Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24674 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23373/2016 R.G. proposto da:

MAGNETE SECURITISATION SRL, in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio

dell’avvocato MARCO PESENTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE CAPUTI;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI ANCONA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E

COLMURANO SOC. COOP., BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA, CURATELA DEL

FALLIMENTO (OMISSIS), EQUITALIA MARCHE SPA, LAUS FACTOR SPA,

M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 384/2016 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 06/04/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Magnete Securitisation srl (quale succeditrice della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana) invoca, affidandosi ad un ricorso notificato a partire dal 5/10/2016 ed articolato su due motivi, la cassazione della sentenza n. 384 del 06/04/2016, con cui il Tribunale di Macerata ha dichiarato tardiva la sua opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza ex art. 512 c.p.c., resa all’esito di un procedimento di espropriazione immobiliare in danno di M.N. ad istanza della Banca Popolare dell’Adriatico e con l’intervento di numerosi altri creditori (iscritta al n. 154/07 r.g.e. di quell’ufficio giudiziario);

nessuno degli intimati resiste con controricorso;

è stata formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza, stante l’inammissibilità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380 – bis, comma 2, ultima parte;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

la ricorrente deduce: col primo motivo, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115,512 e 617 c.p.c.”, dolendosi dell’erroneità della declaratoria di tardività in base ad una “presa visione” dell’ordinanza impugnata, illustrato/ in comparsa conclusionale; col secondo motivo, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, lamentando non avere il giudice posto a base della decisione una circostanza che egli conosceva o aveva agevole possibilità di verificare;

il primo motivo è inammissibile: infatti, dinanzi alla prova conclamata dell’immediata e rituale contestazione, ad opera dell’opposta Curatela del Fall.to R.E.G., della tempestività dell’opposizione, incombeva all’odierna ricorrente dare la prova, semmai proprio con il documento di cui discetta in ricorso, dell’acquisizione della legale conoscenza dell’atto da impugnare esclusivamente nella data da essa indicata e tale da rendere tempestivo il ricorso in opposizione: ma dal ricorso per cassazione non risulta affatto – se non altro e in via dirimente, con la dovuta chiarezza – che la produzione del relativo documento, che il giudice di merito esclude essere in atti, sia avvenuta e per di più nel rispetto dei relativi termini di maturazione delle preclusioni istruttorie di primo (e, nel caso, unico) grado, sicchè l’argomento dedotto a sostegno del motivo non può essere preso in questa sede in considerazione;

sul punto la memoria non adduce specifici ed utili argomenti in contrario, ma va pure notato che, essendo la prova della tempestività stata ritenuta carente, tanto si risolve alternativamente, ma con eguale conclusione di inammissibilità della contestazione – o in una valutazione del materiale agli atti (non adeguatamente censurata con la specifica adduzione appena descritta), oppure in un motivo di revocazione per il caso in cui la prova sussistesse in atti e fosse stata malamente non percepita;

il secondo motivo è poi manifestamente infondato: quando una circostanza integra oggetto di un onere in capo ad una parte, non può certo al mancato assolvimento di quello sopperire un’eventuale ufficiosa reperibilità delle corrispondenti informazioni ad opera del giudice, altrimenti essendo vanificato il contenuto dell’onere stesso; ed in tal senso vanno disattese le pretese illustrate pure nella memoria, riguardando la pronunzia delle Sezioni Unite ivi richiamata un particolare momento della proposizione di una impugnazione in senso tecnico, di per sè non generalizzabile e di certo non estensibile sic et simpliciter al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che tale non può definirsi;

il ricorso va perciò rigettato, ma non vi è luogo a provvedere, per non avere gli intimati svolto attività difensiva in questa sede, dovendosi solo dare atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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