Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24678 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24678 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ha pronunciato la seguente

Cron2C16

SENTENZA

Rep.

sul ricorso proposto da:

(
4

A (43

Ud. 4/07/13

Franco Risidi e Francesco Saverio Sacco, elett.te
dom.ti in Roma, via Polonia 7, presso gli avv.ti
Roberto Causo e Andrea Ricci, difesi dall’avv. Cosimo
Salvatore per procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

Vincenzo Sammarrucco, elett.te dom.to in Roma, via
Piave 49, presso l’avv. Paola Hoyek, rappresentato e
difeso dall’avv. Federico Martorano per mandato a
margine del controricorso;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 04/11/2013

avverso la sentenza n. 3003/2006 della Corte d’appello
di Napoli emessa il 20 settembre 2006 e depositata il
2 ottobre 2006, R.G. n. 4094/03;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso che ha concluso per il

Rilevato che
1.

Vincenzo Sammarucco ha ottenuto l’emissione, da
parte del Presidente del Tribunale di Napoli, di
due decreti ingiuntivi, nei confronti di
Francesco Saverio Sacco (per lire 58.000.000) e
di Franco Risidi (per lire 148.000.000), basati
sulla presentazione di effetti cambiari per pari
importo emessi dagli ingiunti i quali hanno
proposto opposizione deducendo inammissibilità
dell’azione cambiaria per incompletezza dei
titoli e prescrizione e contestando la fondatezza
dell’azione causale.

2.

Gli opponenti hanno riconosciuto di essere stati
debitori per soli 27.000.000 di lire ciascuno,
quale contributo dovuto alla società di fatto
intercorsa con il Sammarucco, per l’esercizio
dell’attività artigianale di parrucchiere, in
occasione dei lavori di adeguamento dell’immobile
destinato all’attività sociale. Gli opponenti
hanno affermato di aver pagato tale debito,
garantito dall’emissione di ben 75 cambiali

2

rigetto del ricorso;

ognuna di importo pari a 2.000.000 di lire, e di
aver pagato somme in esubero di cui hanno chiesto
il rimborso in via riconvenzionale.
3.

Si è costituito Vincenzo Sammarucco che ha
escluso di aver proposto un’azione cambiaria e ha
contestato radicalmente la versione dei fatti

titoli erano stati rilasciati in occasione della
cessione delle quote societarie di sua proprietà
(o della moglie Rosaria Romano) al Sacco e al
Risidi e corrispondevano al prezzo della
cessione.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5096 del

4.

2003, ha respinto le opposizioni e le domande
riconvenzionali proposte dà9, Sacco e 4’‘itàsidi che
hanno appellato la decisione.
5.

La Corte di appello di Napoli ha respinto il
gravame ribadendo la mancata prova delle
circostanze

addotte

dagli

appellanti

relativamente alla reale situazione creditodebitoria delle parti in causa e all’avvenuto
pagamento dei titoli rappresentativi del credito
del Sammarucco.
6.

Ricorrono per cassazione Francesco Saverio Sacco
e

Franco Risidi affidandosi a due motivi di

impugnazione con i quali deducono: a) violazione
e

falsa applicazione delle norme di cui agli

artt. 36, 112, 183, 645 c.p.c., 1414, 1988, 2697
c.c.; b) violazione e falsa applicazione delle

3

rappresentata dagli opponenti affermando che i

norme di cui agli artt. 184 c.p.c. e 2722 e 2723
c.c. nonché erronea e insufficiente motivazione
della sentenza.
7.

Si difende con controricorso Vincenzo Sammarucco.
Ritenuto che

8.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la

Il primo errore sarebbe quello di aver ritenuto
gli appellanti onerati della prova liberatoria ex
art. 1988 c.c. senza considerare che il
Sammarucco aveva posto in essere un comportamento
processuale compatibile con la volontà di
accettare, a suo carico, l’inversione dell’onere
della prova di cui all’art. 1988 c.c. Il secondo
errore sarebbe quello di aver deciso sulla
domanda

subordinata

del

Sammarucco

di

accertamento del credito sulla base del rapporto
causale nonostante le preclusioni processuali di
cui agli artt. 36, 183, 645 c.p.c. e nonostante
la mancata proposizione di una necessaria domanda
di accertamento della simulazione dell’atto di
cessione delle quote societarie.
9.

