Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24674 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24674 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28094-2011 proposto da:
BONVICINI ANNA BNVNNA39T58L806Z, in qualità di tutrice del
Sig. Vincenzo Marchese elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POMPONIO LETO 2, presso lo studio dell’avvocato STRONATI
CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
OUDALOVA TATIANA;
– intimata avverso la sentenza n. 3203/2010 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 9/11/2010, depositata 11 24/11/2010;

‘3 90

3

21-

Data pubblicazione: 04/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
***

ricorso ha depositato la seguente relazione.

“Osserva in fatto
Con citazione del 15/7/2004 Bonvicini Anna, quale tutore di
Marchese Vincenzo in stato di interdizione legale a seguito di
sentenza penale passata in giudicato il 21/9/2001, conveniva in
giudizio Oudalova Tatiana chiedendo la restituzione di un immobile
previo annullamento di un contratto di vendita stipulato in data
28/3/2001 dalla convenuta con sé stessa in forza di procura speciale
rilasciata dal Marchese in data 22/3/2001; con la procura il
rappresentato aveva incaricato la Oudalova di vendere l’unico
immobile di sua proprietà al prezzo ritenuto conveniente e l’aveva
autorizzata a vendere anche a sé stessa; l’attrice sosteneva che il
prezzo convenuto per la vendita (lire 55.000.000) non raggiungeva
neppure la metà di quello commerciale dell’epoca della vendita, pari a
euro 65.000,00, come da perizia che produceva.
Con sentenza del 7/11/2006 il Tribunale di Milano rigettava la
domanda attorea e la sentenza era confermata dalla Corte di appello
di Milano che, con sentenza del 24/11/2010 osservava:
– che il requisito della specificità della autorizzazione a
contrarre con sé stessa era realizzato dalla duplice previsione che la
vendita doveva essere effettuata a prezzo conveniente e che alla
procuratrice era conferita la facoltà di determinare il prezzo della
vendita;
Ric. 2011 n. 28094 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del

- che l’elemento della convenienza del prezzo era stato
correttamente valutato da primo giudice con riferimento all’esistenza
di formalità che dovevano essere cancellate a cura dell’acquirente, e
alla situazione di fatto dell’attrice che abitava l’immobile con il figlio
minore.

interdizione legale ha proposto ricorso per cassazione passato in
notifica il 15/11/2011 e notificato 11 24/11/2011.
Oudalova Tatiana è rimasta intimata.

Osserva in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la
violazione dell’art. 1395 c.c. e il vizio di motivazione lamentando che
immotivatamente la Corte di appello di Milano ha ritenuto che la
procura a vendere al prezzo ritenuto conveniente, con facoltà di
contrarre con sé stessa e di determinare il prezzo di vendita, sia
sufficientemente univoca per evitare abusi del rappresentato (e quindi
il conflitto di interessi) e idonea a realizzare il requisito della specificità
dell’autorizzazione e richiama giurisprudenza di questa Corte secondo
la quale l’attribuzione della facoltà di vendere al prezzo ritenuto
conveniente non integra il requisito della specificità; la ricorrente
aggiunge che l’atto era altresì pregiudizievole in quanto l’immobile era
stato venduto ad un prezzo (lire 50.000.000) molto inferiore a quello
stimato (euro 65.000) da un perito e che l’onere economico
rappresentato dalle formalità da cancellare era costituito solo da
adempimenti formali in quanto i debiti per i quali vi erano iscrizioni e
trascrizioni erano stati estinti.
1.1 Il motivo è manifestamente fondato.
Gli artt. 1394 e 1395 c.c., rispettivamente prevedono: a) che il
contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il
Ric. 2011 n. 28094 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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Bonvicini Anna, quale tutore di Marchese Vincenzo in stato di

rappresentato può essere annullato se il conflitto era conoscibile dal
terzo; b) che è annullabile il contratto concluso dal rappresentante
con sè stesso, in proprio o quale rappresentante di un’altra parte, salvo
che non vi sia stata specifica autorizzazione, ovvero che il contenuto
del contratto sia stato predeterminato, in modo da escludere il

