Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2468 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14135/2007 proposto da:

AVANTGARDE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio

dell’avvocato MAZZONI Claudio, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.V., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. DE

SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato LEPERINO Ettore, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIMATOLA ALESSANDRO,

giusta delega in atti e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8183/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/02/2007 R.G.N. 1186/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato PARIMI ENZO per delega MAZZONI CLAUDIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento primo motivo

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Torre Annunziata, depositato in data 30.5.1995, T.V., premesso di avere intrattenuto con la Avantgarde s.p.a. un rapporto di agenzia formalizzato con tre distinte lettere di incarico datate 1 febbraio 1993 avendo svolto da tale data l’incarico di agente con deposito, in esclusiva, a tempo indeterminato, per la vendita di prodotti della società predetta inizialmente nella zona che comprendeva parte di Napoli, Salerno, Avellino e relative province, e premesso che tale rapporto si era concluso per mutuo consenso in data 24.2.1995, esponeva che la società preponente nel periodo in questione aveva operato la vendita diretta all’interno della zona a lui assegnata in esclusiva, anche a mezzo di altri agenti, senza liquidargli le relative provvigioni. Chiedeva quindi, oltre ad ulteriori emolumenti e rimborsi, la condanna della convenuta al pagamento delle suddette provvigioni indirette sulle vendite effettuate in tale periodo all’interno della zona di sua pertinenza.

Istauratosi il contraddittorio, la società convenuta contestava quanto dedotto dal ricorrente rilevando, tra l’altro, che l’incarico di agenzia era stato conferito allo stesso non in esclusiva ma come plurimandatario; e proponeva domanda riconvenzionale in relazione al mancato versamento dell’importo di una fattura riscossa dall’agente.

Con sentenza in data 3.12.2002 il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal T. e del ricorso incidentale della Avantgarde s.p.a., condannava quest’ultima alla corresponsione in favore dell’agente della somma di Euro 60.238,23.

In particolare il giudice di primo grado rilevava che al T. era stato conferito un mandato di agenzia in esclusiva in relazione al quale, detratto l’importo della fattura indicata nella domanda riconvenzionale, residuava la corresponsione della somma predetta a titolo di provvigioni indirette sulle vendite effettuate dalla casa mandante direttamente o per mezzo di altri agenti a clienti rientranti nella zona assegnata al ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società predetta, lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7.12.2006 – 2.2.2007, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Avantgarde s.p.a. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 1743 c.c., dell’Accordo Economico Collettivo 16.11.1988, tenuto conto dell’art. 1322 c.c., art. 1362 c.c., e segg., art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare la ricorrente rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’esistenza del vincolo di esclusiva a carico della preponente, in base ad una non corretta interpretazione delle lettere di incarico e del contenuto dell’A.E.C..

Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1743 c.c., dell’Accordo Economico Collettivo 16.11.1988, tenuto conto dell’art. 1322 c.c., art. 1362 c.c., e segg., art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso l’esistenza di un vincolo di esclusività a carico dell’agente, sulla base parimenti di una non corretta interpretazione della suddette previsioni contrattuali.

Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1743 c.c., dell’Accordo Economico Collettivo 16.11.1988, tenuto conto dell’art. 1322 c.c., art. 1362 c.c., e segg., art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare la società rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la mancata specificazione in sede contrattuale dell’eventuale limitazione della zona di Napoli, impediva di tener conto di qualsiasi limitazione di detta città, atteso che tale limitazione era di intendersi con riferimento non all’estensione fisica territoriale bensì alle categorie dei clienti (con conseguente esclusione dei “grossisti”), siccome chiaramente desumibile dalla corretta lettura delle lettere di incarico.

I suddetti motivi di ricorso, che la Corte ritiene di trattare congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, sono infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso proposto si fonda essenzialmente sulla interpretazione delle tre lettere di incarico del 1 febbraio 1993, facendo la ricorrente derivare dalla proposta lettura delle stesse l’esistenza di un determinato assetto contrattuale tra le parti, caratterizzato sostanzialmente dalla assenza di un vincolo di esclusiva a carico della preponente, con conseguente refluenza di tale assetto sul contenuto degli obblighi contrattuali incombenti sulla stessa.

