Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24677 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30941/19 proposto da:
H.D., elettivamente domiciliato presso la Corte di
Cassazione (mancando elezione di domicilio nel ricorso e nella
procura), difeso dall’avvocato Luigi Palomba, in virtù di procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 25.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. H.D., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. Il ricorso non indica quali fatti furono dedotti a fondamento di tali domande. Solo a pagina 3, secondo capoverso, si accenna a un “debito usuraio” e ad una “esposizione verso il crimine locale” dell’odierno ricorrente.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento H.D. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 27.8.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 25.3.2019.
Quest’ultima ritenne che:
-) il richiedente asilo era inattendibile (la corte d’appello indica quattro diversi vulnera nel racconto del richiedente);
-) l’inattendibilità del richiedente asilo rendeva superflua qualsiasi indagine ufficiosa circa la situazione interna del Bangladesh;
-) vi era incertezza assoluta circa la stessa identità personale dell’appellante;
-) l’inattendibilità soggettiva sopra indicata giustificava di per sè il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.D. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto questo va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza in esso della descrizione dei fatti di causa, ed in particolare della sintetica indicazione dei fatti dedotti in primo grado a fondamento della domanda; delle ragioni della decisione di primo grado, e dei motivi dell’appello.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020