Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24678 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 588/2016 R.G. proposto da:

SE.CO.SV.IM. S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo del

Federico e Valeria D’Ilio del Foro di, elett.te dom.ta presso lo

studio loro e dell’avv. Laura Rosa in Roma, Via F. Denza n. 20,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 3210/38/15, depositata il 8 giugno 2015, asseritamente non

notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2019

dal Cons. Luigi Nocella.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Kate Tassone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avv. Paolo Gentili per l’Agenzia delle dogane che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. Lorenzo del Federico per la contribuente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. SE.CO.SV.IM. proponeva innanzi alla CTP di Roma ricorso avverso il provvedimento di contestazione di sanzioni amministrative n. (OMISSIS), notificatole il 27.12.2010, con il quale l’Agenzia delle Dogane di Roma (OMISSIS) aveva irrogato sanzioni per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 53, comma 8, e art. 59, comma 1, e per violazione dell’art. 53, comma 1, lett. a) e b), punita ai sensi del cit. decreto, art. 59, comma 3; in particolare la Società ricorrente deduceva di possedere i requisiti per beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. f, in quanto unico consumatore dell’energia finale, posta in parte a disposizione di altre società cessionarie di rami d’azienda, collocate in unico comprensorio e vincolate alla prestazione di servizi unitari, rispetto ai quali le varie strutture produttive sono articolate ma funzionalmente integrate. Sotto diversi profili eccepiva violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, poichè essa contribuente si era attenuta alle prescrizioni rese dall’Ufficio in sede di verbalizzazione il 4.10.2005, ed incompetenza dell’Ufficio che aveva emesso il provvedimento.

Prima la CTP adita, con sentenza n. 7/36/2014, poi, su appello della Società, la CTR del Lazio, con la pronuncia oggetto della presente impugnazione, hanno respinto, nel costituito contraddittorio con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le censure della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese di lite.

In particolare il giudice d’appello ha ritenuto che le censure circa la sussistenza delle violazioni contestate sarebbero inammissibili in ragione del giudicato esterno formatosi giusta la sentenza n. 43/37/2012 della CTP di Roma, non impugnata, con la quale era stato respinto analogo ricorso della Società contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ed era stata esclusa la sussistenza dei requisiti per fruire dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. f), essendo stato accertato che il plafond minimo veniva raggiunto dalla Società sommando ai suoi i consumi di altre imprese che svolgevano attività diverse; donde l’automatica ricaduta di tale accertamento sull’applicabilità delle sanzioni. La CTR ha poi confermato l’insussistenza del dedotto rispetto delle prescrizioni dell’UTIF, avendo invece la Società sempre cumulato i consumi delle varie società ed avendoli riportati nel quadro L/LB nella casella usi propri; infine ha respinto l’eccezione di incompetenza per la genericità della sua formulazione, anche sotto il profilo della mancata indicazione del pregiudizio che avrebbe subito dalla presunta incompetenza.

La SE.CO.SV.IM ricorre per la cassazione di tale sentenza, con atto notificato il 24.12.2015 ed articolato su 4 motivi.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato e depositato controricorso.

Il febbraio 2019 la Società ricorrente ha depositato memoria illustrativa dei motivi e di replica al controricorso.

Nella pubblica udienza del 21.02.2019 il P.G. e le parti hanno discusso oralmente la causa ed all’esito della camera di consiglio la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la SE.CO.SV.IM. denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 2909 c.c.: la norma sul giudicato sarebbe stata impropriamente applicata, poichè la ritenuta non spettanza dell’esenzione D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 52, non pregiudicherebbe l’applicabilità dell’esimente prevista dal medesimo decreto, art. 10, comma 2, nè l’esame della questione circa la competenza dell’organo irrogante le sanzioni.

L’Agenzia sul punto ha replicato evidenziando che la pronuncia si fonda su plurime rationes decidendi, tra le quali anche quella relativa al giudicato.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo la ricorrente non ha individuato le parti della sentenza costitutiva dell’affermato giudicato con le quali la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione si porrebbe in contrasto, così violando il principio di autosufficienza del ricorso, rendendo impossibile alla Corte di pronunciare sul punto senza ricorrere alla ricerca del documento; in secondo luogo la sentenza impugnata non ha affermato una preclusività del rilevato giudicato sull’intera materia controversa, ma esclusivamente sulla questione della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere l’esenzione invocata, esplicitandone peraltro le ragioni. Tanto risulta del resto confermato dalla circostanza che la CTR ha poi esaminato puntualmente, disattendendole, anche le altre censure svolte dalla Società appellante, la quale ha articolato il 2 motivo di ricorso proprio per censurare l’altra ratio decidendi della motivazione. Donde l’assenza di qualsivoglia violazione dell’art. 2909 c.c., in ordine al rispetto dei limiti del giudicato esterno.

Il terzo motivo di ricorso, che appare logicamente pregiudiziale siccome potenzialmente assorbente degli altri, introduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la pretesa illegittimità del provvedimento di contestazione sanzioni impugnato per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 19, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 48 del 2010, per essere lo stesso stato emesso dal Direttore dell’Agenzia Prov.le di Roma (OMISSIS) anzichè dal Direttore Regionale dell’Agenzia, che sarebbe esclusivo titolare del potere di irrogazione, non delegabile ad altri soggetti o articolazioni dell’Ente se non a costo di violazione anche del principio di legalità D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 3. Nelle memorie illustrative corrobora la tesi già sviluppata anche attraverso l’esame delle successive modifiche apportate all’art. 19, che ritiene sintomatiche della particolare tassatività dell’attribuzione di competenza.

