Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24672 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21253/2016 R.G. proposto da:

G.A., titolare della ditta individuale PUBBLIDEA, da

considerarsi, in difetto di elezione in Roma, domiciliato per legge

ivi presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA SCHINZARI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, PREFETTURA LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 694/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata

addì 11/02/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

G.A. (quale titolare della ditta individuale Pubblidea) ricorre, affidandosi a tre motivi e con atto notificato a mezzo p.e.c. (ma, quanto alla Prefettura di Lecce, irritualmente) il 09/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 694 del dì 11/02/2016 del Tribunale di Lecce, con cui è stato respinto il suo appello avverso la reiezione, per tardività, dell’opposizione da lui proposta (con atto notificato il 28/03/2012) avverso la cartella esattoriale notificatagli (il precedente 02/02/2012) da Equitalia Sud spa;

non espleta attività difensiva in questa sede Equitalia Sud spa, mentre non è rituale la notifica all’altra intimata, poichè effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale, anzichè quella Generale dello Stato;

è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono depositate ritualmente memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

è superfluo ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla Prefettura di Lecce presso l’Avvocatura Generale dello Stato: l’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, impone, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulta ritualmente notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772, che richiama la prima pronuncia in tal senso di Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826);

ed invero il ricorrente lamenta: col primo motivo, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 615 c.p.c.”, ricordando di aver inteso da subito proporre opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1; col secondo motivo, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis, – codice della strada. Inapplicabilità del termine di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7”, contestando l’applicabilità di tale termine ai giudizi relativi alle violazioni accertate prima del 06/10/2011; col terzo motivo, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 27”, di “omessa pronuncia circa i motivi di opposizione” e di “illegittimità della maggiorazione L. n. 689 del 1981, ex art. 27, applicate alle sanzioni per violazioni del codice della strada”;

ma è evidente come i motivi non possano essere neppure presi in considerazione, dovendo il ricorso definirsi irrimediabilmente tardivo, in rapporto alla qualificazione, in prevalenza ovvero quanto ai significativi capi resi oggetto dei motivi di ricorso, della domanda come opposizione esecutiva (v. pag. 3 della sentenza, secondo periodo), presupposta dal giudice dell’appello e reclamata a gran voce dallo stesso odierno ricorrente (v. primo motivo di ricorso), tale da dovere essere fatta propria anche in questa sede;

tanto sottrae la controversia alla sospensione feriale dei termini, essendo questa prevista pure per l’opposizione a precetto (per limitarsi, tra le più recenti, all’affermazione del principio anche ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; tra le innumerevoli altre, v.: Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, 6808/16 e 3670/17);

pertanto, nella specie è stato violato il termine ex art. 325 c.p.c., essendo decorsi più di sei mesi tra la pubblicazione della sentenza qui gravata (11/02/2016) e la notifica del ricorso per cassazione (09/09/2016): il ricorso va così dichiarato inammissibile per tardività, ma non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto le intimate attività difensiva;

peraltro, va dato atto – per essere ammesso a patrocinio a spese dello Stato il ricorrente – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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