Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2468 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11318/2016 proposto da:

Federlazio – Associazione Piccole e Medie Imprese del Lazio, in

persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Santissimi Apostoli n. 81, presso lo

studio dell’avvocato Fornaro Giuseppe, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Confapi – Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria

Privata, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 102, presso lo studio

dell’avvocato Anello Pietro, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6081/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione, con condanna alle

spese;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Fornaro che ha chiesto

l’estinzione;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Anello che ha chiesto

l’estinzione del ricorso per rinuncia e la condanna della

controparte alle spese.

Fatto

RILEVATO

– che in data 22 maggio 2017 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, mentre la controparte ne ha preso atto, insistendo per la condanna alle spese di lite in proprio favore.

Diritto

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto con ordinanza, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., 2 agosto 2017, n. 19169);

– che la controricorrente ha insistito per la condanna alle spese del giudizio di legittimità;

– che tale domanda va accolta, atteso che, in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente deve essere posto – salva l’adesione ad un accordo di compensazione – a carico del rinunciante, operando, al riguardo, il principio generale di causalità della lite;

– che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in relazione all’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non essendo l’estinzione del giudizio per rinuncia equiparabile a provvedimento di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso (Cass. 24 maggio 2016, n. 10696, fra le altre).

PQM

La Corte dichiara il giudizio estinto e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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