Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24672 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 14/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27054-2010 proposto da:

TEOREMA ENGINEERING SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA

VALVA, che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not.

Dr. G.A. in TRIESTE rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE UFFICIO

TERRITORIALE DI UDINE;

– intimato –

sul ricorso 27056-2010 proposto da:

TEOREMA ENGINEERING SRL in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende con procura notarile del Not. Dr.

G.A. in TRIESTE rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE UFFICIO

TERRITORIALE DI UDINE;

– intimato –

avverso le sentenze n. 28/2010 e n. 29/2010 della COMM.TRIB.REG. di

TRIESTE, depositate il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per la riunione dei ricorsi n.

27054/10 e 27056/10, rigetto in subordine accoglimento, ma rigetto

nel merito dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società Teorema Engineering SRL aderiva al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per definire omessi versamenti di imposte, senza tuttavia provvedere alla tempestiva corresponsione di tutte le rate dovute per accedere alla sanatoria. L’Agenzia delle entrate, dopo avere comunicato che la definizione ex art. 9 bis cit. non si era perfezionata, emetteva la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA ed IRPEF afferenti all’anno di imposta 2002. La contribuente provvedeva ad impugnare separatamente il diniego e la cartella, giungendo sino in Cassazione.

2. Nel procedimento n. 27054/2010 la società propone ricorso per cassazione su tredici motivi, al quale la Agenzia replica con controricorso, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 29/11/10, depositata il 24.03.2010 e non notificata, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e respingendo l’appello incidentale della contribuente in merito all’impugnata cartella, ha affermato che nel caso di tardivo pagamento anche di una rata non operano le previsioni dettate per altre forme di definizione stabilite dalla L. n. 289 del 2002 (art.8, n. 3; art. 9, n. 12; art. 15, n. 5) e cioè l’iscrizione a ruolo delle somme residue oltre la sanzione proporzionale del 30% di esse, alla luce dei principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18353/2007; ha escluso che la riapertura dei termini di detto condono valga a sanare il tardivo versamento di una rata; ha accolto conclusivamente l’appello dell’Ufficio.

3. Nel procedimento n. 27056/2010 la società propone ricorso per cassazione su otto motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 28/11/10, depositata il 24.03.2010 e non notificata, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate e respingendo l’appello incidentale della contribuente in merito al diniego di condono, ha deciso nei medesimi termini. L’Agenzia delle entrate risponde con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso n. 27056/2010 al ricorso n. 27054/2010, per la stretta connessione intercorrente tra le questioni trattate.

2.1.1. Va quindi esaminato, con priorità il ricorso n. 27056/2010, concernente il diniego di condono che, sul piano logico/giuridico, si colloca in posizione antecedente rispetto alla emissione della cartella conseguente al diniego stesso ed alla sua impugnazione.

2.2.1. Primo motivo – nullità della sentenza perchè priva dei requisiti contenutistici essenziali previsti dagli artt. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 549 del 1992, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione agli artt. 12 preleggi e segg. ed agli artt. 1362 c.c. e ss, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente, dopo aver ricordato che l’omesso versamento aveva riguardato solo parte del terzo ed ultimo rateo e di avere saldato il residuo autoliquidandosi gli interessi e le sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso in data 24.11.2005, lamenta il difetto del requisito contenutistico della sentenza. Sostiene che la CTR sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia e/o nell’omessa motivazione sulle domande ed eccezioni proposte sin dal primo grado dalla contribuente, volte ad ottenere in via principale la conferma del perfezionamento del condono, in via subordinata una declaratoria di non debenza delle sanzioni ed in estremo subordine il riconoscimento delle sanzioni già versate con il ravvedimento operoso in diminuzione di quelle comunque irrogabili, perchè si è limitata a escludere la ammissibilità del versamento tardivo in relazione al condono tombale e ad accogliere l’appello dell’Ufficio, ritenuta la legittimità del suo operato.

