Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24677 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MODICA SALVATORE con studio in PALERMO PIAZZA MARINA 39

– PALAZZO ROSTAGNO, (avviso postale), delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 98/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione nei confronti di L.S. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento e rettifica ICi relativi agli anni 1993/1999, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado – che aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente, ritenendo, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 non dovuti nella specie sanzioni e interessi per mancanza di prova del fatto che la rendita, ancorchè determinata prima del 1992, fosse stata notificata alla contribuente anteriormente alla emissione degli avvisi impugnati.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 e art. 10, comma 4 nonchè L. n. 342 del 2000, art. 74 il ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto non dovuti gli interessi e le sanzioni senza considerare che nella specie l’immobile era iscritto in catasto con relativa attribuzione di rendita dal 10 febbraio 1992, che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10 impone al contribuente, in sede di prima dichiarazione, di accertare se il proprio immobile sia o meno iscritto a catasto e fornito di rendita, e che pertanto la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 non è applicabile ai provvedimenti attributivi o modificativi di rendita emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 504 del 1992 istitutivo dell’ICI. La censura è fondata. Giova innanzitutto premettere che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione della attribuzione o modificazione della rendita, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74 costituisce condizione di efficacia solo degli atti fondati sull’attribuzione della rendita decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita (come nella specie) entro il 31 dicembre 1999, l’imposta dovuta in base al classamento, che il Comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di attribuzione della suddetta rendita e non da quella di notificazione (v. tra le altre cass. n. 10801 del 2010).

Quanto alla applicabilità alla fattispecie in esame della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 2 a norma del quale, “per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto”, deve innanzitutto rilevarsi che nella specie, si è in presenza di una rendita attribuita sicuramente prima dell’entrata in vigore del decreto istitutivo dell’ICI, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, non censurata sul punto. Il suddetto decreto all’art. 10 prevede a carico dei contribuenti l’obbligo di dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato che non siano esenti nonchè di pagare la relativa imposta e, all’art. 5 del medesimo decreto, indica i criteri di determinazione della base imponibile dell’imposta per i suddetti immobili, a seconda che essi siano o meno iscritti al catasto. L’obbligo di pagare l’imposta comporta pertanto, a norma del citato decreto, connessi obblighi strumentali (di dichiarare gli immobili posseduti e di calcolare correttamente l’imposta dovuta, accertando i presupposti per la correttezza di detto calcolo, quindi l’iscrizione in catasto degli immobili posseduti e l’ammontare dell’eventuale rendita ad essi attribuita) che non risultano in alcun modo “correlati” ad un corrispondente obbligo del Comune di procedere alla notifica dei dati catastali relativi ai suddetti immobili. Peraltro, prima della dichiarazione del contribuente circa gli immobili posseduti, non sarebbe neppure ipotizzabile anche solo un onere del Comune di rendere noti al suddetto possessore i dati catastali degli immobili posseduti. Ne consegue che in sede di prima applicazione dell’ICI il contribuente non può esimersi in alcun modo dall’accertare i dati catastali degli immobili dichiarati e che non può escludersi il pagamento di sanzioni e interessi in relazione all’accertamento della debenza di una somma maggiore a titolo di ICI per immobili la cui iscrizione in catasto con relativa attribuzione di rendita sia anteriore alla entrata in vigore della legge istitutiva dell’ICI, anche ove tale rendita non risulti notificata precedentemente alla emissione degli avvisi.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto dei ricorsi introduttivi proposti dalla contribuente. Atteso lo sviluppo della vicenda processuale e la relativa “novità”, al momento della proposizione dei ricorsi introduttivi, della normativa invocata, si dispone la compensazione delle spese dei giudizi di merito e la condanna dalla soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta i ricorsi introduttivi.

Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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