Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24679 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 08/10/2018), n.24679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7386/2017 R.G. proposto da:

F.I., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

autenticata dal Notaio B.F. di Verona il 5 marzo 2018,

rep. n. (OMISSIS), dall’avv. Gabriele de Majo, con domicilio eletto

in Roma, presso lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente in carica,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dagli avv.ti Stefano Baciga e Giampaolo Rossi, con

domicilio eletto in Roma, via Valadier 53, presso lo studio

dell’avv. Giampaolo Rossi;

– controricorrente –

avverso la decisione del Consiglio Nazionale degli Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori del 30 novembre 2016,

depositata il 13 febbraio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

aprile 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio,che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avv. Gabriele de Majo per la ricorrente e l’avv. Giampaolo

Rossi per il resistente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il 1^ Collegio di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Verona, con provvedimento del 21 gennaio 2016, ha irrogato all’architetto F.I. la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di giorni dieci.

All’architetto era stata contestata la violazione dei doveri di lealtà e trasparenza nei rapporti con i colleghi e gli organi istituzionali della professione.

In particolare erano state contestate le seguenti condotte:

– avere utilizzato un indirizzo mail istituzionale (l’indirizzo Inarcassa) per l’invio di comunicazioni personali, creando confusione fra gli iscritti circa la natura di tali comunicazioni;

– avere espresso giudizi denigratori in merito a un convegno organizzato da una associazione costituita da ingegneri e architetti tenutosi il 6 febbraio 2014;

– avere diffuso fra gli iscritti comunicazioni contenenti informazioni non vere destinate ad incidere sul voto per il rinnovo del Consiglio provinciale dell’Ordine.

Il Consiglio nazionale, con decisione del 30 novembre 2016, depositata il 13 febbraio 2017, ha rigettato il ricorso dell’architetto F.I..

Contro tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi.

L’Ordine degli Architetti di Verona ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 24,25,103 e 111 Cost.; art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148; D.P.R. n. 137 del 2012, art. 8, commi 7 e 8.

La decisione impugnata è stata adottata dal Consiglio nazionale degli Architetti nonostante tale organo non avesse più la relativa competenza ai sensi del D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma 5.

1.1. Il motivo è infondato. Il D.L. n. 138 del 2011, art. 3, comma 5, alla lett. f) dispone che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”.

Il comma 5-bis a sua volta dispone: le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lett. da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

In materia è poi intervenuto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), il cui art. 8 (Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie), comma 10, dispone: “Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”.

2. Il secondo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 24,25,103 e 111 Cost.; art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; del principio del contraddittorio; del R.D. n. 2537 del 1925, art. 44.

Ai fini di comprendere il significato dalla censura è necessario precisare che, in relazione ai fatti oggetto del provvedimento disciplinare, la ricorrente fu convocata una prima volta in data 19 giugno 2013 dinanzi al Presidente dell’Ordine degli architetti; una seconda volta, con convocazione del 10 dicembre 2014, davanti al Presidente del Consiglio di disciplina. Tali convocazioni furono poi seguite dalla convocazione del 19 dicembre 2014 dinanzi al Collegio di disciplina.

La ricorrente sostiene che l’applicazione dei principi desumibili dall’art. 6 CEDU imponeva che la compiuta descrizione dei fatti dovesse essere fatta già con le prime due convocazioni, mentre il provvedimento sanzionatorio, attraverso il richiamo della relazione stilata dal componente relatore, aveva sostenuto che “la circostanziata menzione di tutti gli addebiti da contestare” va fatta solo “nella citazione a comparire nel vero e proprio procedimento disciplinare”.

2.2. Il motivo è infondato.

Questa Suprema Corte, proprio con riferimento al procedimento disciplinare a carico degli architetti, ha chiarito essere “di palmare evidenza che la contestazione, al professionista, dell’addebito e la comunicazione di una incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari, deve avvenire non nella fase preliminare (in esito alla quale il consiglio, assunte le informazioni opportune e verificati i fatti che formano oggetto dell’imputazione, dopo avere “udito l’incolpato” “decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare”), ma solo nel procedimento disciplinare vero e proprio” (Cass. n. 12119/2006).

Insomma, il R.D. n. 2357 del 1925, non prevede, per la “fase preliminare”, l’obbligatorietà della specifica contestazione degli addebiti, nè impone l’audizione personale dell’incolpato, ma impone tali adempimenti solamente qualora sia avviato, con la seconda fase, il procedimento disciplinare vero e proprio.

Solo in questa fase, pertanto, viene in considerazione “il principio di civiltà giuridica, fatto proprio dalla nostra Costituzione, all’art. 24 (e dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 844 del 1955) che nei procedimenti dai quali possono derivare effetti negativi gli interessati siano messi in grado di interloquire, condizione, questa, che comunque richiede la enunciazione dei fatti oggetto del procedimento” (Cass. n. 4153/1999).