2.2.2. Secondo motivo – Omessa pronuncia – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 112 c.p.c. – error in procedendo nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La ricorrente si duole che la CTR non abbia pronunciato sulle domande ed eccezioni proposte dalla contribuente (1. eccezione di inammissibilità dell’appello perchè notificato a mezzo del servizio postale in busta chiusa, anzichè in piego raccomandato; 2. domanda di declaratoria del perfezionamento del condono ex art. 9 bis cit. a seguito di ravvedimento operoso; 3. domanda di declaratoria del perfezionamento del condono in ragione dell’affidamento della contribuente nelle istruzioni dell’Agenzia che non indicavano come ineludibile il termine di pagamento delle rate; 4. domanda di declaratoria del perfezionamento del condono in ragione della buona fede della contribuente considerato il modesto versamento tardivo di parte della terza rata dovuto ad impossibilità economica; 5. domanda di declaratoria di non debenza di sanzioni, fuorchè quelle autoliquidate con il ravvedimento operoso, per effetto del pagamento spontaneo, dell’affidamento, della buona fede, della obiettiva incertezza normativa della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis; 6. domanda di riconoscimento delle sanzioni ed interessi già versati in autoliquidazione ai fini del ravvedimento operoso in diminuzione delle sanzioni irrogabili e degli interessi liquidabili) che erano insuscettibili di essere assorbite nella pronuncia adottata ed il cui accoglimento avrebbe potuto condurre ad un esito del giudizio più favorevole alla contribuente.

2.2.3. Terzo motivo – Omessa o insufficiente motivazione su più fatti decisivi e controversi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente lamenta che la motivazione sia stata omessa o risulti insufficiente su tutti i fatti decisivi esposti con le domande ed eccezioni proposte dalla contribuente (sinteticamente riportate sub 2.1.2. in parentesi).

2.2.4. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione; sono inammissibili e vanno respinti.

Si deve osservare che la pronuncia contiene una declaratoria di inammissibilità ed inapplicabilità del condono alla fattispecie in esame che risulta incompatibile con tutte le domande proposte dalla contribuente, che pertanto devono essere considerate come implicitamente respinte, tanto più che la decisione impugnata in punto di diritto appare corretta, come di seguito si vedrà, e non necessita di alcuna emenda.

2.2.5. Si deve altresì considerare che la parte privata, nella sua prospettazione fa riferimento ad alcuni elementi, quale la buona fede della contribuente e la incertezza normativa, senza illustrare sulla scorta di quali concrete emergenze probatorie e processuali ne abbia sostanziato e sostenuto l’applicazione nel corso delle fasi di merito, con evidenti ricadute negative sul piano dell’autosufficienza.

2.2.6. Anche la doglianza in merito alla modalità di notifica dell’atto di appello, è caratterizzata da una mancanza di autosufficienza, giacchè la notifica non risulta trascritta.

Ad ogni modo la stessa non può essere condivisa poichè, nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20 costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, come nel caso di specie, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata (Cass. nn. 13666/2009, 15309/2014, 19864/2016).

2.3.1. Quarto motivo – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, anche in combinato disposto con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44 conv. con mod. nella L. n. 248 del 2006 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente sostiene che la CTR ha errato nell’escludere il perfezionamento del condono in ragione del ritardo nel versamento di parte di una rata, piuttosto che applicare il principio del perfezionamento del condono già per effetto del pagamento dell’acconto e della prima rata; ciò anche sulla considerazione che la normativa di riapertura dei termini di versamento D.L. n. 223 del 2006, ex art. 37, comma 44, che estende i termini per la riscossione de residuo anche alla fattispecie di cui all’art. 9 bis cit., confermerebbe che la tipologia di condono in questione si perfeziona con il pagamento della sola prima rata.

2.3.2. Quinto motivo – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 anche in combinato disposto tra loro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente sostiene che la CTR ha errato nell’escludere il perfezionamento del condono in ragione del ritardo nel versamento di parte di una rata, piuttosto che statuire l’applicabilità del ravvedimento operoso, riconoscere l’avvenuto ravvedimento e dichiarare il perfezionamento del condono.

