Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24673 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23114/2016 R.G. proposto da:

VENETO BANCA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO, 25, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, che la rappresento e difende

unitamente all’avvocato DAVIDE PIACENTINI;

– ricorrente –

contro

D.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

10B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo

rappresenta e difende in uno agli avvocati GIORGIO ALBE e MICAELA

BARBOTTI;

– controricorrente –

nonchè contro

T.F.A., M.M., I.P.,

P.P.R., CANALE 11 SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 883/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Veneto Banca spa ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 883 del 03/03/2016, con cui la Corte di appello di Milano ha accolto, revocando il monitorio opposto e reso in favore della Banca Popolare di Intra spa anche nei confronti della Canale 11 srl quale debitrice principale e di altri condebitori solidali, l’appello proposto da D.L.F., T.F.A., M.M. e I.P., questi ultimi quali fideiussori del debitore principale Canale 11 srl, avverso la sentenza del Tribunale di Monza che l’opposizione aveva invece respinto;

degli intimati resiste con controricorso il solo D.L.;

è stata formulata proposta di definizione – per inammissibilità in camera di consiglio ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 – bis, comma 1, lett. e);

la ricorrente deposita comunicazione dell’intervenuta sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, documentazione e memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380 – bis, con cui illustra le censure svolte anche sotto profili ulteriori rispetto al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

in via del tutto preliminare ed in ossequio a pluridecennale giurisprudenza, non rileva nel giudizio di legittimità, per il suo impulso ufficioso, alcun evento interruttivo che colpisca la parte, mentre con la memoria non possono mai essere introdotti nuovi profili di doglianza rispetto al ricorso;

ciò posto, neppure rileva alcuna questione sulla ritualità o meno della notifica alla controparte, appellata già contumace, Canale 11 srl, eseguita a mezzo p.e.c.: l’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso impone, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulta notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);

la ricorrente si duole, con il suo indifferenziato motivo, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 345 c.p.c.”, contestando la decisione della corte territoriale nella parte in cui essa ha ritenuto inammissibili, perchè carenti o tardivamente o irritualmente prodotti in atti, gli estratti conto bancari, il prospetto di tutti i movimenti contabili registrati sulla partita a sofferenze, nonchè irrilevanti le produzioni che non coprissero l’intero periodo per il quale il rapporto era stato in essere; e, specificamente, deduce avere, in data 21/06/2013, prodotto appunto gli estratti del conto corrente del debitore principale, il cui saldo è stato ab initio contestato dai fideiussori, proprio per il periodo dall’accensione del rapporto fino alla data della richiesta di decreto ingiuntivo;

tuttavia, la corte territoriale (a pag. 15, secondo periodo della sentenza) qualifica come pacifico il fatto che quei documenti, se non altro con riferimento agli estratti conto per l’intero periodo di durata del rapporto contrattuale principale, non sono compresi o reperibili nei fascicoli delle parti (“come già rilevato nell’ordinanza

… depositata il 27 maggio 2013”), avendo poi cura di precisare, al periodo successivo, che le ricerche informali in cancelleria avevano dato esito negativo, tanto da concludere per il presumibile ritiro di quelli ad opera della stessa parte, confermato dall’indisponibilità degli stessi documenti da parte del c.t.u. evidenziata – v. pag. 15, terz’ultimo periodo – nella relazione dep. il 02/04/2015;

il motivo, pertanto, se è perfino infondato quanto alla doglianza relativa all’art. 2697 c.c. (corrispondendo a principi consolidati sia l’inidoneità della documentazione sufficiente nella fase monitoria nel successivo giudizio di opposizione, sia il ripristino – in questo – degli ordinari oneri probatori in capo al creditore), non è ammissibile per due concorrenti ragioni: in primo luogo, perchè il ricorso non censura adeguatamente – ad una tale lacuna neppure potendo sopperire alcun atto successivo, quale la memoria, nè la produzione di documenti, ammessi (a tutto concedere) solo quelli relativi alla ammissibilità del ricorso e non anche al merito delle censure con quello dispiegate – tale statuizione di carenza in atti di quei documenti, risultati non presenti agli atti al momento della decisione in appello; in secondo luogo, perchè nel ricorso non si dà conto di quando, prima del passaggio della causa alla relativa fase ed a confutazione delle conclusioni chiaramente sul punto espresse dal c.t.u., la contraria circostanza della presenza in atti sarebbe stata sottoposta appunto al collegio giudicante e dedotta quale fondamento delle argomentazioni difensive;

è quindi irrilevante, ai fini di una corretta impostazione della censura alla sentenza gravata, l’articolazione della doglianza ai sensi dell’art. 345 c.p.c., sulla quale è peraltro dubbia l’applicabilità del principio di recente enunciato da Cass. Sez. U. 04/05/2017, n. 10790: infatti, la norma – anche come interpretata dalla recente statuizione delle Sezioni Unite – non può che riferirsi al momento della proposizione dell’atto di appello e non certo allo sviluppo del relativo grado, sicchè i documenti nuovi, la cui produzione possa dirsi ammessa – ai sensi del testo dell’art. 345 c.p.c., nel testo via via vigente – nel grado di appello, vanno comunque prodotti in giudizio secondo le regole proprie del relativo procedimento e, quindi, in virtù dei suoi principi generali, in uno alla proposizione del gravame e non già in alcun momento successivo; in altri termini, la stessa norma, che pure abilita secondo le Sezioni Unite – l’appellante alla produzione di documenti aventi un determinato contenuto e bene specificate caratteristiche, non innova ai detti principi generali di instaurazione del gravame e del relativo thema probandum, da cristallizzarsi senz’altro, a tutela del contraddittorio e in difetto della scansione delle udienze di cui all’art. 183 c.p.c., prevista espressamente solo per il primo grado, al momento in cui l’impugnazione è proposta ed offerta, in tutta la sua estensione, alla controparte;

nè risulta impugnata l’autonoma ratio decidendi dell’irrilevanza del riconoscimento del debito ad opera di un condebitore solidale, con il che il ricorso sarebbe per altro verso inammissibile; mentre è evidente che (indisponibilità originaria, cioè nel giudizio di opposizione al monitorio, dei documenti relativi all’intero sviluppo del rapporto contrattuale sorregge in modo adeguato e corretto la giustificazione, ad opera della corte territoriale, della carenza di più specifiche contestazioni sulle singole poste da parte degli opponenti fideiussori;

il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, dovendosi pure dare atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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