Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24678 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31058/19 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Emanuel Foschi, che lo

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 5.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.J., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che, in seguito la morte del padre, gli appartenenti ad una setta ((OMISSIS)) gli avevano intimato di prendere il posto ricoperto dal suo defunto padre all’interno di quella, ed al suo rifiuto lo avevano minacciato di morte e ferito.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.J. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 9.8.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 5.9.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) il racconto del richiedente asilo non fosse attendibile;

-) l’inattendibilità del richiedente asilo comportava di per sè il rigetto di tutte tre le domande (concessione dello status di rifugiato; concessione della protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari);

-) aggiunse in ogni caso la corte d’appello che, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria e del necessario giudizio di comparazione tra la condizione del richiedente asilo nel paese d’origine e quella raggiunta in Italia, “non essendo credibile il racconto (del richiedente asilo) non è possibile comparare le due situazioni, poichè non è nota la condizione del richiedente nel paese di origine nemmeno quella in cui versa in Italia”;

-) infine, la corte d’appello ha aggiunto che l’appellante non aveva analiticamente censurato il rigetto della domanda di protezione umanitaria da parte del tribunale, nè aveva mai “evidenziato alcuna specifica situazione di vulnerabilità”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da S.J. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con istanza datata 2 luglio 2020 il ricorrente ha chiesto che la causa venisse rinviata a nuovo ruolo.

A fondamento dell’istanza ha dedotto che, in vista della proposizione del ricorso per cassazione oggi in esame, aveva chiesto al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, istanza che venne rigettata con provvedimento del 20.11.2019.

Ritenendo immotivato tale provvedimento, aveva reiterato l’istanza alla Corte d’appello di Bologna, la quale tuttavia alla data del 2 luglio 2020 non aveva ancora provveduto.

Il ricorrente ha chiesto pertanto un rinvio della trattazione del ricorso “al fine di poter consentire l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.

1.1. L’istanza di rinvio va rigettata.

Sia perchè il giudizio di legittimità non è nella disponibilità delle parti, ma è governato dall’impulso d’ufficio) sia perchè fu scelta del ricorrente proporre l’impugnazione prima di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; sia, quel che più rileva, perchè il ricorrente nella sua istanza muove dal presupposto – implicito ma evidente – che il provvedimento di rigetto della sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fu certamente erroneo, e che la nuova istanza proposta dinanzi alla Corte d’appello sarà certamente accolta.

Dell’una e dell’altra di tali certezza, tuttavia, questa Corte non è in grado di apprezzare il fondamento e, con esso, la meritevolezza dell’istanza di rinvio.

2. Col primo motivo il ricorrente censura il giudizio con cui è stato ritenuto inattendibile da parte della corte d’appello.

Sostiene che la motivazione a tal riguardo adottata dalla corte d’appello sarebbe “apparente e del tutto avulsa dalla effettiva analisi dei dati forniti dal ricorrente”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La censura infatti, pur dichiarando di voler prospettare una violazione di legge, nella sostanza censura la valutazione delle prove e dei fatti. Nè la motivazione della corte d’appello, particolarmente ampia e approfondita, può dirsi “puramente apparente”.

3. Col secondo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Sostiene che anche questa motivazione sarebbe “apparente”; che di essa non si comprenderebbe la logica; che in ogni caso sarebbe erroneo il giudizio con cui la corte d’appello ha ritenuto contraddittorio e perciò non credibile il suo racconto; che i “gravi motivi” che giustificavano nel caso di specie il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari “erano e sono presenti nello stesso racconto del ricorrente e consistono nell’evidente fondato timore di essere ucciso dagli (OMISSIS)”.

4. Il motivo è inammissibile per plurime ed indipendenti ragioni, ovvero:

-) prescinde dalla ratio decidendi con cui la corte d’appello ha ritenuto mai nemmeno prospettati gravi motivi giustificativi del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) prescinde dalla ratio decidendi con cui la corte d’appello ha ritenuto generico il motivo di gravame su questo punto;

-) censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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