2.3.3. Sesto motivo – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 e della L. n. 212 del 2000, anche in combinato disposto tra loro, come dei principio del legittimo affidamento e della buona fede (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente sostiene che la CTR ha errato nel negare il perfezionamento del condono e nel confermare la irrogabilità delle sanzioni commisurate al complessivo ammontare degli originari omessi versamenti oggetto di condono, rigettando implicitamente la domanda di declaratoria di perfezionamento del condono e la gradata domanda di declaratoria di non debenza delle sanzioni, piuttosto che statuire il perfezionamento del condono o, in subordine, dichiarare la non applicabilità delle sanzioni in ragione della riserva di ravvedimento, dell’avvenuto ravvedimento operoso e, comunque, della buona fede della contribuente e del suo legittimo affidamento, comunque annullando l’atto oggetto del giudizio.

2.3.4. I motivi quarto, quinto e sesto possono essere trattati consecutivamente in quanto affrontano questioni giuridiche strettamente avvinte.

2.3.5. Il quarto motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte, il condono previsto dallla L. n. 289 del 2012, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (cfr. ex multis Cass. nn. 19546/2011, 21346/2012, 10650/2013, 25238/2013).

2.3.6. Nel caso in esame è incontestato il mancato versamento tempestivo di tutte le rate. Come questa Corte ha già affermato (Cass. n. 30722/2011), in materia tributaria, l’interpretazione analogica, pur essendo in astratto possibile, in quanto le norme impositive non appartengono alle categorie contemplate dall’art. 14 preleggi (che concerne solo le norme penali e quelle eccezionali), trova, tuttavia, in concreto, difficile possibilità di applicazione in ragione della struttura solitamente rigida della loro formulazione, e risulta del tutto esclusa per le disposizioni che accordano benefici fiscali, di natura derogatoria e quindi eccezionale, così come nel caso in esame dettate in tema di condono.

Invero, le leggi che prevedono meccanismi estintivi delle liti, attraverso comportamenti solutori o in base a presupposti di altra natura, hanno, in ordine alle previsioni di dettaglio, riguardanti i presupposti e le condizioni di loro operatività, carattere eccezionale che vieta all’interprete la possibilità di estenderle in via analogica a fattispecie diverse da quelle specificamente previste dalle norme premiali. Ciò vale anche per le differenti ipotesi di condono previste dalla L. n. 289 del 2002, disciplinate con modalità autonome.

2.3.7. A ciò va aggiunto, in modo tranciante, con riguardo all’IVA ricompresa nella specifica controversia, che questa Corte ha più volte affermato, in tema di condono fiscale, che le misure clemenziali (come quelle di cui al citato L. n. 289 del 2002, art. 9 bis) o premiali (come quelle di cui agli artt. 7 ed 8 medesima legge) comportanti una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato sono idonee a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’IVA, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto, e, pertanto, contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06.

Va perciò disapplicato, con riferimento all’IVA, il citato L. n. 289 del 2002, art. 9 bis che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia definitivo alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale: ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015).

2.3.8. Ne consegue che la quarta doglianza per violazione della normativa di riapertura dei termini, peraltro formulata in modo astratto e non circostanziato rispetto alle evenienze del caso concreto, è infondata perchè denuncia di violazione delle disposizioni regolanti la riscossione D.L. n. 223 del 2006, ex art. 37, comma 44, come conv., riconducendo il precetto alla riscossione dei soli importi non versati, laddove il tenore letterale della norma stessa, unitamente alle considerazioni prima svolte, non conforta tale tesi, poichè detta disposizione si limita a prorogare il termine per la notifica delle cartelle “nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’art. 9 bis” con una formulazione che risulta del tutto inidonea, per la sua neutralità, ad avallare la assertiva tesi della ricorrente in merito al perfezionamento del condono clemenziale con il pagamento di una sola rata.

2.3.9. La quinta doglianza svolta con riferimento ai ravvedimento operoso, anch’essa non circostanziata con puntuali elementi di fatto, ma assertivamente allegata, risulta, ad ogni modo, infondata perchè la procedura di condono non può essere a sua volta oggetto di una diversa forma di sanatoria, quale può essere il ravvedimento operoso, a meno che ciò non sia stato espressamente previsto dalla legge, circostanza che nel caso in esame non ricorre.

