Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24679 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2564-2011 proposto da:

M.G.C. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE TARSITANO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO

INTERNO;

– intimati –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 71/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/01/2010 r.g.n. 473/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO per delega verbale Avvocato RICCI

MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 71/2010, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da M.G.C. contro la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che sulla base di ctu medico legale aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, senza però valutare la sussistenza dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno di invalidità. A fondamento della pronuncia la Corte sosteneva che l’appellante non avesse neppure i requisiti per il riconoscimento dell’assegno di invalidità in quanto risultava priva di quelli, rilevabili d’ufficio, dell’incollabilità al lavoro e reddituale.

Avverso detta sentenza M.G.C. ha proposto ricorso per cassazione affidando le proprie censure ad un unico motivo. L’INPS ha depositato procura. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno sono rimasti intimati. M. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorso deduce omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la documentazione inerente i requisiti socio economici era stata prodotta sia in primo grado (processo verbale dell’udienza del 28.1.2008), sia in secondo grado (produzione allegata al fascicolo di parte). Si trattava infatti della seguente documentazione: a. domanda del 26.11.2004 inerente la richiesta di visita medica finalizzata all’iscrizione al collocamento obbligatorio degli invalidi civili; b. attestazione dell’11.2.2005 del centro per l’impiego relativa all’iscrizione al collocamento ordinario attestante lo stato di incollocabillità al lavoro della ricorrente; c. attestazione dell’Agenzie dell’Entrate del 9.12.2013 dove si sostiene che la ricorrente non aveva presentato dichiarazione dei redditi per dall’anno 1997 al 2002 ed analoga attestazione del centro per l’impiego per l’anno 2004.

2. Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti, senza contestazione alcuna, che nel corso del giudizio di merito, sia in primo grado (processo verbale dell’udienza del 28.1.2008) che in secondo grado (produzione allegata al fascicolo di parte) la ricorrente avesse prodotto la documentazione sopraindicata (allegata al ricorso per cassazione, all’interno del quale è stata riprodotto il suo contenuto essenziale) al fine di dimostrare l’esistenza del requisito socio economico richiesto dalla legge per l’erogazione dell’assegno di invalidità.

3. La Corte territoriale, senza fare alcun riferimento alla stessa documentazione, ha invece sostenuto, con motivazione del tutto generica, che l’appellante in base agli atti non risultasse in possesso del requisito reddituale.

4. Si tratta di una valutazione che integra un vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis, dando luogo ad una omessa od insufficiente motivazione riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, tale da determinare la logica insostenibilità della stessa motivazione e la sua inidoneità a giustificare la decisione (Sez. 5^, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014; Sez. 5^, Sentenza n. 16655 del 29/07/2011; Sez. 5^, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011; Sez. U, Sentenza n. 20603 del 01/10/2007).

5. La censura proposta non attiene invece ad una questione di mera attendibilità e concludenza delle prove utilizzate dal giudice di merito, come tale inammissibile, ma integra il vizio logico denunciabile in questa sede in relazione al profilo dedotto col ricorso.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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