Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. III, 05/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24676
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30934/19 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, v. Pier
Carlo Cadoppi n. 14, presso l’avvocato Marco Barile, che lo difende
in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 12.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’8 luglio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. B.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. Il ricorso non indica quali fatti l’odierno ricorrente dedusse a fondamento dell’istanza di protezione internazionale.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento B.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 5.5.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 12.3.2019.
Per quanto in questa sede ancora, la corte d’appello ritenne che il ricorrente fosse inattendibile; non avesse compiuto alcuno sforzo per circostanziare la propria domanda; aveva fornito una versione dei fatti assolutamente generica; non era stato in grado di sanare tale genericità nè davanti al tribunale, nè davanti alla corte d’appello; non aveva presentato tempestivamente la domanda di protezione; non aveva offerto elementi che consentissero di giudicare coerente e plausibile il suo racconto.
L’inattendibilità del richiedente asilo, ha aggiunto la corte d’appello, impediva al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: infatti, “non essendo credibile il racconto, non è possibile comparare” le condizioni di vita che egli si troverebbe a dover affrontare in caso di rimpatrio, con la situazione raggiunta nel paese ospitante.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione
da B.A. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno non si è difeso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto questo va dichiarato inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3, a causa della totale mancanza in esso della descrizione dei fatti di causa, ed in particolare della sintetica indicazione dei fatti dedotti in primo grado a fondamento della domanda; delle ragioni della decisione di primo grado, e dei motivi dell’appello.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020