2.3.10. Il sesto motivo va disatteso per inammissibilità.

Invero, la contribuente non illustra su quale concreto profilo si sarebbe realizzata la lesione del suo legittimo affidamento, posto che il dettato normativo, già esaminato, era tale da non dare adito a dubbi interpretativi e le circolari dell’Agenzia sul punto hanno avuto mera natura esplicativa.

E altresì inammissibile perchè dà per accertata la sussistenza della buona fede della contribuente, mentre ciò non trova alcun riscontro ìn sede di merito, e la ricorrente non illustra nemmeno gli elementi di fatto in base ai quali la CTR avrebbe dovuto ravvisarla, nè svolge sul punto adeguata censura per vizio motivazionale.

2.4.1. Settimo motivo – Forza maggiore ed oggettiva impossibilità economica ad adempiere per intero al pagamento del terzo rateo di condono – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovuto accogliere la domanda di perfezionamento del condono o quella di non applicazione delle sanzioni, in ragione della decisiva circostanza che la società non aveva potuto adempiere tempestivamente per impossibilità economica (causa di forza maggiore o difetto di colpevolezza) o, comunque, per la medesima ragione, dichiarare non irrogabili le sanzioni per il mancato perfezionamento del condono o quelle commisurate agli omessi versamenti originari e non solo all’importo versato tardivamente.

2.4.2. Il motivo è inammissibile perchè dà per accertata la sussistenza della forza maggiore e dell’impossibilità ad adempiere della contribuente, mentre ciò non trova alcun riscontro in sede di merito, e la ricorrente non illustra nemmeno gli elementi di fatto in base ai quali la CTR avrebbe dovuto ravvisarla, nè svolge sul punto adeguata censura per vizio motivazionale.

2.5.1. Ottavo motivo – Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La ricorrente si duole che la CTR non abbia tenuto conto della obiettiva incertezza normativa dell’art. 9 bis cit., in merito ai presupposti necessari e sufficienti al perfezionamento, ovvero in punto di modalità e tempi di adempimento della correlata obbligazione pecuniaria, che desume: a) dalla mancanza di una disciplina espressa che escluda il perfezionamento per effetto del pagamento della sola prima rata; b) dal contenzioso sviluppatosi sulla questione; c) dalla mancanza di specifiche indicazioni ministeriali; d) dall’ambiguità e dalla reticenza normativa e delle istruzioni amministrative; e) dalla previsione per molteplici fattispecie premiali del perfezionamento a seguito del pagamento della prima rata; f) dall’univoco e favorevole orientamento della giurisprudenza di merito; g) dalla giurisprudenza di legittimità che avrebbe valorizzato l’effetto estintivo del pagamento parziale come principio implicito della normativa premiale.

2.5.2. L’ottavo motivo è infondato per le ragioni già espresse sub 2.3.5. e ss..

3.1.1. Si deve quindi passare all’esame del ricorso n. 27054/2010, relativo all’impugnazione della cartella di pagamento.

3.2.1. Primo motivo – Nullità della sentenza di appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54 e art. 100 c.p.c., per non avere la CTR rilevato d’ufficio e dichiarato la inammissibilità dell’appello principale in ragione della non specificità e riferibilità dello stesso alla sentenza di primo grado e, in ogni caso, per la mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi costituita dall’essersi adeguato il primo giudice alla pronuncia sulla validità del condono espressa con altra sentenza della CTP n. 95/06/06, e per l’ulteriore mancata impugnazione della altra autonoma ratio decidendi consistita nella affermazione dell’effetto sanante prodotto dalla buona fede e dall’integrale adempimento dell’obbligazione da condono, ancorchè parzialmente tardivo.

3.2.2. Secondo motivo – Gli stessi argomenti sono svolti anche come doglianza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 100 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.2.3. I motivi primo e secondo sono infondati.

