Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24675 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 08/10/2018), n.24675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22775-2013 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

41, presso lo studio dell’avvocato MAURO MORELLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

” P.V. S.n.c. di P. S. & S”, in persona

delle socie e legali rappresentanti P.S. e

PE.SA., nonchè C.M., tutte elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato UGO

SARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

BACINO, giusta procura speciale Rep. n. 60799 del 6.11.2017 per

dottor B.G. Notaio in Foligno, già rappresentate e difese

dall’Avvocato CLAUDIO FRANCESCHINI deceduto nelle more del processo;

– controricorrenti –

contro

P.S. e PE.SA. in proprio, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, presso lo studio

dell’avvocato UGO SARDO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUIDO BACINO;

– resistenti con procura speciale –

avverso la sentenza n. 175/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2017 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.R., con ricorso del 3 ottobre 2013, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 175 del 2013, con la quale la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato non proponibile la domanda per la sussistenza sulla stessa questione di un giudicato.

La controversia era sorta in ragione di una delibera assembleare della società (OMISSIS) S.r.l. a mezzo della quale L.R. nel 1980 conferiva taluni beni, tra i quali l’immobile oggetto dell’attuale giudizio (consistente nella stazione di rifornimento sito in (OMISSIS)) alla (OMISSIS) S.r.l.. Sosteneva L. che quella delibera era nulla e, pertanto, in un primo momento, convocava in giudizio il Fallimento della (OMISSIS) ed il Tribunale di Roma con sentenza n. 12723 del 1994, respingeva la domanda di nullità perchè non fondata e quella di restituzione perchè prescritta. Successivamente, la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 34343, dichiarava la nullità della deliberazione dell’assemblea straordinaria della società (OMISSIS) e rimetteva la causa sul ruolo per l’ulteriore accertamento in ordine alla prescrizione dell’azione di restituzione. Avverso questa sentenza, L. e, per suo conto, il Fallimento (OMISSIS) proponevano ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione rigettava entrambi i ricorsi. In conseguenza della sentenza della cassazione restava salda la sentenza della Corte di Appello che aveva pronunciato la nullità del conferimento dei beni di proprietà del L. e confermata per acquiescenza la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la prescrizione dell’azione di restituzione.

Nel frattempo, l’immobile di cui si dice, essendo intervenuto il fallimento della (OMISSIS), con decreto del Tribunale passava in proprietà a P.V. e della di lui moglie e poi, successivamente, alle figlie, le quali, a loro volta conferivano i diritti di 1/2 che ciascuna di loro vantava su di quell’immobile alla società snc P.V. di P. S. & S.

Il L., dunque, citava in giudizio la società P. sostenendo la nullità della deliberazione assembleare e chiedendo, pertanto, la restituzione del bene.

Il Tribunale di Perugia rilevava come la domanda proposta fosse stata oggetto sostanzialmente di quattro sentenze precedenti che avevano dichiarato la nullità della delibera di cui si dice e la prescrizione della domanda di restituzione del bene.

La cassazione della sentenza di appello, che ha confermato quella del Tribunale, è stata chiesta per tre motivi. La società P.V. snc di P. S &S. e C.M. hanno resistito con controricorso. In data 16 novembre 2017 l’avv. Ugo Sardo depositava in cancelleria nuova procura speciale, con atto notarile, con la quale i sigg. P. nominavano nuovo procuratore e difensore nella persona dell’avv. Sardo Ugo, unitamente a memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= L.R. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. e violazione dei principi del giusto processo art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia fatto discendere dal presupposto che il diritto dell’attuale appellante alla restituzione del bene da parte del fallimento alla (OMISSIS) si era prescritto, la considerazione che l’acquisto del bene da parte del fallimento (OMISSIS) non fosse un acquisto a non domino ma un acquisto da un soggetto legittimato all’alienazione. Non sarebbe legittimo, secondo il ricorrente, dedurre dalla dichiarata prescrizione del diritto alla restituzione (di natura personale obbligatoria) la sussistenza del diritto di proprietà immobiliare: il primo sarebbe un diritto personale ed il secondo un diritto reale. Piuttosto, il giudice, attraverso l’esame dell’atto di acquisto del terreno da parte del L. risalente al 1964, ovvero, oltre 20 anni prima della data della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) spa del 1985 e circa 25 anni prima dell’acquisto del bene da parte degli appellati avrebbe dovuto trarre le proprie conclusioni.

b) Con il secondo motivo, subordinato, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel qualificare l’azione proposta da L., quale azione di restituzione e non quale azione di rivendica non tenendo conto che nel caso di specie l’attore aveva chiesto, come prescritto per l’azione di rivendicazione, l’accertamento della proprietà in suo favore e aveva chiesto, successivamente, anche, la riconsegna, formulando a tutti gli effetti una domanda di rivendicazione, proprio in forza dei principi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione. Non solo, ma la Corte distrettuale, sempre secondo il ricorrente, avrebbe qualificato l’azione ritenendo che difettasse la prova del diritto di proprietà, non considerando che la qualificazione della domanda e del suo contenuto è elemento preordinato rispetto a quello delle prove.

c) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost.. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale affermando che la rivendicazione e negatoria non erano state formulate in quanto la domanda era solo personale non poteva pronunciarsi su queste nella seconda parte della sentenza. Con tale decisione colui che si ritiene non abbia proposto domanda di rivendicazione si ritroverebbe con il rigetto di tale domanda passata in giudicato pur non avendola proposta e, pertanto, oltre alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. vi sarebbe una chiara violazione dei principi del giusto processo e, in particolare, dell’art. 24 Cost. in quanto verrebbe precluso al L. di proporre domanda di rivendicazione.

2.= Il Collegio, in via preliminare, ritiene che le questioni prospettate dal ricorrente meritano degli approfondimenti e ritiene opportuno che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Rimette, pertanto la causa al Presidente della Sezione perchè assegni la stessa ad una pubblica Udienza.

PQM

La Corte rimette la causa al Presidente titolare della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione perchè assegni la causa ad una pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, in seconda convocazione, il 20 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA