Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24674 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7558-2020 R.G. proposto da:

PRODUTTORI MOSCATO D’ASTI ASSOCIATI SCA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CIROTTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO MERLO;

– ricorrente –

contro

L.B. & CO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE

9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO TITA, SABRINA

MAZZEO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

TORINO, depositata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che

conclude per l’annullamento delle ordinanze impugnate e per

l’affermazione della competenza della sezione specializzata del

Tribunale di Torino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società cooperativa PMDA (Produttori Moscato d’Asti Associati) conveniva in giudizio B.L. e la L.B. s.r.l. dinanzi al tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese, chiedendo l’annullamento di alcuni contratti commerciali per la promozione del marchio (OMISSIS) e per la vendita del vino prodotto col detto marchio in mercati esteri, oltre al risarcimento dei danni per concorrenza sleale, lesione dell’immagine e lesione del marchio.

Nella resistenza dei convenuti la sezione specializzata, con ordinanza in data 10-1-2020, comunicata il 16 successivo, disponeva che la causa proseguisse dinanzi al giudice istruttore della sezione ordinaria, quale giudice monocratico, poichè i comportamenti addotti attenevano a fattispecie di concorrenza sleale pura.

Con successiva ordinanza in data 16-1-2020 il giudice istruttore dichiarava l’incompetenza territoriale del tribunale di Torino in beneficio, alternativamente, dei tribunali di Asti o di Trento, in ragione (i) della sede dell’attrice (in (OMISSIS)) ovvero (ii) della sede dei convenuti (in ambo i casi in (OMISSIS)) ovvero ancora (iii) del luogo di conclusione dei contratti di collaborazione evocati (Asti), atteso che invece nessun criterio di collegamento era idoneo a fondare la competenza del foro di Torino.

La cooperativa PMDA ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro entrambe le ordinanze, censurando le statuizioni per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) e b), e del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, nonchè dell’art. 134 codice della proprietà industriale.

A suo dire la competenza sarebbe da attribuire alla sezione specializzata, poichè la pretesa azionata era stata basata, principalmente, sulla domanda di annullamento o di risoluzione dei contratti inter partes e sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla diluizione del marchio (OMISSIS), in concomitanza con il programmato lancio commerciale del relativo prodotto.

Gli intimati hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., nella quale hanno eccepito l’inammissibilità del regolamento relativamente all’ordinanza collegiale e comunque l’infondatezza della tesi prospettata.

Il PG ha concluso per la competenza della sezione specializzata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – E’ corretto affermare, come fatto dai resistenti, che l’ordinanza collegiale non è impugnabile col regolamento di competenza.

In essa infatti non si rinviene una statuizione sulla competenza, quanto piuttosto una decisione ordinatoria sulla ripartizione degli affari interna al tribunale di Torino (v. Cass. Sez. U n. 19882 – 19).

Ciò non toglie che il presente regolamento sia ammissibile a misura della seconda ordinanza, quella del tribunale di Torino che ha declinato la competenza per territorio in favore dei tribunali di Asti o di Trento.

Tale declinatoria è comunque avvenuta sul presupposto che la causa non rientrasse tra le controversie attribuite per materia alla sezione specializzata delle imprese e fosse quindi suscettibile di essere definita secondo l’ordinario riparto orizzontale della competenza di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c..

Non per altro l’ordinanza collegiale (deliberata in pari data di quella monocratica che qui rileva) è stata richiamata nell’incipit del provvedimento, il che implica che sia stata condivisa.

L’ordinanza resa dal tribunale in composizione monocratica è indubbiamente una statuizione sulla competenza e tanto basta a rendere ammissibile il regolamento.

II. – Sennonchè la causa appartiene alla competenza della sezione specializzata per le imprese, senza rilevanza dei distinti criteri di determinazione della competenza per territorio evocati dal tribunale di Torino.

Come questa Corte ha già affermato, in base al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. a), (cd. “codice della proprietà industriale”) rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni “che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. “interferente”), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza”. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. “pura”, in cui la lesione dei diritti di esclusiva, secondo la postulazione, “non sia elemento costitutivo dell’illecito concorrenziale” (per tutte Cass. n. 17161-19, Cass. n. 2680-18).

III. – Avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell’attore è risolutivo considerare che nel concreto era stata dedotta proprio la suddetta interferenza.

Le pretese involgevano, secondo le varie alternative, il dolo della controparte, ovvero l’inadempimento della medesima, ovvero ancora la sua responsabilità precontrattuale, a fronte di contratti qualificati come di promozione del marchio; e conseguentemente a questo facevano riferimento anche gli atti lesivi del diritto alla lealtà concorrenziale.

In altre parole, tutti i comportamenti ai quali l’attrice ha affidato i petita involgono infine il diritto sul marchio (OMISSIS) quale elemento costitutivo, poichè tanto gli inadempimenti, quanto i danni sono stati considerati a latere dei diritti a essa riservati.

Ne segue che l’affermazione di illiceità della condotta ha trovato sempre in quei diritti il proprio fondamento.

IV. – Deve quindi essere affermata la competenza del tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa.

P.Q.M.

La corte dichiara la competenza del tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi alla quale rimette le parti anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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