Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24673 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24673 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25024-2011 proposto da:
FISCHETTI EMANUELE FSCNINL39H06I018A, FISCHETTI
MARIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TARANTO 95 – lotto D – scala A – int. 8, presso lo studio
dell’avvocato COMPAGNO DANIELA, rappresentati e difesi
dall’avvocato MOTOLESE GIOVANNI, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
ZECCA ANTONIA, LONOCE ANTONIO, LONOCE
GIUSEPPE, LONOCE MARIA GESU’, LONOCE MASSIMO tutti
in qualità anche di eredi di Lonoce Pasquale, elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell’avvocato
PESCE GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente

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Data pubblicazione: 04/11/2013

all’avvocato FILOMENO MARIO, giusta mandato a margine del
controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 272/2010 della CORTE D’APPELLO di

il 02/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Giovanni Pesce che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.
***

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del
ricorso ha depositato la seguente relazione.

“Osserva in fatto
Con ricorso del 4/11/2004 Fischetti Maria Giuseppa e Fischetti
Emanuele chiedevano di essere reintegrati nel possesso di una fascia
di terreno di mq 54 sulla quale Lo Noce Pasquale aveva eretto un
muro di cinta; in particolare, lo spossessamento sarebbe avvenuto per
effetto della costruzione del muro che era stato realizzato per alcuni
metri all’interno della loro proprietà.
Radicatosi il contraddittorio il resistente negava il fondamento della
domanda avversaria e il Tribunale di Taranto con sentenza del
15/6/2006, dopo l’espletamento di CTU e di prove orali, rigettava la
domanda di reintegra nel possesso.

Ric. 2011 n. 25024 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 19.5.2010, depositata

L’appello dei ricorrenti, al quale resistevano gli eredi di Lonoce
Pasquale nel frattempo deceduto, era rigettato dalla Corte di Appello
di Lecce.
La Corte di merito osservava:
– che il CTU all’esito di proprie misurazioni, aveva rilevato la piena

MUTO

(risultante da una aerofotogrammetria) con quello

successivamente costruito dal Lonoce;
– che l’aerofotogrammetria era più attendibile del foglio di mappa
dell’UTE e, comunque, anche i testi Mingolla e Di Bella avevano
confermato che il nuovo muro era stato costruito con lo stesso
posizionamento del precedente;
– che altro teste (l’avv. Malagnino) aveva riferito di un sostanziale
consenso dei ricorrenti alla erezione del nuovo muro in sostituzione
del precedente e che il nuovo muro rispettava lo stesso
posizionamento del precedente, come confermato anche dal rilievo
aero fotogrammetrico;
– che pertanto, quand’anche i resistenti si fossero impossessati della
striscia di terreno, lo spoglio non sarebbe stato né violento né
clandestino.
Fischetti Emanuele e Fischetti Maria Giuseppa propongono ricorso
affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso Zecca Antonia„ Lonoce Antonio,
Lonoce Giuseppe, Lonoce Maria Gesù, Lonoce Massimo, tutti anche
in qualità di eredi di Lonoce Pasquale.

Osserva in diritto
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt.
115 c.p.c., 1140 e 1168 c.c. e sostengono:

Ric. 2011 n. 25024 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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coincidenza, quanto al posizionamento sul suolo, di un precedente

- che vi sarebbero stati due muri, come dovrebbe emergere dalla
dichiarazione di un teste, e che quello demolito e ricostruito era nella
loro proprietà;
– che avevano dato prova di essere proprietari della particella 1414;
– che ai sensi dell’art. 1144 c.c. gli atti di tolleranza non possono

– che dalle testimonianze Di Bella, Mingolla e Malagnino si dovrebbe
evincere la mancanza di qualsiasi consenso espresso dai ricorrenti;
– che la Corte avrebbe deciso in contrasto con le prove acquisite.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato quanto alla dedotta
violazione delle norme di legge delle quali è lamentata la violazione,
per le seguenti ragioni:
a) non viene specificato in cosa si possa concretare la violazione
dell’art. 1140 c.c. che si limita a fornire la definizione del possesso e,
anche ritenendo che per un mero errore materiale sia stato indicato
l’art. 1140 c.c. invece che l’art. 1144 c.c., di cui è menzione
nell’esposizione del motivo a pagina 13 del ricorso ( con la frase “gli
atti compiuti con l’altrui tollerana non possono servire di fondamento all’acquisto
del possesso”), si deve osservare che il richiamo non è pertinente: in
relazione alla motivazione della sentenza non risulta rilevante il
possesso del Lonoce, in quanto la Corte di merito ha ritenuto di
dovere rigettare l’azione possessoria dei Fischetti anche perché, sulla
base delle prove raccolte, dovevano escludersi i requisiti della violenza
e clandestinità dello spoglio, oltre che la consapevolezza di agire
contro la volontà anche tacita del presunto possessore, come reso
evidente dalla motivazione all’esito della quale la Corte di merito così
si esprime “ciò esclude quanto meno i caratteri vi e clam dello spoglio…oltre a

z

incidere sulla stessa esisten a dello spoglio inteso quale arbitraria approptiaione
di un bene altrui” (pag. 6 della sentenza).
Ric. 2011 n. 25024 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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servire di fondamento all’acquisto del possesso;

