Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20590-2014 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

BIONDI, che io rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CHIARA

PESCE, giusta delega e procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

MODENA DISTRIBUTORI S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA UBALDINI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/02/2014 r.g.n. 2212/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato PESCE CHIARA per delega Avvocato BIONDI EMANUELE;

udito Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega verbale Avvocato BOER

PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e si oppone alla sospensione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Benevento, C.G. chiedeva accertarsi la nullità ed illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Modena Distributori s.r.l. il 30.3.10, con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, ovvero, in subordine, di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8.

Con sentenza del 28.11.11 il Tribunale dichiarava l’inefficacia del licenziamento (per mancata comunicazione dei motivi del recesso, pur richiesti dal lavoratore) ed ordinava la reintegra del C. nel suo posto di lavoro, con le conseguenze di cui al menzionato art. 18.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società; resisteva il lavoratore. Con sentenza depositata il 14 febbraio 2014, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia gravata, confermata l’inefficacia del licenziamento ed accertata nella specie l’inapplicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18, dichiarava la continuità giuridica del rapporto di lavoro, rigettando ogni altra domanda (in primis quella di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento).

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a quattro motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente esaminarsi, ed accogliersi, l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, per violazione del termine cd. breve per impugnare (artt. 326 e 327 c.p.c.), sollevata dalla società.

Ed invero risulta dagli atti che la sentenza impugnata venne notificata al C., presso i procuratori costituiti ed il loro domicilio quale risultante dalla medesima sentenza, in data 30 aprile 2014, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato solo il 13 agosto 2014, ben oltre dunque i sessanta giorni previsti dall’art. 326 c.p.c..

Risultando assolutamente irrilevante il mandato, prodotto all’udienza odierna, per proporre querela di falso avverso la relata di notifica della sentenza, non trattandosi di documenti depositabili ex art. 372 c.p.c., il ricorso deve senz’altro dichiararsi inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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