Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24676 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso n. 33625 dell’anno 2006 proposto da:
CESTARI BIAGINA

Elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia, n.
71, nello studio dell’avv. Antonio Aceto, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso.
ricorrente
contro
COMUNE DI CERRETO SANNITA, in persona del Sindaco
– FALLIMENTO IMPREGIMA S.A.S.

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Data pubblicazione: 04/11/2013

intimati

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3015, depositata il 28 ottobre 2005;

del consigliere Dott. Pietro Campanile;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del Sostituto Dott. Immacolata Zeno, che
ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo
di ricorso e per il rigetto del secondo
Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato in data 17
settembre 1994 Cestari Biagina conveniva davanti al

,

Tribunale di Benevento il Comune di Cerreto Sannita
e la soc. Impregima Sas e premesso che, essendo
stata disposta l’occupazione di parte di un terreno
di sua proprietà, per la quale aveva raggiunto un
accordo per la cessione bonaria, erano state occupate durante l’esecuzione dei lavori, con la realizzazione di manufatti, delle zone non indicate
nel decreto di occupazione, chiedeva l’eliminazione
delle opere abusivamente realizzate e il risarcimento dei relativi danni.
1.1 – Con sentenza n. 172 del 28 gennaio 2004 il
Tribunale di Benevento, osservava, sulla base della
relazione del consulente tecnico d’ufficio, che

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sentita la relazione all’udienza del 17 aprile 2013

erano stati occupati mp 392 in più rispetto alla
superficie indicata nel decreto di occupazione; rilevava altresì che l’occupazione, essendo inutil-

to di esproprio, e non potendo qualificarsi la
quietanza rilasciata dalla Cestari come atto di
cessione, era da considerarsi illegittima in relazione all’intera superficie utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica. Condannava quindi
il Comune di Cerreto Sannita al pagamento in favore
dell’attrice della somma di euro 21.852,74, con gli
interessi dal 22.12.96 al saldo.
1.2 – Con sentenza n. 3015 del 2005 la Corte di appello di Napoli, pronunciando sui gravami proposti
avverso detta decisione dal Comune e, in via incidentale, dalla Cestari, riteneva in primo luogo
fondato l’appello principale, con il quale era stato dedotto il vizio di ultrapetizione, per essere
stati nell’atto di citazione richiesti unicamente i
danni relativi all’occupazione della parte di terreno non compresa nel decreto di occupazione.
Pertanto il danno veniva liquidato in C 1579,12,
da rivalutarsi, in accoglimento dell’appello incidentale,

in E 2.253,25. Il danno da occupazione

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mente scaduti i termini per l’emanazione del decre-

illegittima veniva liquidato in complessivi euro
1464,58.
Per la cassazione di tale decisione la Cestari pro-

memoria. Le parti intimate non svolgono attività
difensiva.
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia in merito, anche
a seguito di omesso esame dell’atto di citazione,
alla ritenuta novità della domanda di risarcimento
del danno da occupazione illegittima per la parte
di terreno inclusa nel decreto.
2.1 – Con il secondo motivo si denuncia vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento di
ulteriori danni accertati dal consulente tecnico
d’ufficio, in relazione al deprezzamento della parte residua del fondo, ai “redditi mancati”,
all’indennizzo per la strada occupata e ai danni
per i lavori eseguiti.
3 – Va preliminarmente rilevato che con la prima
censura correttamente è stato prospettato vizio motivazionale, in ossequio al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui

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pone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da

l’interpretazione della domanda, in base alla quale
il giudice del merito ritenga in essa compresi o
meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo

tivo all’accertamento in concreto della volontà
della parte. Ne consegue che un eventuale errore al
riguardo può concretizzare solo una carenza
nell’interpretazione di un atto processuale, ossia
un aspetto sindacabile in sede di legittimità unicamente come vizio di motivazione ex art. 360, n.5,
cod. proc. civ. (Cass., 17 gennaio 2006, n. 24495;
Cass. 18 aprile 2006, n. 8953; Cass., 30 gennaio
2007, n. 2096).
3.1 – Deve tuttavia rilevarsi che nel denunciare il
vizio in esame la ricorrente, pur attribuendo alla
Corte territoriale l’errore di non aver esaminato
il contenuto complessivo dell’atto di citazione, si
limita ad estrapolare taluni brani, come la richiesta di tutti i danni derivanti da “legittima occupazione e ogni altro danno” “ogni indennità a
qualsiasi titolo dovuta, indennizzo e danni”, senza
tuttavia contestare l’aspetto fondamentale posto in
evidenza nella decisione impugnata, costituito dalla specifica enunciazione, nell’atto introduttivo,
di una “causa petendi” e di un “petitum” riferito