La sentenza si è dunque uniformata al principio, già affermato da
questa Corte, secondo il quale la violenza e la clandestinità dell’azione
– che implicano l’animus spoliandi – non sono insiti in ogni fatto
materiale che determini la privazione dell’altrui possesso, ma
conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la

30/8/2000 n. 11453);
b) per analoghe ragioni non risulta violato l’art. 1168 c.c. essendo, al
contrario esattamente applicato nell’escludere la tutela possessoria in
mancanza di uno spoglio violento o clandestino e in assenza

dell’animus spolianoh;
c) non risulta violato l’art. 115 c.p.c.: la norma impone al giudice di
porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle
parti e, nella fattispecie la Corte di merito ha deciso sulla base delle
prove proposte dalle parti, confermate da aerofotogrammetria e
consulenza tecnica di ufficio la censura in merito alla valutazione delle
prove e della rilevanza delle prove deve essere formulata con la
deduzione del vizio di motivazione.
Ove si ritenga implicita, nel motivo, anche una censura per vizio di
motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle
testimonianze dei testi Presicci e Fanizza, come riportate per stralci
nel ricorso, si deve osservare che la censura è inammissibile in quanto
le testimonianze, per come riportate nel ricorso, non inficiano la
motivazione in merito all’assenza dei requisiti necessari per
l’accoglimento della domanda di reintegrazione nel possesso, ossia la
violenza, la clandestinità, l’animus .spoliandi.
Con riferimento alla valutazione delle testimonianze Di Bella,
Mingolla e Malagnino, i ricorrenti propongono una inammissibile
rivalutazione della valenza probatoria delle testimonianze senza che
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posizione soggettiva del terzo (Cass. 29/3/1978 n. 1454; Cass.

emerga, dal contenuto delle censure, una omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione da parte del giudice del merito.
2. Con il secondo motivo i ricorrente deducono l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al consenso dato
per la costruzione del muro e sostengono:

testimonianza di Fischetti Aurelio Salvatore che aveva escluso un
qualsiasi consenso da parte dei ricorrenti;
b) che contraddittoriamente si afferma che il possesso dei ricorrenti
sarebbe perduto dal 1988 (data della aerofotogrammetria) e poi
afferma che lo spoglio sarebbe escluso dal consenso.
2.1 Il motivo è manifestamente infondato:
– la contraria testimonianza di Fischetti Aurelio Salvatore non assume
rilevanza alcuna nell’ambito della complessiva motivazione della Corte
di merito fondata sulle decisive risultanze della CTU e della
aerofotogrammetria, concordanti con le deposizioni dei testi Mingolla
e Di Bella circa il riposizionamento del muro ricostruito nella stessa
posizione (risultante dalla aerofotogrammetria) di quello precedente;
– la Corte di Appello non afferma che il possesso sarebbe stato
perduto dal 1988, ma afferma che il muro costruito dai resistenti era
riposizionato nello stesso punto in cui si trovava un precedente muro,
risultante anche dalla aerofotogrammetria e poi riporta testimonianze
che dimostrano, secondo la Corte di merito, una sostanziale tolleranza
non già rispetto all’impossessamento della striscia di terreno di mq.
54, ma alla ricostruzione del muro nella stessa posizione del
precedente e quindi nessuna contraddizione è ravvisabile.
3. Con il terzo motivo deducono violazione e falsa applicazione
dell’art. 91 c.p.c. e degli artti 4 e 5 d.m. 8/4/2004 n. 127 in relazione
al fatto che le spese del giudizio di appello sono state liquidate in
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a) che la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sulla

sentenza non già con unico onorario, come previsto dalla tariffa
forense per il caso in cui, come nella specie, l’avvocato difenda più
parti aventi la stessa posizione processuale, ma sono stati liquidati
tanti onorari e diritti quanti erano gli appellati senza considerare che
invece spettava un onorario unico con possibile aumento del 20% per