La decisione impugnata, sotto questo profilo, è immune da censure.

3. Il terzo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,24,97 Cost.; dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; del principio di immediatezza della contestazione; del R.D. n. 2537 del 1925, art. 44.

La ricorrente, per i medesimi fatti storici, è stata sottoposta a molteplici procedimenti sanzionatori, avviati con tre distinti atti di contestazione degli addebiti.

La moltiplicazione dei procedimenti costituisce violazione del principio di immediatezza che deve permeare sia le contestazioni degli illeciti disciplinari sia i conseguenti procedimenti.

3.1. Il motivo è infondato.

La censura ripropone, sotto diverso profilo, la tesi circa l’autonoma rilevanza delle convocazioni preliminare dinanzi al Presidente dell’Ordine e dinanzi al Presidente del Consiglio di Disciplina.

Non resta pertanto che richiamare le considerazioni fatte nell’esame del motivo precedente. Le due convocazioni della fase preliminare non hanno dato vita a procedimenti disciplinari distinti. Esse sono refluite nell’unica citazione a comparire del 19 dicembre 2014 per la seduta dell’8 gennaio 2015, che diede avvio all’unico vero e proprio procedimento disciplinare.

Per completezza di esame si rileva che la seconda convocazione del 10 dicembre 2014 non costituiva la duplicazione della precedente, ma la integrava la attraverso contestazione di ulteriori addebiti. Inoltre l’ordine proveniva dal diverso organo (il Presidente del Collegio di disciplina), che aveva nel frattempo acquisito la competenza in materia disciplinare.

4. Il quarto motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost.; dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; assenza di motivazione.

Il motivo si coordina con l’addebito riguardante le notizie diffuse in occasione del voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine tramite la mail del 15 maggio 2013. In relazione a tale vicenda era stato contestato alla ricorrente di avere diffuso fra gli iscritti notizie non vere.

La ricorrente sostiene che la comunicazione effettuata con la mail del 15 maggio 2013, nella quale si affermava che il regolamento del 2005 vietava l’elezione a consigliere dell’ordine per più di due mandati, era stata tempestivamente corretta attraverso la ulteriore comunicazione del 19 maggio 2013. In tale ultima comunicazione si precisava che una disposizione del decreto c.d. mille proroghe aveva consentito ai consiglieri in carica di ricandidarsi.

Tale comunicazione di rettifica, intervenuta a solo quattro giorni della precedente oggetto dell’addebito, rendeva palese l’assenza del dolo nella diffusione della notizia non vera circa il divieto di rielezione.

Nondimeno il Consiglio nazionale ha confermato il provvedimento sanzionatorio in assenza di qualsiasi motivazione in merito al profilo soggettivo della condotta.

4.1 Il è infondato.

Sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, la censura si dirige contro la valutazione compiuta dagli organi di disciplina, pretendendone una diversa: ciò in cassazione non è consentito.

Ma al di là di tale rilievo la censura trascura che in materia disciplinare è applicabile il principio, tipico di tutti i sistemi sanzionatori, quali quello penale (art. 42, u.c.) ed amministrativo (L. n. 689 del 1981, art. 3), secondo cui è sufficiente che l’illecito sia ascrivibile all’autore del fatto a titolo di colpa (cfr. Cass. n. 6383/2001).

5. E’ parimenti infondato il quinto motivo, che ripropone la medesima censura del motivo precedente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

6. Il sesto motivo (art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2,24, e 111 Cost.; dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; del principio del contraddittorio.

Con riferimento a una delle contestazioni (quella riguardante l’uso dell’indirizzo mail delegato. inarcassa.irisfranco.sis.it) la ricorrente evidenzia che, dopo la prima convocazione del 19 giugno 2013, fu acquisita, da parte dell’Ordine, la consapevolezza che l’indirizzo mail utilizzato era “privato” e non “istituzionale”, come inizialmente ipotizzato in quella stessa convocazione.

La ricorrente lamenta che, nonostante l’acquisita conoscenza del fatto nuovo, le convocazioni del dicembre 2014 utilizzavano la medesima terminologia per contestare un fatto diverso, e cioè l’avere utilizzato un indirizzo mail privato, ma evocativo di quello istituzionale.

6.1. Il motivo è infondato.

E’ stato già chiarito, nell’esame del secondo e del terzo motivo, che la specifica contestazione all’indagato dei fatti integranti l’illecito disciplinare deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio (Cass. n. 12119/2006).

