Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24677 del 14/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 14/09/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 14/09/2021), n.24677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9227-2019 proposto da:
R.A.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via
Eleonora Duse, 35, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Colonna
Romano, rappresentato e difeso dall’avvocato Attilio Torre;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PALERMO, RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 88/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
l’08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
Casadonte Annamaria.
Fatto
RILEVATO
che:
– il sig. R.A.F. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che ha confermato la sentenza del Giudice di pace e accolto solo in parte la domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito esecutivamente azionato, confermando,. per tre delle quattro cartelle contestate, l’effetto interruttivo prodotto mediante le raccomandate, sull’assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni prodotti dalla società di riscossione;
– il giudice d’appello, facendo applicazione del principio interpretativo secondo il quale l’effetto interruttivo della prescrizione non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, ha ritenuto che seppure gli atti di intimazione di pagamento non sono stati prodotti dalla società di riscossione, il contenuto delle raccomandate inviate all’esecutato non fosse dubbio alla luce della corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni alla società di riscossione;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Palermo ovvero la società Riscossione Sicilia s.p.a.;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilità.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 1, art. 2943 c.c., comma 4, art. 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata implicitamente attribuito efficacia interruttiva dell’eccepita prescrizione estintiva quinquennale del diritto del Comune di Palermo al pagamento della somma di Euro 2337,32; il Tribunale pur in mancanza delle relative intimazioni di pagamento, ha presunto l’efficacia interruttiva dell’intimazione ritenendo sufficiente, ai fini della identificazione delle cartelle esattoriali cui si riferivano le intimazioni contenute nei pieghi raccomandati inviati al ricorrente, la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti come apposti sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni;
– ritiene il Collegio che la censura sia fondata per la parte in cui il ricorrente contesta l’affermazione del giudice d’appello che ha attribuito efficacia interruttiva ad un atto, l’oggetto delle raccomandate spedite al ricorrente, che non ha letto, affermando che “non si possa dubitare del contenuto delle raccomandate, ove si consideri la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate” (cfr. pag. 4, secondo cpv. della sentenza impugnata);
-così opinando il tribunale ha effettivamente violato il principio interpretativo secondo il quale l’atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 17123/2015; id. 15714/2018; id. 18546/2020);
– l’argomentazione utilizzata dal giudice d’appello non è compatibile con tale principio interpretativo perché presume l’efficacia interruttiva a prescindere dall’effettiva individuazione del contenuto dell’atto inviato con la raccomandata;
-la censura va, quindi, accolta con riferimento all’omessa verifica sull’atto inviato con la raccomandata, non potendo supplire la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate;
-la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell’appello alla luce del richiamato principio interpretativo e per la statuizione altresì sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021