Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24679 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31335/19 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliato a Civitanova Marche, v.

Enrico Fermi n. 3, presso l’avvocato Giuseppe Lufrano, che lo

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 21.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.T., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in seguito a due episodi: dapprima venne minacciato di morte dai proprietari di un terreno confinante a quello coltivato dalla sua famiglia, dopo che, nel corso di una rissa tra le due famiglie per motivi di vicinato, aveva ferito ad un occhio uno dei contendenti; successivamente, a causa di un attentato terroristico in seguito al quale era deceduto il datore di lavoro presso il quale si era rifugiato per sfuggire alle suddette minacce.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.T. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 9.1.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 21.3.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) il racconto dell’appellante fosse inattendibile, perchè generico ed incoerente;

-) lo status di rifugiato non poteva essere concesso, perchè lo stesso richiedente non aveva “offerto elementi che ricolleghi non è stato al timone di persecuzione personale e diretta”;

-) la protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potesse essere concessa, in quanto l’inattendibilità del richiedente non consentiva di ritenere provato il pericolo che questi potesse subire un danno grave in caso di rimpatrio;

-) la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non poteva essere concessa in quanto nella regione di provenienza dell’appellante (Punjab) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, come risultante dal rapporto EASO del 2017;

-) l’inattendibilità dell’appellante escludeva la concedibile tale permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) in ogni caso non vi era prova di alcun raggiungimento di un adeguato grado di integrazione nel nostro paese da parte dell’appellante.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato. impugnato per cassazione da F.T. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Sostiene che “il Tribunale” avrebbe “violato i principi relativi alla protezione internazionale dello straniero, là dove ha escluso l’applicabilità dell’art. 14 (D.Lgs. citato), limitandosi a dichiarare che la zona di provenienza non era interessata da violenza indiscriminata”.

Sostiene che la corte d’appello sarebbe venuta meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, “avendo citato rapporti riguardanti la situazione politica risalenti e non aggiornati”.

Cita, in contrario, un brano che afferma essere stato estratto da un rapporto EASO del 2018, nel quale si afferma che in Pakistan si verificano numerosi attentati terroristici.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo è inammissibile perchè censura un apprezzamento di fatto, qual è lo stabilire se in un determinato paese ci sia o non ci sia la guerra. Nè la corte d’appello è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, citando una fonte autorevole (il rapporto EASO) ed aggiornata (decidendo a marzo 2019 ha utilizzato un rapporto risalente ad ottobre 2018).

In secondo luogo è inammissibile perchè non indica dove e quando abbia prodotto il rapporto citato a pagina 5 del ricorso, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di umanitari.

L’illustrazione del motivo è così concepita:

-) a pagina 6, primo capoverso, è trascritto il brano della sentenza d’appello che si intende contestare;

-) dal quartultimo rigo di pagina 6, fino al penultimo rigo di pagina 7 (per l’esattezza, fino alle parole “integrano la dignità”), il ricorso trascrive alla lettera, senza virgolette, il contenuto del paragrafo 5, secondo capoverso, della sentenza della corte di cassazione 4455/18;

-) quindi, dopo aver dedotto di svolgere attività lavorativa in Italia (il ricorrente non precisa donde risulti la relativa prova), il motivo si conclude con le seguenti parole: “l’attuale condizione di vita del ricorrente sarebbe impossibile da ricreare in patria, essendo via diversi anni del Pakistan, che tuttora versa in una situazione di instabilità politica e dove si troverebbe ad essere esposto ad un degrado è un livello di indigenza ormai non più accettabile”.

2.1. Il motivo è inammissibile, poichè esso a ben vedere non contiene alcuna reale censura avverso la sentenza impugnata.

Il motivo infatti, contiene una mera elencazione di alcuni principi generali, del tutto avulsi dal caso concreto e dalla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

In ogni caso, ove si volesse ritenere che, con il motivo in esame, il ricorrente avesse inteso sostenere che il rilascio del permesso di soggiorno non può essere negato a chi abbia raggiunto nel nostro Paese una condizione economica agiata, rispetto al minor grado di benessere di cui godrebbe in caso di rientro in patria, il motivo sarebbe manifestamente infondato in iure.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese, da solo, non costituisce una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, per più ragioni:

-) perchè la legge non stabilisce alcun automatismo tra lo svolgimento in Italia di attività lavorativa e la sussistenza di una condizione di “vulnerabilità”;

-) perchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura temporanea, mentre lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare a tempo indeterminato, legittimerebbe un permesso di soggiorno sine die;

-) perchè la “vulnerabilità” richiesta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 11936 del 19.6.2020; Sez. 1, Ordinanza n. 17832 del 3.7.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 17287 del 27.6.2019).

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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