Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24677 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 07/03/2017, dep. 08/10/2018), n.24677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20979-2015 proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato FIORELLO TATONE;

– ricorrente e c/ricorrente al ric. incidentale –

contro

COMUNE di PESCARA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avvocato LORENA PETACCIA;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE di PESCARA, Dipartimento di

Prevenzione, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 610/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Pescara con la sentenza di cui in epigrafe confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Pescara nei confronti di R.S., per violazione della L. n. 281 del 1991, art. 5;

ritenuto che avverso la predetta determinazione il R. propone ricorso per cassazione corredato da triplice censura;

che il Comune di Pescara resiste con controricorso, in seno al quale sviluppa ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo;

che il R. chiede disattendersi con controricorso il ricorso incidentale;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., assumendosi che la sentenza censurata aveva omesso di descrivere i fatti di causa, con speciale riferimento ai motivi d’appello, recependo per relationem la sentenza di primo grado, cosicchè non risultava individuabile la ratio decidendi, deve essere disatteso, valendo gli argomenti di cui appresso:

a) la sentenza d’appello risulta essere stata emessa ai sensi dell’art. 281 sexies, cod. proc. civ., con la conseguenza che risulta superflua l’esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Sez. 3, n. 7268, 11/5/2012, Rv. 622423);

b) costituisce approdo consolidato di legittimità l’affermazione secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (S.U., n. 642, 16/1/2015, Rv. 634091); con la conseguenza che la sentenza di appello, motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, deve considerarsi nulla solo qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333);

c) una tale grave manchevolezza nel caso al vaglio non si rinviene, stante che la sentenza censurata, pur nel rispetto della sintesi resa doverosa dalla natura contestuale della decisione, ha individuato i punti sottoposti al suo esame dall’appellante e spiegato le ragioni per le quali la impugnazione non meritava di essere accolta (la iscrizione del cane di proprietà del R. all’anagrafe canina era intervenuta solo successivamente alla constatazione della infrazione, consistita nella omissione, coincidente con il sequestro dell’animale, non assumendo rilievo la successiva contestazione dell’infrazione);

considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorso lamenta violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in quanto, assume il ricorrente, non corrispondeva a vero che il giorno 28/10/2009 gli fosse stata mossa contestazione, ma, ben diversamente, l’animale era stato rapito all’interno del giardino pertinenziale dell’abitazione, con la conseguenza che il cane era stato registrato (il (OMISSIS)), in epoca anteriore alla contestazione (del (OMISSIS)), è inammissibile poichè lamenta un ipotetico vizio revocatorio della sentenza d’appello, la quale, seguendo l’assunto del R., aveva affermato la sussistenza della circostanza che l’appellante, già nel ricorso in primo grado, aveva dichiarato che “in data 28.10.2009, vi era stato il sequestro del cane per il solo atto della non iscrizione all’anagrafe canina regionale”, nel mentre aver qualificato il sequestro, operato dalla competente autorità amministrativa, frutto di un’azione delittuosa, all’evidenza, è frutto di una ardita ricostruzione giuridica;

considerato che il terzo motivo, con il quale il R. prospetta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè “difetto di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, per essere stato condannato al rimborso delle spese legali, per avere incluso fra queste accessori non dovuti e per non avere motivato a riguardo della determinazione dei compensi in Euro 353,00, è solo marginalmente fondato nei termini di cui appresso:

a) l’art. 91 cod. proc. civ. risulta essere stato senz’altro evocato malamente dal ricorrente: la soccombenza del R., infatti, imponeva la di lui condanna alle spese;

b) non sono stati precipuamente dedotte violazioni dei massimi tabellari;

d) la circostanza che la difesa del Comune non è stata demandata ad avvocato del libero foro, ma ad un professionista (avvocato interno) iscritto all’elenco speciale dell’Ordine di appartenenza, rende non dovuti (come, peraltro, lealmente ammesso dallo stesso controricorrente) CPA ed IVA, restando, per contro, dovute le spese generali affrontate dall’ente locale, nella misura di legge;

considerato che il motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,342 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la sentenza di seconde cure esaminato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, è inammissibile, tenuto conto che il rigetto dei primi due motivi del ricorso importa il venir meno dell’interesse alla doglianza incidentale; peraltro, anche nel caso in cui l’appello avesse concluso per l’inammissibilità del gravame, invece che per il rigetto, non verrebbe meno la necessità di cassare, in accoglimento per quanto di ragione, del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha liquidato oneri per IVA e CPA;

considerato che, in conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso principale nei limiti di quanto sopra chiarito e cassata la sentenza d’appello sul punto, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, vanno sottratti gli accessori di cui sopra detto;

considerato che la prevalente soccombenza a fronte della marginalità dell’accoglimento di uno solo dei motivi del ricorso consiglia, l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

accoglie nei limiti di cui in motivazione il terzo motivo del ricorso principale, che rigetta nel resto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la condanna a titolo d’IVA e CPA, confermando, nel resto, la condanna alle spese del grado d’appello; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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