Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 23,

presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RASPANTI ANTONINO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta agli

scritti;

udito per il resistente l’Avvocato VILLA, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

e in subordine rimessione alla Corte di Costituzione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di F.F. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso con riguardo a imposta di registro in relazione alla decadenza dai benefici accordati alla piccola proprietà contadina L. n. 604 del 1954, ex art. 7, comma 1 la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso de contribuente), ritenendo applicabile nella specie il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11 prevedente la riduzione da dieci a cinque anni del termine scaduto il quale il fondo acquistato con le agevolazioni di cui alla L. n. 604 del 1954 può essere rivenduto senza decadere dalle medesime agevolazioni e precisando che la norma deve essere interpretata nel senso della sua applicabilità a tutti gli atti stipulati “fino a” cinque anni prima dell’entrata in vigore del decreto.

2. Con un unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7 e D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11 la ricorrente sostiene che i giudici d’appello abbiano erroneamente interpretato l’art. 11 D.Lgs. cit., comma 5 posto che il suddetto comma non può essere interpretato nel senso di estendere l’applicazione della nuova norma anche per il passato senza limiti di tempo, dovendo invece ritenersi che la nuova disciplina sia applicabile solo in relazione agli atti per i quali il decennio di riferimento non sia ancora trascorso e per i quali la decadenza non si sia ancora verificata.

La censura è infondata. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che la disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11 si estende retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di entrata in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano verificati entrambi i fatti giuridici (acquisto e cessione) comportanti la decadenza, non tanto perchè quest’ultima, nel sistema della L. n. 604 del 1954, costituisce una sorta di “sanzione impropria”, con conseguente applicazione retroattiva della norma più vantaggiosa per il contribuente quale espressione del principio de “favor rei”, quanto perchè l’art. 11 citato, facendo riferimento, al comma 5, “anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto”, prende in considerazione il solo fatto dell’acquisto, senza porre altra condizione che non sia quella, ricavabile dal sistema, del consolidamento del rapporto tributario, qualora nel decennio si sia verificata una causa di decadenza e la stessa sia stata contestata con un atto di accertamento e/o liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sopravvenuto giudicato favorevole all’Agenzia delle Entrate (v. SU n. 2060 del 2011).

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Il recente (e comunque successivo alla notifica del ricorso) intervento compositivo delle Sezioni Unite testimonia dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia e giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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