3.2.4. Come riconosciuto dalla stessa contribuente, la Agenzia ha sempre contestato la violazione nell’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis; tale doglianza è sicuramente inclusiva anche della valutazione compiuta dal primo giudice in merito alla irrilevanza di elementi, quali la buona fede e l’integrale adempimento tardivo, non pertinenti al modello legale del condono clemenziale di cui invoca l’applicazione l’appellante e che ricadono quindi nella censura in diritto svolta dall’appellante; contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, inoltre, non costituisce autonoma ratio decidendi, ma mero argomento a sostegno, privi di valenza decisoria, il richiamo in primo grado alla pronuncia della CTP n. 95/2006 che era priva di definitività, come si evince anche dal fatto che la susseguente pronuncia di secondo grado è al centro del ricorso per cassazione n. 27056/2010, qui riunito.

3.3.1. Terzo motivo – Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per mancata indicazione dell’oggetto del giudizio, della concisa esposizione dello svolgimento del processo, della specificazione dei contenuti della sentenza di primo grado, delle argomentazioni fattuali e giuridiche svolte dalle parti e perchè recante contenuti identici alla diversa sentenza n. 28/11/10, relativa al diniego di condono.

3.3.2. Quarto motivo – Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere statuito la CTR sul diniego di condono, laddove le domande delle parti tendevano all’accertamento della legittimità della cartella e dell’iscrizione a ruolo.

3.3.3. Quinto motivo – Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per mancata indicazione dell’oggetto del giudizio, della concisa esposizione dello svolgimento del processo, dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, a cui sia conseguita l’omessa pronuncia o l’insufficiente motivazione sulle domande ed eccezioni proposte dalla società, dirette ad ottenere: preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio; quindi in via principale l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e della cartella in ragione della emissione della precedente sentenza n. 95 del 2006 e, comunque, la conferma del perfezionamento del condono in ragione della non perentorietà dei termini di legge per il pagamento dei relativi ratei, dell’affidamento nelle istruzioni dell’Agenzia dell’epoca, della buona fede e del chiaro intento di adempiere, della impossibilità economica ad adempiere in termini, dell’adempimento integrale dell’obbligazione e del pagamento di parte del terzo rateo con espressa riserva di saldare in via di ravvedimento operoso – come poi avvenuto prima della comunicazione del diniego di condono -, dell’avvenuto ravvedimento operoso e della obiettiva incertezza della disciplina del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis; quindi in via subordinata la declaratoria di non debenza delle sanzioni; in via ancora gradata il riconoscimento delle sanzioni già versate in diminuzione di quelle comunque irrogabili. Vi è anche denuncia della mancata pronuncia circa la doglianza relativa all’inmmissibilità dell’atto dì appello perchè notificato dall’Ufficiale giudiziario in busta chiusa, anzichè in piego raccomandato con avviso di ricevimento (fol. 89 del ricorso).

3.3.4. Sesto motivo – Omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo, nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Sostanzialmente il motivo riproduce gli argomenti esposti con il quinto motivo. Si aggiunge anche la denuncia della mancata pronuncia circa la doglianza relativa all’inammissibilità dell’atto di appello perchè notificato dall’Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale in busta chiusa raccomandata AR, anzichè in piego raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, a mente dell’art. 149 c.p.c. (fol. 100 del ricorso).

3.3.5. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, peraltro ripetitivi, sono inammissibili perchè la pronuncia, sia pure in modo stringato, ha un contenuto chiaro, che ha consentito alla parte di svolgere egregiamente le sue difese, è articolata in diritto ed è implicitamente reiettiva delle ulteriori domande ed eccezioni incompatibili con la decisione assunta.

3.3.6. Quanto alla formulazione della sentenza, va rilevata la stretta connessione tra il diniego di condono e la emissione della cartella, che condividono i medesimi presupposti di diritto, e cioè la ritenuta inapplicabilità della disciplina di condono alla fattispecie in esame, con evidenti ricadute sul piano della sufficienza motivazionale: ne consegue che la formulazione sintetica risulta, comunque, esaustiva.

