Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24677 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25688-2011 proposto da:

B.M. C.F. (OMISSIS), nella qualità di esercente la

potestà genitoriale sulla figlia minore O.S.,

O.F. C.F. (OMISSIS), nella qualità di eredi di O.D.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,

presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, rappresentate e difese

dall’avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 r.g.n. 387/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale RICCI MAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 12 aprile 2011, ha rigettato l’appello proposto da O.F., B.M., quest’ultima in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore O.S., eredi di O.D., contro la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza tra gli appellanti, l’Inps e la Regione Veneto. Il Tribunale, per quel che rileva in questa sede, aveva riconosciuto il diritto del de cuius all’indennità di accompagnamento dal giugno al (OMISSIS), data della sua morte, ma aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della prestazione poichè l’ O. era stato ricoverato nel periodo in questione presso strutture pubbliche (ospedali civili di Padova e Vicenza).

2. La Corte ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla data di decorrenza della prestazione; ha rigettato l’istanza di prova testimoniale ritenendola, per un verso inammissibile, e, per altro verso, irrilevante ai fini del giudizio; ha infine rigettato anche l’ulteriore motivo di appello, relativo al rigetto della domanda di condanna, considerato che era pacifico che il de cuius era stato ricoverato presso un ospedale pubblico e mancava la prova che i familiari avessero provveduto ad integrare a loro spese l’assistenza sanitaria erogata dalla struttura ospedaliera.

3. Contro la sentenza gli eredi di O. propongono ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è fondato sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dal fatto che la consulenza tecnica di parte, cui il c.t.u. aveva fatto riferimento ed era stata posta a base della decisione di merito, non aveva affatto concluso riconoscendo la decorrenza della prestazione dal giugno 2007, bensì aveva ancorato il diritto del de cuius alla domanda amministrativa del 29/12/2006. Ove le decisioni fossero state coerenti con le risultanze istruttorie, esse avrebbero dovuto riconoscere il diritto da quest’ultima data. La parte si duole inoltre del fatto che i giudici di merito i” interpello”, non hanno ammesso la prova testimoniale e l’interpello”, ammissibili nei giudizi in esame, da cui sarebbe emersa la prova che fin dal dicembre del 2006 l’ O. era incapace di attendere agli atti quotidiani della vita ed era affetto da gravissime difficoltà nella deambulazione. Nello stesso motivo le ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge (L. n. 18 del 1980, L. n. 508 del 1988, art. 1, e del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6).

2. Il secondo motivo è fondato sulla violazione della L. n. 18 del 1980, nonchè sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla questione del ricovero in struttura pubblica del de cuius, il quale di per sè non escludeva il diritto alla prestazione, trattandosi di un ricovero contingente ed essendosi in ogni caso resa necessaria un’assistenza integrativa da parte dei familiari. Sulla questione la motivazione della sentenza era viziata.

3. I motivi si esaminano congiuntamente, per la connessione che li lega. Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge. Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. ord. 15 gennaio 2015,n. 635). L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (da ultimo, Cass. 11 gennaio 2016, n. 915).

4. Nel caso in esame, in entrambi i mezzi, la parte non ha indicato quali affermazioni della Corte si pongono in contrasto con le norme indicate in rubrica; inoltre, con particolare riferimento al primo motivo, le ragioni della cassazione sono esposte con evidente riferimento alle risultanze istruttorie, ossia alle consulenze tecniche di parte e di ufficio, sicchè ciò che si censura è in realtà un vizio di motivazione.

5. Sotto tale riguardo, i motivi sono infondati. In ordine alla decorrenza della prestazione, la Corte ha ritenuto di condividere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e ha spiegato le ragioni per le quali, solo con riguardo alla decorrenza (giacchè entrambi i consulenti hanno concluso per la sussistenza del requisito sanitario), si è discostato dalle conclusioni del tecnico di parte, il quale nel descrivere le condizioni dell’ O. si è attenuto esclusivamente a quello che ha constatato alla data della sua visita, avvenuta il (OMISSIS), laddove la consulenza tecnica d’ufficio era stata compiuta anche su tutta la documentazione sanitaria prodotta in giudizio. Non si riscontra pertanto alcuna incoerenza tra la decisione e le risultanze probatorie, nè l’asserita insufficienza di motivazione.

6. Anche in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale la corte ha espresso un giudizio esaustivo e coerente, rilevando, da un lato, l’inammissibilità del capitolo di prova con il quale si demandava ai testimoni un giudizio medico – legale circa l’incapacità del soggetto di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita; dall’altro l’irrilevanza degli altri capitoli, dai quali comunque non poteva desumersi, siccome sganciati da una valutazione medico – legale di collegamento causale, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto. La Corte non ha pertanto ritenuto inammissibile in astratto la prova testimoniale volta a dimostrare i presupposti per il riconoscimento del diritto, ma l’ha esclusa in concreto in ragione delle risultanze istruttorie in atti. Si è nell’ambito di un giudizio di fatto e discrezionale che, in quanto congruo ed esaustivo, si sottrae al sindacato di questa Corte (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1754).

7. Altrettanto va detto con riguardo alla circostanza del ricovero del de cuius in una struttura ospedaliera: anche in tal caso la corte non ha escluso tout court la possibilità di provare che, nonostante il ricovero, i familiari avessero prestato assistenza integrativa al soggetto incapace, ma ha deciso rilevando che non vi era prova, che doveva involgere anche la necessità, di tale funzione integratrice dell’assistenza, siccome non dovuta a ragioni affettive e familiari. Quanto all’ulteriore questione – relativa alla durata del ricovero in strutture pubbliche ospedaliere, alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale secondo cui esso va limitato, ai fini di escludere l’indennità di accompagnamento, ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, di essa non vi è cenno nella sentenza impugnata e anche nei motivi del ricorso in appello, puntualmente trascritti nel ricorso per cassazione, essa non risulta prospettata. Ora, quando una questione giuridica, che implica un accertamento di fatto, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. Non avendo la parte adempiuto tale onere, la relativa questione deve ritenersi inammissibile (da ultimo, Cass. 22 aprile 2016, n. 8206).

8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

9. Poichè dal ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di autosufficienza, non risulta l’autodichiarazione necessaria ex art. 152 disp. att. c.p.c., per l’esenzione dal pagamento delle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente. Nessun provvedimento sulle spese deve invece essere adottato nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e agli altri accessori di legge. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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