Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2468 del 03/02/2021
Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2468
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7888-2019 proposto da:
D.S., rappresentato e difeso dall’avv. DANIELA GASPARIN,
e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3807/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 08/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO Rita,
la quale ha concluso per l’estinzione per rinuncia;
udito l’Avv. ILIA MASSARELLI, per parte resistente, la quale ha
accettato la rinuncia e aderito all’estinzione.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 3.8.2017 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da D.S. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria.
Con la sentenza impugnata, n. 3807/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto avverso la decisione reiettiva di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il D. affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.
Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 13.2.2020, è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 8173/2020.
In data 9.11.2020 è pervenuta presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di Cassazione dichiarazione di rinuncia al ricorso, firmata dal ricorrente e dal suo procuratore, notificata alla parte resistente. In udienza, l’Avvocatura dello Stato ha aderito alla rinuncia.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia al ricorso depositata in cancelleria, notificata ed accettata dall’Avvocatura dello Stato presente in udienza, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021