Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2468 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2468 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 8377-2017 proposto da:
AZZARO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITFA;
– ricorrente contro
GALS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in RONL-‘, VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato
NICOLETTA CARUSO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO
SORBI U1,0;
– controricorren te-

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza n. 5578/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2017
dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:

Azzaro avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva, in
sede di rinvio, rigettato la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del
diritto del medesimo all’assunzione presso la società Gais s.r.1.;
per la revocazione di tale decisione ha proposto ricorso Michele Azzaro,
affidato ad un unico motivo;
la società ha resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa del lavoratore ha depositato memoria in data 27 novembre 2017, ex
art. 380 bis, comma 2, c.p.c., insistendo per raccoglimento del ricorso;
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Michele Azzaro – denunciando errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4,
c.p.c., risultante dagli atti e dai documenti di causa – si duole che la Corte: a)
non abbia rilevato un giudicato interno sul capo della prima sentenza di
appello in cui è affermato che le dimissioni da egli presentate non avevano
rappresentato motivo di una sua esclusione dall’accordo – finalizzato al
riassorbimento dei lavoratori presso la società – concluso dinanzi la
commissione paritetica tra la predetta società e i rappresentanti delle oo.ss.; b)
non abbia considerato che l’accordo in questione e la lettera di dimissioni
avevano la medesima data, ossia il 26 settembre 1996, e che le dimissioni

2

(

con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso proposto da Michele

erano state rese in un momento successivo alla conclusione dell’accordo,
sottoscritto alle ore 10.30.
Ritenuto che:
le censure non sono fondate, in quanto, da un lato, nella sentenza impugnata è
stato esplicitamente escluso il giudicato interno, con conseguente non

l’insegnamento (su cui v. Cass. n. 15346/2017) secondo cui “é inammissibile la
revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso
omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non
è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto”;
dall’altro, nella sentenza in questione si dà atto che in data 26 settembre 1996 è
stato stipulato l’accordo, nonché presentate le dimissioni ad opera del lavoratore;
il che basta, anche qui, ad escludere l’errore di percezione. Senza contare che,
non risultando dagli atti – così come trascritti in ricorso – l’ora in cui è stato
concluso l’accordo (essendo solo riportata quella di apertura della seduta), né
quella di presentazione delle dimissioni in questione, difetta la possibilità di
stabilire – inequivocabilmente e con immediatezza – la successione cronologica
degli eventi;
le spese del giudizio seguono la soccombenza;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio (cfr. Cass. n. 7368/2017),
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13

PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di lite, che liquida in 200,00 per esborsi, 3.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori di legge.

3

ipotizzabilità dell’errore di percezione; peraltro, in materia, vige

sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

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