Il motivo deve considerarsi infondato perché,
come gli stessi ricorrenti riconoscono, le
cambiali sono state prodotte, in via monitoria,
quali promesse di pagamento con conseguente
dispensa, ex art. 1988 c.c., del beneficiario
della promessa dall’onere di provare il rapporto
fondamentale. La Corte di appello non ha affatto

4

Corte di appello è incorsa in un duplice errore.

ritenuto che l’opposto abbia inteso rinunciare in
primo grado, né espressamente né per fatti
concludenti, all’inversione dell’onere della
prova di cui all’art. 1988 c.c. E d’altra parte
la pretesa rinuncia non risulta essere stata
dedotta con specifico motivo di appello dagli

della Corte di appello si è basata sulla mancata
prova dell’avvenuta estinzione delle obbligazioni
portate dalle cambiali proprio in quanto non era
stato in alcun modo dedotta e tantomeno provata
la rinuncia del creditore ad agire e ad avvalersi
del regime probatorio di cui al citato articolo
1988 c.c. Manifestamente non può integrare alcuna
rinuncia tacita il riferimento da parte
dell’opposto al rapporto fondamentale effettuato
per contrastare le avverse deduzioni in merito
all’estinzione delle obbligazioni per l’avvenuto
pagamento.
10. Come ha rilevato il P.G. nella discussione,
l’attenta ricostruzione delle vicende societarie
della Top Hair s.n.c., effettuata dal giudice
distrettuale, è stata finalizzata alla verifica
della fondatezza dell’eccezione di pagamento
degli odierni ricorrenti e ha consentito alla
Corte territoriale di pervenire alla conclusione
dell’esclusione della fondatezza di tale
eccezione. A tal fine, in assenza di una prova
documentale diretta che potesse attestare il

5

odierni ricorrenti. Ne deriva che la decisione

pagamento, la Corte di appello ha ritenuto
altresì opportuno riscontrare la attendibilità
delle deduzioni difensive degli appellanti
relative alla pretesa estinzione del debito
cambiario mediante la messa a disposizione del
Sammarucco della complessiva somma di 180.000.000

Deutsche Bank e l’ha esclusa avendo riscontrato
che le posizioni debitorie dei conti correnti
affidati furono estinte dallo stesso Sammarucco.
Allo stesso modo ha escluso qualsiasi rilevanza,
ai fini dell’accertamento della eccepita
estinzione del credito del Sammarucco, del
finanziamento

concesso

Artigitideassa

alla

nel
società

1992

dalla

Top

Hair,

finanziamento ripartito fra i tre soci
Sammarucco, Sacco e Risidi in proporzione delle
rispettive quote partecipative. Le considerazioni
spese dalla Corte di appello quanto alle
scritture private intercorse fra il Sammarucco e
gli odierni ricorrenti e aventi ad oggetto
l’acquisto di quote sociali non possono pertanto
essere intese come motivazioni a sostegno
dell’accoglimento della domanda subordinata di
accertamento del rapporto causale che non è stata
scrutinata né dal giudice di primo grado né dal
giudice di appello e possono essere considerate
pertanto come rilievi svolti ad abundantiam dalla
Corte territoriale. Rimangono conseguetemente

6

di lire ottenuta con affidamento presso la

irrilevanti le difese dei ricorrenti relative
alle dedotte preclusioni processuali e
sostanziali all’esame del rapporto causale da
parte della Corte di appello.
11. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole
della mancata ammissione delle prove per

persistenza

del

credito

per

effetto

dell’estinzione del rapporto sottostante.
12. Il motivo appare non cogliere la ratio decidendi
in quanto la Corte di appello, nella sua
motivazione, si è riferita alla documentazione in
atti mentre i ricorrenti ritengono che la mancata
ammissione deriverebbe da una erroneamente
affermata preclusione a smentire con prove orali
la promessa di pagamento. Va rilevato in ogni
caso

come

il motivo

sia sfornito di

autosufficienza dato che non riporta né fa cenno
al contenuto delle prove non ammesse.
13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 4.200 di cui
euro 200 per spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
4 luglio 2013.

interpello e testi necessarie a smentire la

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