3.3.7. Quanto alla doglianza relativa alla notifica dell’atto di appello in busta chiusa valgono le statuizioni adottate sub 2.2.6.

3.4.1. Settimo motivo – Omessa o insufficiente motivazione su più fatti decisivi e controversi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.4.2. Il motivo è inammissibile perchè i fatti in merito ai quali la doglianza è svolta, i medesimi già ricordati nella sintesi del motivo quinto, non costituiscono fatti controversi e la parte non ne illustra la decisività, rispetto alle conclusioni in diritto a cui è pervenuta la CTR, se non limitandosi assertivamente a prospettarla.

3.5.1. Ottavo motivo – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, D.P.R. n. 600 del 1973, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 anche in combinato disposto tra loro (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel non considerare che con la decisione n. 95/2006 era stato annullato il diniego di condono, presupposto per l’emissione della cartella di pagamento, con la conseguenza che l’Amministrazione non poteva iscrivere a ruolo alcunchè se non a seguito di una pronuncia di appello che confermasse la legittimità del diniego di condono.

3.5.2. Il motivo è infondato poichè, come questa Corte ha già affermato, in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione amministrativa L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 bis l’annullamento di un provvedimento di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, nè ciò pregiudica il diritto di difesa del contribuente, poichè da un lato, l’iscrizione a ruolo si fonda su presupposti diversi, costituiti dagli atti di accertamento e di liquidazione dell’imposta, e rappresenta comunque un sostanziale diniego della precisata istanza, e dall’altro nel giudizio relativo all’impugnazione di tale iscrizione il contribuente può sempre far valere, tra le proprie difese, anche quelle relative al diritto di beneficiare del condono (Cass. n. 11458/2012).

3.6.1. Nono motivo – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis anche in combinato disposto con il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, conv. con mod. nella L. n. 248 del 2006 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere ritenuto la CTR che il condono ex art. 9 bis cit. non si perfezionava con il pagamento della prima rata, per non aver tenuto conto della normativa di riapertura dei termine e di quella di regolamentazione della riscossione degli importi non versati.

3.6.2. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse sub 2.3.8.

3.7.1. Decimo motivo – Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e del D.Lgs. n. 72 del 1997, art. 13 anche in combinato disposto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la CTR considerato favorevolmente il ravvedimento operoso effettuato dalla parte.

3.7.2. Il motivo è infondato per le ragioni già espresse sub 2.3.9.

3.8.1. Undicesimo motivo – Violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 e della L. n. 212 del 2000, art. 10 anche in combinato disposto tra loro, per avere errato la CTR a negare il perfezionamento del condono in ragione del tardivo versamento ed avere confermato la irrogabilità delle sanzioni commisurate al complessivo ammontare degli originari omessi versamenti oggetto di condono, senza tenere conto nè del ravvedimento operoso, nè della buona fede della contribuente, nè del legittimo affidamento. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

3.8.2. Il motivo è inammissibile per le ragioni espresse sub 2.3.10.

3.9.1. Dodicesimo motivo – Forza maggiore ed oggettiva impossibilità economica ad adempiere per intero il pagamento del terzo rateo di condono – Violazione o falsa applicazione dell’art. 9 bis cit. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 e art. 6, comma 5, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver errato la CTR nel ritenere non rilevanti la ricorrenza della forza maggiore nel mancato pagamento entro il termine del terzo rateo.

3.9.2. Il motivo è inammissibile per le ragioni espresse sub 2.4.2.

3.10.1. Tredicesimo motivo – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere tenuto conto la CTR della ricorrenza della esimente della obiettiva incertezza della norma.

3.10.2. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte sub 2.3.5. e ss.

4.1. In conclusione i ricorsi riuniti vanno rigettati – infondati i motivi quarto, quinto ed ottavo ed inammissibili i motivi primo, secondo, terzo, sesto e settimo del ricorso n. 27056/2010; infondati i motivi primo, secondo, ottavo, nono, decimo e tredicesimo e inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso n. 27054/2010 – e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione,

– rigetta i ricorsi riuniti;

– condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro. 7.000,00=, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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