Le due disposizioni costituiscono eccezioni al principio generale della
irrilevanza del profilo obbligatorio attinente al rapporto interno
rappresentante – rappresentato sull’efficacia della legittimazione
attribuita al primo.
In particolare l’art. 1395 c.c., prevede una presunzione

iuris

tantum di conflitto di interessi, che può essere superata esclusivamente
– con una indicazione che assume dunque i connotati della tassatività dalla dimostrazione dell’esistenza, in via alternativa, di due condizioni:
una autorizzazione specifica, ovvero la predeterminazione degli
elementi negoziali (Cass. 21/11/2008 n. 27783); perché si realizzino
queste condizioni è necessario un ruolo attivo e partecipe del
rappresentato nella fase prodromica alla conclusione dell’atto (cfr.
Cass. 24/3/2004 n. 5906; Cass. 15/5/2009 n. 11321 e Cass.
15/3/2012 n. 4143).
Sulla base di tali principi questa Corte ha ripetutamente affermato:
che in tema di annullabilità del contratto concluso dal
rappresentante con se stesso l’autorizzazione data dal rappresentato al
rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può
considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di
interessi e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia
accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali
sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che
tale autorizzazione non e’ idonea quando risulti generica, non
Ric. 2011 n. 28094 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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conflitto.

contenendo, tra l’altro (come nella specie),

alcuna indicazione in

ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi
da parte del rappresentante (Cass. 6398/11; 5906/04; 14982/02);
– che per la configurabilità del conflitto di interessi tra rappresentante
e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende

1394 cod. civ. non ha rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto sia
vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non e’
necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il
rappresentato possa domandare o eccepire l’annullabilità del negozio
(Cass. 15981/07);
– quanto alle due ipotesi in presenza delle quali è esclusa l’annullabilità
del contratto, che

`L’annullabilità del contratto posto in essere dal

rappresentante con se stesso, è esclusa nelle due ipotesi, previste, in via alternativa,
dall’art. 1395 c. c., dell’autorivazione specifica e della predeterminnione del
contenuto del contratto (d’r. Cass. 22/4/1997 n. 3471, 15 maggio 2009, n.
11321). Ricorre la prima ipotesi quando il rappresentato autorkRi Jpecificamente
il rappresentante a concludere il contratto con sè medesimo, determinando gli
elementi negoiali sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi o la
predeterminaione degli elementi negoiali (Cass. 7.5.1992, 5438)”(così Cass.
21/3/2011 n. 6398).
La conseguenza è che la validità del contratto è legata alla
indicazione, nella procura, dei requisiti minimi negoziali perchè
altrimenti l’interesse perseguito non sarebbe più quello del
rappresentato, ma quello del rappresentante; ciò che è escluso dalle
finalità che la norma persegue.
Nella specie, il contenuto della procura, in particolare la facoltà
contrarre con sé stesso, di determinare il prezzo di vendita e di
vendere al prezzo che riterrà conveniente è tale da non consentire
Ric. 2011 n. 28094 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art.

l’individuazione di alcuna preventiva indicazione dei requisiti minimi
che il contratto avrebbe dovuto contenere (cfr. quali precedenti
conformi con riferimento a identica formula: Cass. 24/3/2004 n.
5906; Cass. 15/5/2009 n. 11321).
La sentenza impugnata ha applicato con motivazione

concludere il contratto con se stesso fosse idonea a escludere il
conflitto e non motivando sulla base di quali parametri oggettivi o di
quali concreti elementi di riferimento avrebbe potuto essere
determinato il prezzo, posto che il requisito della specificità
dell’autorizzazione di cui all’art. 1395 c.c. deve essere riferito anche
alla specificità dei criteri di determinazione dell’elemento essenziale
del prezzo.
3. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per
essere dichiarato manifestamente fondato”

***
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite
e la comunicazione al P.G;
Rilevato che l’intimata non si è costituita,
Considerato che il collegio condivide e fà proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore e che pertanto la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Milano (che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di
cassazione) che dovrà valutare, con specifica e adeguata motivazione,
l’esistenza di una specifica autorizzazione al rappresentante a
concludere il contratto anche con sé stesso, accompagnata
dall’individuazione dei criteri idonei a determinare il prezzo di vendita,
Ric. 2011 n. 28094 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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insufficiente l’art. 1395 c.c. ritenendo che l’espressa autorizzazione a

tenendo conto che la generica facoltà contrarre con sé stesso e di
determinare il prezzo di vendita e di vendere al prezzo ritenuto
conveniente non costituiscono idonei ad individuare la necessaria
preventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbe
dovuto contenere anche con riferimento all’elemento essenziale

interessi.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di
Milano.
Così deciso in Roma il 27 Settembre 2013 nella camera di consiglio
della sesta sezione civile.

costituito dal prezzo di vendita e, quindi, ad escludere il conflitto di

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