Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24678 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

TRATTORIA GIGINA SRL in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET

RODOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTI

KATIA, ZAMBONI MARCELLO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 10/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GAMBERINI MONGENET, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.r.l. Trattoria Gigina (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di irrogazione di sanzioni in relazione all’impiego di tre lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la C.T.R. Emilia Romagna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava applicabili le sanzioni irrogate esclusivamente con riferimento ai periodi di lavoro dipendente accertati dall’Inps in relazione a ciascun lavoratore, e non per tutto il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione.

2. Con un unico motivo, la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ridotto l’importo della sanzione irrogata benchè il datore di lavoro non avesse offerto alcuna prova della utilizzazione dei lavoratori per un periodo di tempo inferiore a quello decorrente dall’inizio dell’anno in cui è stata contestata la violazione.

La censura è fondata. In tema di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. nella L. 23 aprile 2002, n. 73 – il quale prevede l’applicazione della sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data della contestazione della violazione – è stato introdotto per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso e che il predetto meccanismo presuntivo esclude qualsiasi obbligo dell’ente che irroga la sanzione di provare l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione (v. SU n. 356 del 2010).

Più in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche affermato che, in tema di sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, si presume, in difetto di prova contraria – ammessa a seguito della sentenza n. 144 del 2005 della Corte costituzionale e il cui onere è a carico del datore di lavoro – che il rapporto di lavoro decorra dal primo gennaio dell’anno dell’accertamento e non dal giorno di quest’ultimo, con la conseguenza che incorre nel vizio di omessa motivazione la sentenza che, pur in assenza di detta prova, abbia annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni (v. SU n. 23206 del 2009).

Nella specie, i giudici d’appello non hanno in alcun modo accennato alla produzione della prova contraria da parte del datore di lavoro nè tanto meno hanno valutato tale eventuale prova.

Peraltro, considerato che la norma in esame espressamente contempla una presunzione legale – anche intesa ad inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio – contro la quale è ammessa una prova contraria di cui è gravato il datore di lavoro, deve escludersi che tale prova contraria sia in qualche modo “fungibile”, ovvero, come avvenuto nella specie, sic et simpliciter sostituibile da un accertamento Inps sia perchè tale accertamento non risulta disciplinato da un regime di distribuzione dell’onere probatorio quale quello previsto dalla norma in esame sia perchè tale accertamento non vincola il giudice tributario sia infine perchè, in ogni caso, tale accertamento non risulta neppure in concreto valutato ai fini probatori nel suo contenuto dai giudici d’appello, ma solo “citato” nella sentenza impugnata. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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