Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.19/10/2017),  n. 24676

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24061-2015 proposto da:

C.R., D.C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARBERINI 67, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO IMPRODA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO MAYR;

– ricorrenti –

contro

S.R., S.D., SC.VI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARKUS VON ZIEGLAUER;

– controricorrenti –

nonchè contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 23, presso

lo studio dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta e

difende;

– resistente con procura

avverso la sentenza n. 50/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 14/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.M. e C.R. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di merito indicata in epigrafe.

S.D., S.R. e Sc.Vi. hanno resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. ha depositato procura.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. L’unico motivo proposto è così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione, erronea o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alla compensazione delle spese di lite in assenza dei presupposti: reciproca soccombenza o altre gravi ed eccezionali ragioni. Illogicità, contraddittorietà ed erroneità dei gravi motivi esposti”.

Con il mezzo all’esame i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, depositata in data 15 novembre 2010, con cui il Giudice adito aveva rigettato la domanda proposta da S.D., Sc.Vi. e S.R. nei confronti di D.C.M., C.R. e la SAI Assicurazioni S.p.a. – volta alla condanna, in solido, dei convenuti (rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice del motoveicolo coinvolto nel sinistro stradale in cui aveva perso la vita S.F., figlio e fratello degli attori, a sua volta alla guida di altro motoveicolo) al risarcimento dei danni subiti a seguito di detto sinistro – e aveva condannato gli attori, in solido tra loro, alle spese del primo grado di giudizio in favore del D.C. e della C. nonchè della società assicuratrice, abbia “immotivatamente e illogicamente” (v. ricorso p. 13; a p. 15 e sgg. di detto atto sono poi, invece, riportati i “giusti motivi” indicati dalla Corte di merito) interamente compensato tra le parti le spese del primo grado del giudizio, confermando nel resto la sentenza impugnata, e compensato interamente tra le parti anche le spese del secondo grado.

2.1. Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che il presente giudizio è iniziato nel 2002 e trova quindi applicazione, in tema di spese, il regime anteriore a quello stabilito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e succ. modif. che ha introdotto, per i procedimenti instaurati a decorrere dal 1 marzo 2006, l’obbligo per il giudice di esplicitare i giusti motivi a fondamento della decisione di compensazione delle spese.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 19/06/2013, n. 15317; Cass., ord., 31/03/2017 n. 8421).

Inoltre, è stato pure precisato che, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile nella specie, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata (Cass., sez. un., 30/07/2008, n. 20598; Cass. 23/03/2009, n. 6970; Cass., ord., 2/12/2010, n. 24531; Cass. 6/10/2011, n. 20457; Cass. 17/05/2012, n. 7763).

Nella specie, la motivazione esplicitamente addotta dalla Corte di merito (particolarità della vicenda, con riferimento alle contrapposte allegazioni e deduzioni delle parti; la non univocità delle dichiarazioni testimoniali e la rilevanza degli accertamenti peritali nella ricostruzione della dinamica dell’incidente), contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non risulta palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneità, il processo decisionale del giudice.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della vicenda all’esame, per compensare per intero tra le parti anche le spese del presente giudizio di legittimità.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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