Posto ciò, è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1^, 24.6.2008 n. 17088;

Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n. 15795; Cass. sez. 1^, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’altra. Specularmente, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, nè deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (cfr, ex plurimis, Cass. sez. I, 2.5.2006 n. n. 10131; Cass. sez. 3^, 21.4.2005 n. 8360; Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. 3^, 6.8.2004 n. 15197; Cass. sez. 3^, 19.7.2004 n. 13344; Cass. sez. 3^, 17.7.2003 n. 11193).

Pertanto, onde far valere una violazione di legge, il ricorrente per cassazione non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, riportando, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto in contestazione, anche quando la sentenza vi abbia fatto riferimento, qualora ciò non consenta, di per sè, una sicura ricostruzione del diverso significato che il ricorrente medesimo pretenda in ipotesi di attribuirvi (Cass. sez. 2^, 2.8.2005 n. 16132; Cass. sez. lav., 21.4.2005 n. 8296; Cass. sez. 3^, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. lav., 9.2.2004 n. 2394; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4948; Cass. sez. lav., 1.4.2003 n. 4905).

Analogamente, non è ammissibile la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che, dedotta sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva in realtà nella proposta di un’interpretazione diversa (Cass. sez. 2^, 3.11.2004 n. 21064; Cass. sez. lav., 9.8.2004 n. 15381; Cass. sez. lav., 23.7.2004 n. 13839;

Cass. sez. 3^, 21.7.2004 n. 13579; Cass. sez. 3^, 5.7.2004 n. 12289;

Cass. sez. 2^, 30.5.2003 n. 8809; Cass. sez. 2^, 20.5.2001 n. 7242;

Cass. sez. lav., 18.2.2000 n. 1886; Cass. sez. 1^, 4.2.2000 n. 1225;

Cass. sez. lav., 29.1.2000 n. 1045).

Alla luce di tali principi il ricorso all’esame non può trovare accoglimento sotto due concorrenti profili.

In primo luogo perchè, anzichè trascrivere per intero le norme pattizie di cui lamenta l’erronea interpretazione, la ricorrente si è limitata ad indicare in maniera sommaria e frammentaria il contenuto delle tre lettere del 1 febbraio 1993, a sebbene il proposto gravame fosse incentrato esclusivamente sul contenuto e la interpretazione delle lettere suddette.

In secondo luogo perchè la ricorrente ha, in buona sostanza, prospettato un’interpretazione delle norme pattizie diversa da quella ritenuta dal Giudice a quo, non considerando che il sindacato di questa Corte non può dunque investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto demandati al giudice di merito, al quale è esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica.

Nè può ritenersi, al fine della configurabilità del vizio di motivazione atto a giustificare l’invocata cassazione della sentenza impugnata, che iter argomentativo presenti una mancanza di coerenza logica, e cioè sia connotato da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti prospettati.

Ed invero la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione assolutamente logica e coerente, che dalla lettura coordinata della lettera di incarico con le norme di cui all’A.E.C. 16.11.88 alla quale la stessa rinviava espressamente per quanto non specificamente pattuito tra le parti, emergeva chiaramente che l’espressione “non in esclusiva” di cui alla lettera suddetta andava intesa non già come deroga al divieto in capo alla preponente (posto dall’art. 2, comma 1, dell’A.E.C.) di avvalersi di più agenti o rappresentanti nella stessa zona, ma come espressa previsione della possibilità per l’agente di assumere incarichi per ditte non concorrenti, coerentemente alla disciplina prevista (all’art. 2, comma 2) dal suddetto A.E.C., accordo al quale la lettera di incarico era espressamente ancorata.

E pertanto la Corte territoriale ha rilevato, dando espressa ed esauriente contezza delle proprie determinazioni, come l’assunto della ricorrente si ponesse al di fuori del quadro pattizio delineato, di talchè il ricorso in atti si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, proponendo in buona sostanza una inammissibile richiesta di sostituzione della prospettata diversa lettura ed interpretazione delle clausole pattizie alle argomentate conclusioni cui sono pervenuti i giudici d’appello.

Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo; deve essere autorizzata la distrazione delle spese, in tal modo liquidate, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; autorizza la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore dell’avv. Ettore Leperino e dell’avv. Alessandro Limatola, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA