Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24675 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24675 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 659-2012 proposto da:
MARTINUZZI FAUSTA MRTFST47M46M190E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO STACCI 2/B, presso lo
studio dell’avvocato DE MARTINI CORRADO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SANTAROSSA CLAUDIO, giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –


contro

INFANTI SONIA NFNSNO71H45Z401B, INFANTI GIANNA
NFNGNN62M57Z401T, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
ORESTANO FRANCESCO 21, presso lo studio dell’avvocato
PONTESILLI STEFANO, rappresentate e difese dall’avvocato
BAVARESCO GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

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Data pubblicazione: 04/11/2013

controricorrenti nonché contro
INFANTI ZONGARO AUGUSTA;
INFANTI FELICE;

avverso la sentenza n. 507/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 20.7.2010, depositata il 18.11.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

RILEVA IN FATTO
Fausta Martinuzzi propose appello contro la sentenza del Tribunale di
Pordenone che, da un lato, aveva respinto la sua domanda di
accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di una servitù di
passaggio in favore del proprio fondo, sito in agro del Comune di
Zoppola, ed a carico di quello di proprietà di Augusta Infanti Zongaro
e, di conseguenza, aveva riscontrato la fondatezza della

negatoria

servitutis proposta da quest’ultima; la Corte di Appello di Trieste
respinse invece l’impugnazione della Martinuzzi rilevandone la
sopravvenuta carenza di interesse, per aver la medesima, nel corso del
giudizio di secondo grado, acquistato un altro fondo, limitrofo ma non
confinante con quello preteso dominante, dotato di una analoga
servitù sul preteso fondo servente.
Per la cassazione di tale decisione la Martinuzzi ha articolato un unico
motivo; la Infami Zongaro non ha svolto difese; Sonia e Gianna
Infanti hanno proposto controricorso al sol fine di far dichiarare

Ric. 2012 n. 00659 sez. M2 – ud. 27-09-2013
-2-

– intimati –

l’inammissibilità del ricorso per esser stato notificato alla parte
Zongaro quando la medesima era già deceduta.
La causa è stata avviata per la trattazione in camera di consiglio a’ sensi
dell’art. 380 bis cpc ; depositata la relazione, la Corte, ha emesso
ordinanza interlocutoria del 10 gennaio 2013, disponendo la

amministrazione di sostegno della sorella Gianna Infanti, in quanto
chiamato all’eredità di Augusta Zongaro; indi, adempiuto l’incombente,
la causa è stata trattata all’adunanza camerale del 27 settembre 2013

OSSERVA IN DIRITTO
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso come
indicata nel controricorso in quanto la costituzione di alcuni
litisconsorti necessari ( Sonia e Gianna Infanti, figlie di Augusta
Zongaro) ha consentito la salvezza del termine e, dunque,
l’emissione di ordinanza interlocutoria per l’integrazione del
contraddittorio.
Il controricorso è invece inammissibile perché notificato 1’11
dicembre 2012 a fronte di un ricorso notificato il 20 dicembre
2011 , quindi oltre i termini (determinati, come visto, dalla
notifica ad alcuni dei litisconsorti necessari) di cui all’art. 370
cpc
Il relatore designato ha depositato relazione del seguente tenore:

“1 — La ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle
norme attinenti all’istituto delle servitù prediali — artt. 1027-1031 cod.
civ.- nonché di quelle a presidio del potere discrezionale di valutazione
delle emergenze di causa e dell’identificazione dell’interesse ad agire —
artt. 100-116 cpc- nonché degli elementi essenziali per l’espressione
della volontà giudiziale trasfusa in sentenza — art. 132 cpc; censura
altresì il procedimento logico seguito dal giudice dell’appello,
Ric. 2012 n. 00659 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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integrazione del contraddittorio nei confronti di Felice Infanti, in

ritenendolo viziato da omissioni argomentative, da insufficienza o
contraddittorietà di motivazione.

E’ convincimento del relatore che le suddette censure siano

manifestamente fondate: a

perché in causa non si faceva questione di

una servitù coattiva, così che la sussistenza di altro passaggio per

acquistato, non mutava i termini della materia controversa; b

perché

la volontà negoziale del venditore di tale secondo appezzamento ,
espressa nell’atto di vendita, di trasferire il predio in una situazione di
fatto che avrebbe potuto formare il presupposto per l’acquisto
dell’usucapione di altra servitù di passaggio, ( ” la venditrice precisa che
l’accesso al terreno in oggetto avviene da tempo immemorabile attraverso la
capeuagna nord-ovest dei mapp… ex 12, ex 14…” certo non poteva porsi
sullo stesso livello di una situazione di cui già si affektnavano essersi
verificate le condizioni per l’acquisto del passaggio a fitolo originario; c
— perché la non contiguità fisica dei fondi che si assumevano in
posizione di dominanza, avrebbe dovuto fornire al giudicante un
ulteriore elemento per una diversa delibazione dell’interesse
all’accertamento della usucapione dell’originaria servitù di passaggio,
non potendosi la trasmissione del “permesso di accesso” sul nuovo
appezzamento, far venir meno la valutabilità della denunziata servitù di
passaggio sul primo terreno.
2. Si formula pertanto la proposta di definire il ricorso in camera di

consiglio con decisione di manifesta fondatezza”
Ritiene il Collegio di condividere il contenuto della relazione, del resto
non sottoposto a critica da parte delle controricorrenti
La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte di Appello di
Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
P.Q.M.
Ric. 2012 n. 00659 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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arrivare alla via pubblica, praticabile sul fondo successivamente

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia per nuovo
esame innanzi alla Corte di Appello di Trieste, in diversa
composizione, che statuirà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.

Il Pres

Così deciso in Roma il 27 settembre 2013

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