L’Agenzia sostiene in controricorso che la delega in base alla quale il Direttore Prov.le ha emesso l’atto di contestazione non viola nè le norme sulla competenza nè il principio di legalità.

La censura è infondata. In realtà parte ricorrente non deduce da quale parte del provvedimento di delega scaturirebbe la violazione della riserva di competenza del Direttore Regionale o Interregionale, nè contesta la circostanza che l’attività accertativa e di irrogazione delle sanzioni sia stata svolta sì dall’Agenzia delle Dogane di Roma (OMISSIS), ma sulla base di delega conferita dal Direttore Interreg.le dell’Agenzia del Lazio. Ne consegue che, poichè l’art. 19, invocato non prevede alcun divieto di delega interna dell’attività sanzionatoria, l’attività da questa svolta nell’ambito della delega è perfettamente riconducibile alla competenza sanzionatoria della Direzione Reg.le; del resto gli Uffici periferici non sono che articolazioni territoriali della Direzione Regionale (o Interreg.le), sì che il Direttore Regionale può delegare qualsivoglia funzionario dipendente all’esercizio dei poteri a lui spettanti.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2: la CTR avrebbe erroneamente affermato che la Società non si era adeguata alle indicazioni operative fornite dall’UTIF nel verbale 4.10.2005, dalle quali dovrebbe invece ricavarsi che l’Ufficio aveva riconosciuto l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 2, lett.o-bis; impostazione riconoscibile dal raffronto tra i prospetti mensili dell’energia venduta dalla Società nel 2004 e quelli recanti anche l’imposta maturata, e che essa ricorrente avrebbe rispettato conformandosi alle prescrizioni sancite a pag. 9 del menzionato verbale.

Con il 4 motivo, infine, la Società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, comma 5-bis, poichè la CTR avrebbe affermato che la violazione contestata, avendo determinato la dichiarazione di una minore imposta, avrebbe natura sostanziale; laddove l’aderenza del comportamento della contribuente alle indicazioni espresse dall’UTIF nel menzionato verbale escluderebbe qualsiasi colpevolezza in capo alla stessa e la stessa natura sostanziale della violazione.

L’Agenzia rileva l’inammissibilità del 2 motivo per difetto di autosufficienza e nel merito deduce che vi si prospetta come violazione di legge un’effettiva censura di merito tendente ad ottenere la rivalutazione della prova documentale e logica; conseguirebbe altresì l’infondatezza del 4 motivo, il cui presupposto fattuale contrasta con l’accertamento compiuto dalla CTR.

I due motivi, da esaminare unitariamente per la stretta connessione logica che li unisce, non meritano accoglimento. La Corte ritiene che, mentre non possa parlarsi di difetto di autosufficienza in relazione alla integrale trascrizione nel corpo dell’atto di un solo documento, peraltro accompagnata da richiami dei passaggi puntuali nei quali emergerebbero le circostanze utili a valutare la fondatezza del 2 motivo, questo ed il 4 siano effettivamente inammissibili in quanto, come esattamente rilevato dalla controricorrente, vi sono articolate non già censure attinenti all’erronea interpretazione della norma contenente la pretesa esimente (il motivo non richiama neppure l’ipotesi di una falsa applicazione) o quelle che regolano il regime di punibilità delle violazioni accertate, nel senso cioè di aver attribuito alle stesse un significato diverso da quello che dovrebbe emergere dall’applicazione di corretti canoni ermeneutici; bensì piuttosto l’enunciazione di alcuni dati fattuali asseritamente emergenti dalla lettura del riprodotto p.v. che smentirebbero l’asserzione in fatto sulla cui base la CTR ha considerato insussistente l’invocata esimente e, rispettivamente, affermato la punibilità delle violazioni accertate (peraltro in patente contrasto con quanto dai verbalizzanti a pagg. 9-10 dell’invocato verbale, ove espressamente gli accertatori dichiarano, per quanto di loro competenza, di non riconoscere la spettanza delle autoapplicate agevolazioni e di provvedere – pagg. 13-14 – ad attivare la procedura di recupero dell’imposta indebitamente detratta); in altre parole la Società ricorrente, senza denunciare errori nell’esercizio del potere di valutazione delle prove, sostiene che il Giudice d’appello avrebbe male interpretato od omesso di valutare i rilievi e le prescrizioni dell’Amm.ne inseriti nel predetto verbale, nonchè le caratteristiche e gli effetti delle violazioni, che invece avrebbero autorizzato l’atteggiamento dichiarativo della contribuente, rendendolo suscettibile di giustificazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, e/o non punibile ai sensi delle norme invocate. Entrambe le censure, che presuppongono una ricostruzione degli elementi di prova diversa da quella effettuata dal Giudice d’appello” sottendono una rivalutazione di puro fatto inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed eventualmente censurabile ai sensi del medesimo comma, n. 5, (cfr. da ultimo Cass. Sez. I ord. 13.10.2017 n. 24155; Cass. Sez. II ord. 28.09.2017 n. 22707; Cass. Sez. V 30.12.2015 n. 26110; Cass. Sez. V 4.04.2013 n. 8315).

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, nonchè quelle prenotate a debito, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la SE.CO.SV.IM. s.r.l. alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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