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stesso giudice, ed attiene al momento logico rela-

a “tutto quanto realizzato sul fondo dell’attrice e
non previsto nel decreto di occupazione”.
Non può quindi ravvisarsi alcuna incongruenza sul

fatto costitutivo della richiesta di risarcimento è
stato indicato nella domanda a chiare lettere come
una parziale sopravvenienza illecita di tipo usurpativo, non compresa nell’accordo con l’Impregima,
fondato su legittimo decreto di occupazione di urgenza”. Deve pertanto ritenersi che, a fronte delle
espressioni richiamate nel ricorso, genericamente
riferibili a qualsiasi fatto generatore di responsabilità, la motivazione inerente alla interpretazione della domanda, ancorata alla specifica circostanza dedotta dall’attrice, resista, sul piano logico-giuridico, al vaglio in questa sede, con conseguente correttezza della conclusione secondo cui
“la richiesta di risarcimento era stata formulata
sulla base di una specifica circostanza di fatto, e
invece per la decisione sono state utilizzate altre, distinte circostanze di fatto, indifferenti al
thema decidendum”.
3.2 – D’altra parte, nell’ambito dello stesso motivo vengono introdotti significativi elementi di
perplessità, laddove si soggiunge che “nell’atto

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piano logico nella doverosa constatazione che “il

introduttivo non si poteva richiedere espressamente
che l’occupazione venisse dichiarata illegittima
per effetto della irreversibile trasformazione del

verificata”, sottolineandosi che, essendosi nella
citazione in primo grado richiesti tutti i danni e
le indennità “a qualsiasi titolo”, .. “dopo la scadenza dei termini di occupazione legittima, nelle
conclusioni è stato solo precisato di dichiarare
l’illegittimità di tale occupazione”.
Deve in proposito rilevarsi che tale deduzione, se
da un lato implica in contrasto con quanto asserito nello stesso motivo – l’ammissione della sopravvenienza – rispetto all’atto introduttivo del
giudizio della illegittimità dell’occupazione,
per altro verso propone una questione – come la
formazione progressiva del contraddittorio sul punto in esame – del tutto esulante dal vizio motivazionale dedotto.
Per completezza di esposizione si rileva che nella
memoria viene richiamata la decisione (non massimata) delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1980
del 2012, che attiene alla questione della “mutatio
libelli” fra azione risarcitoria per occupazione
usurpativa o acquisitiva, in cui, al di là della

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fondo, poiché tale circostanza non si era ancora

peculiarità della fattispecie esaminata„ si ribadisce che “costituisce domanda nuova, come tale
inammissibile in appello, la deduzione di una nuova
fondata sulla prospettazione di nuo-

ve circostanze di fatto produttive del diritto fatto valere in giudizio, che introduca in tal modo
nel processo un nuovo tema di indagine”.
Tale aspetto assume rilevanza decisiva anche nel
presente giudizio, in quanto, indipendentemente
dalle deduzioni della ricorrente tendenti a evidenziare una sorta di progressione nella precisazione
della domanda, in origine formulata in termini generici, il dato fondante, posto in evidenza dalla
corte territoriale in maniera congruamente argomentata, è costituto dalla totale diversità della domanda introdotta con l’atto di citazione, come correttamente interpretato, rispetto alla decisione di
primo grado, riferendosi la prima – vale bene ripeterlo – esclusivamente “a tutto quanto realizzato
sul fondo dell’attrice e non previsto nel decreto
di occupazione”.
4 – L’infondatezza del motivo che precede si riverbera sul secondo, in quanto la delimitazione
dell’oggetto della domanda all’occupazione illecita
di una porzione di terreno non compresa nel decreto

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causa petendi,

esclude che il giudice del merito dovesse prendere
in considerazione voci di danno di natura accessoria rispetto alla procedura espropriativa, laddove,

correttamente interpretata dal giudice del merito,
aveva ad oggetto l’occupazione, di natura usurpativa, di una minima porzione di terreno a causa di
uno sconfinamento nel corso dell’esecuzione del lavori (Cass., Sez. Un., n. 3723 del 2007; Cass., n.
397 del 2010).
Con esclusivo riferimento al pregiudizio alla residua proprietà (che, ad avviso della ricorrente, ricorrerebbe anche in relazione all’occupazione oggetto del presente giudizio), la Corte ha fornito
idonea motivazione, osservando che ” l’evento, come
collegato dal ctu a un modesto adattamento del progetto .. pacificamente non ha procurato pregiudizio
alla residua proprietà dell’attrice, non avendo modificato la fisionomia dell’opera pubblica, o, meglio, della parte dell’opera pubblica costruita
sulla proprietà della Cestarí”.
Tale affermazione non viene criticata in maniera
adeguata, se non attraverso un generico richiamo,
operato nel mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, alle risultanze peritali.

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per le ragioni sopra esposte, la domanda, per come

5 – Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto atti-

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 aprile 2013.

vità difensiva.

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