Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24673 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18851-2019 proposto da:

U.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CATERINA BOZZOLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMNETO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 969/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

U.T., proveniente dal Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Venezia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’ art. 1 Convenzione di Ginevra sui rifugiati, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione in ordine alla protezione sussidiaria;

si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non ravvisabile in Bangladesh la situazione di violenza generalizzata da conflitto armato e si assume che in tal modo la corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con le fonti internazionali più recenti e con plurima giurisprudenza difforme;

il motivo è inammissibile;

la critica del ricorrente si sostanzia in un tentativo di revisione del giudizio di fatto, dalla corte d’appello motivato con specifico riferimento alle fonti internazionali di conoscenza della situazione interna del Bangladesh quanto alla zona di provenienza del richiedente;

tale valutazione, in quanto motivata, si sottrae al sindacato di legittimità;

col secondo motivo, in ordine alla protezione umanitaria, si denunzia la violazione o falsa applicazione del t.u. imm., art. 5, l’omessa pronuncia su motivi di gravame e l’illogicità e mancanza di motivazione;

il motivo è inammissibile per mescolanza di riferimenti, i quali invero, proprio perchè tali, non consentono di comprendere quale censura – se di diritto sostanziale, di diritto processuale o di omesso esame di fatti concretamente si sia inteso far valere (v. Cass. n. 2687418, Cass. n. 19443 – 11);

può osservarsi che l’inammissibilità del mezzo andrebbe affermata anche seguendosi l’indirizzo giurisprudenziale meno rigoristico della Corte (per es. Cass. 8915 – 18), poichè anche in base a codesto il cumulo di censure disomogenee rende inammissibile il ricorso quando non evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie rispetto ai profili attinenti alla ricostruzione del fatto; il che è quanto accade nel caso di specie;

il terzo motivo attiene alla disposta revoca del patrocinio a spese dello stato e alla condanna alle spese;

il riferimento alla condanna alle spese, fatto nella rubrica, non risulta culminato in una specifica doglianza, donde è inammissibile;

quanto alla revoca del patrocinio pubblico si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122; tuttavia anche in questa prospettiva il motivo è inammissibile giacchè la revoca suddetta, che sia stata adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dovendosi quindi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Cass. n. 29228-17, Cass. n. 3028-18, Cass. n. 32028-18).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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