Nel caso in esame ciò è avvenuto con la citazione a giudizio del 19 dicembre 2014, che consente di identificare sia il fatto addebitato nella sua materialità, sia di cogliere la rilevanza disciplinare riconosciuta al medesimo (v. trascrizione a pag. 33 del controricorso).

7. Il settimo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,24, e 111 Cost.; dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo; del principio del contraddittorio.

Secondo la ricorrente l’applicazione del principio secondo cui la compiuta descrizione dell’illecito deve avvenire solo con l’avvio del vero e proprio procedimento disciplinare comporta una ingiustificata svalutazione dell’importanza della partecipazione dell’incolpato nella fase officiosa dinanzi all’ordine di appartenenza.

7.1. Il motivo è infondato per le stesse ragioni indicate nell’esame dei motivi precedenti, cui non occorre aggiungere altro.

8. L’ottavo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,24, e 111 Cost.; dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e del principio del contraddittorio.

Gli atti di contestazione degli addebiti disciplinari mancano di qualsivoglia riferimento ad un fatto storico determinato, descritto nella sua materialità mediante individuazione della condotta in concreto censurata e del momento in cui fu tenuta.

8.1. Il motivo è infondato.

Intanto deve rilevarsi che la ricorrente non precisa se e in che modo la questione fu sollevata dinanzi al Consiglio Nazionale la relativa questione, di cui il controricorrente eccepisce la novità (Cass., S.U., n. 10491/1996).

Ma a prescindere da tale rilievo resta il fatto che, con il motivo in esame, la ricorrente non deduce alcuna violazione di norme o di principi, ma è oggetto di censura l’apprezzamento sulla ritualità e specificità delle contestazioni compiuto dal Consiglio Nazionale.

Per completezza di esame si evidenzia che le contestazioni, riportate alle pag. 29 e 33 del controricorso, sono precise e dettagliate.

9. Il nono motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,24 Cost.; R.D. n. 2537 del 1923, art. 43.

Il Consiglio nazionale ha qualificato come illecite, sotto il profilo disciplinare, condotte estranee all’esercizio della professione di architetto.

9.1. Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “La specifica previsione della L. 24 giugno 1923, n. 1395, art. 5, n. 4 e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 43, i quali fanno riferimento ad abusi e mancanze commessi nell’esercizio della professione, non esclude la rilevanza disciplinare di altri fatti o comportamenti, realizzati dall’ingegnere, contrari alle norme di deontologia, ancorchè essi non siano in diretta relazione con l’esercizio della professione e con la qualifica professionale” (Cass., S.U., n. 1265/1993; n. 75439/1991; n. 6312/1990).

Tali principi sono a maggior ragione applicabili nel caso in esame, se è vero che i comportamenti oggetto di contestazioni, seppure non direttamente posti in essere nell’esercizio della professione intesa in senso stretto, sono pur sempre relativi a fatti direttamente inerenti l’attività di architetto esercitata dalla ricorrente.

10. Il decimo motivo solleva la questione di pregiudizialità comunitaria in relazione alla compatibilità del R.D. n. 2537 del 1925, artt. 42 e segg.; D.P.R. n. 169 del 2005; D.P.R. n. 137 del 2012, con gli artt. 49, 56, 101,102 e 103 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La competenza in materia disciplinare del Collegio provinciale di disciplina e del Consiglio nazionale comporta illecita restrizione della concorrenza e della libertà di prestazioni di servizi.

Gli organi di disciplina non possono essere composti da soggetti che espletano la stessa attività economica della ricorrente.

10.1. L’istanza va disattesa.

Il potere disciplinare, così esercitato dal Collegi provinciali e dal Consiglio Nazionale, garantisce il corretto esplicarsi della concorrenza fra professionisti, non comportandone alcuna illecita restrizione.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, sulla scia dei principi in materia stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 284 del 1986, hanno ribadito che l’appartenenza dei componenti l’organo di disciplina alla categoria professionale interessata non è in contrasto con i principi di indipendenza e imparzialità del giudice (Cass., S.U., n. 11833/2013).

11. L’undicesimo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,24 Cost.; principio del contraddittorio ne bis in idem.

Per i medesimi fatti storici la ricorrente è stata sottoposta a molteplici procedimenti sanzionatori, avviati con tre distinti atti di contestazione degli addebiti, in violazione, appunto, del principio del ne bis in idem.

10.1. Il motivo è infondato.

E’ stato ampiamente chiarito nell’esame dei motivi precedenti che l’invio di una pluralità di convocazioni non ha comportato moltiplicazione dei procedimenti disciplinari.

Il procedimento disciplinare è stato unico e unica è stata la decisione (Cass. n. 12119/2006).

11. In conclusione il ricorso è rigettato restandone assorbita l’istanza di tutela cautelare.

Spese compensate ricorrendone i presupposti di legge.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio di legittimità; dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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