3.1 I controricorrenti nel controricorso aderiscono alla richiesta di
contenere la liquidazione nell’unico importo di euro 3.900,00 oltre
accessori.
Il motivo è di ricorso è manifestamente fondato perché doveva essere
liquidato un unico onorario all’avvocato che con lo stesso atto aveva
difeso le due parti aventi identica posizione e pertanto su tale motivo
può decidersi nel merito (sostituendo alla statuizione da annullarsi la
stessa statuizione con la esclusione dell’inciso “per ognuno”) ai sensi
dell’art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto.
4. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c. per essere dichiarato
manifestamente infondato quanto ai primi due motivi di ricorso e
manifestamente fondato, con la conseguente decisione di merito,
quanto al terzo motivo.”
***
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio, che sono state effettuate le comunicazioni alle parti costituite
e la comunicazione al P.G;
Rilevato che i ricorrenti hanno depositato memoria opponendo, da un
lato, una contraddizione nel ritenere il possesso della porzione di
terreno in contestazione in capo al Lonoce e, dall’altro, nell’escludere il
carattere di violenza o clandestinità dello spoglio.
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ogni parte oltre la prima.

L’obiezione non coglie nel segno.
Il nucleo centrale della motivazione della Corte di Appello è costituito
dal motivato accertamento che la ricostruzione del muro, costituente
l’attività che aveva determinato la spoglio nel possesso, era avvenuta
nella stessa posizione in cui si trovava il precedente muro demolito:

tecnico di ufficio che aveva accertato in loco che le misurazioni
coincidevano con quelle di una precedente aerofotogrammetria, più
attendibile del foglio di mappa dell’UTE anche in considerazione di
quanto riferito dai testi Mingolla e Di Bella.
L’argomento per il quale non sussistevano neppure i caratteri della
violenza e clandestinità dello spoglio perché la ricostruzione era stata
tollerata, costituisce, nella motivazione della Corte di Appello, un mero
argomento aggiuntivo per dimostrare che la pretesa possessoria dei
ricorrente era infondata da ogni punto di vista e non può essere
utilizzata per sostenere una insussistente contraddittorietà della
motivazione.
Alla conclusiva affermazione dei ricorrenti con la quale si afferma che
se la Corte

“riconoscerà non avvenuto la spoglio perché ritiene che

l’aerofotogrammetria è titolo per acquisire il possesso o meglio ancora la proprietà di
un bene immobile inkierà un nuovo indirizzo giurisprudenziale inerente il possesso
e la proprietà dei beni immobili’ si risponde osservando che né la Corte di
Appello ha affermato né questa Corte afferma che
un’aerofotogrammetria è titolo per acquisire il possesso o la proprietà
di un bene immobile, ma che non può esservi spoglio del possesso in
conseguenza della ricostruzione di un muro nella stessa posizione
(come confermato da testi, rilievi del CTU e aerofotogrammetria) di un
muro da tempo preesistente, per giunta avvenuta con la tolleranza di
chi successivamente si afferma leso nel possesso.
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tale circostanza era comprovata da testi, accertamenti del consulente

Considerato che, con le precisazioni di cui sopra, il collegio condivide
e fà proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e che pertanto
il primo e il secondo motivo del ricorso devono essere rigettati per
manifesta infondatezza, mentre deve essere accolto il terzo motivo per
le ragioni già esposte in relazione.

controricorrenti e, tuttavia, considerato che il ricorso è stato
parzialmente accolto, con adesione dei controricorrenti, con
riferimento all’erronea liquidazione delle spese da parte del giudice di
appello, possono compensarsi per un terzo le spese di questo giudizio,
liquidate, per l’intero come da dispositivo, mentre i restanti due terzi
devono essere posti a carico del ricorrente.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso,
accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al
motivo accolto e, decidendo nel merito in parziale riforma della
sentenza condanna gli appellanti Fischetti Emanuele e Fischetti Maria
Giuseppa in solido a rifondere agli appellati Zecca Antonia„ Lonoce
Antonio, Lonoce Giuseppe, Lonoce Maria Gesù, Lonoce Massimo,
tutti anche in qualità di eredi di Lonoce Pasquale le spese del grado di
appello che liquida in complessivi euro 3.900,00 di cui euro 1.473,00
per diritti, oltre accessori.
Compensa per un terzo le spese di questo giudizio di cassazione che
liquida, per l’intero, in euro 2.500 per compensi oltre euro 200,00 per
esborsi e pone a carico dei ricorrent: i restanti due terzi..
Così deciso in Roma il 27 Settembre 2013 nella camera di consiglio
della sesta sezione civile.

Avuto riguardo alla soccombenza dei ricorrenti nei confronti dei

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