Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24672 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. un., 08/10/2018, (ud. 16/01/2018, dep. 08/10/2018), n.24672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22569/2017 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 17/07/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/01/2018 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il dr. D.L. veniva incolpato dell’illecito disciplinare previsto ” dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. d), art. 4 comma 1, lett. d), in relazione all’art. 594 c.p., commi 1 e 4, perchè, quale giudice del Tribunale di Locri, nel corso dell’udienza del 5 agosto 2014, relativa al giudizio (iscritto al n. 3706/2014 RG) promosso dalla prof.ssa A.T., si alzava d’un tratto in piedi e con fare alterato si abbandonava alla pronuncia di frasi offensive per le parti presenti (in particolare ” non mi rompete il cazzo, mi avete rotto i coglioni, fatevi i cazzi vostri, vaffanculo…”. In tal modo il dr. D.L. teneva un comportamento palesemente e gravemente scorretto, che nel rilevare una totale mancanza di autocontrollo e equilibrio, con lesione anche della sua immagine, all’evidenza violava i generali principi di correttezza ed equilibrio e rispetto della dignità delle persone, cui egli era tenuto nell’esercizio delle sue funzioni”. Con la sentenza impugnata in questa sede la sezione disciplinare del CSM assolveva il dr. D.L. dall’incolpazione di cui agli D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1,e art. 2, lett. d), perchè l’illecito disciplinare non era configurabile essendo il fatto di scarsa rilevanza, ed assolveva lo stesso Magistrato dall’incolpazione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del detto decreto legislativo per essere rimasto escluso l’addebito. La sezione disciplinare, previo accertamento che le frasi come contestate erano state in effetti pronunciate (e ritenuto – alla stregua della giurisprudenza di legittimità- che la depenalizzazione del reato di ingiuria non avesse ripercussioni sul piano disciplinare), escludeva la sussistenza del reato di ingiuria in quanto le frasi non erano state rivolte a nessuno di preciso dei presenti ed erano dirette in primis a recuperare una situazione di ordine nell’udienza compromesso dalla aggressività delle parti che avevano trasformato l’udienza in una sorta di rissa per cui non era possibile nemmeno la verbalizzazione. Sull’altro addebito la Sezione rilevava che certamente il comportamento del Magistrato era “deontologicamente non ortodosso” ma il fatto doveva ritenersi di scarsa rilevanza perchè la reazione era stata provocata dall’indubbia litigiosità delle parti, il magistrato aveva prontamente recuperato l’autocontrollo ed aveva richiesto immediatamente scusa ai presenti, per cui poteva applicarsi l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis.

2. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale con 4 motivi. Parte intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si allega l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 594 c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Si era fatta confusione tra l’elemento psicologico del reato di ingiuria con il fine perseguito ed i motivi dell’autore che erano in realtà irrilevanti ai fini della configurabilità del reato. Per la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ingiuria, è sufficiente il dolo generico anche nella forma del dolo eventuale in quanto è sufficiente che l’agente consapevolmente faccia uso di espressioni o parole socialmente interpretabili come offensive, utilizzate in base al significato che vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente di offendere qualcuno in particolare. Le parole utilizzate dal dott. D., anche se in ipotesi finalizzate a ripristinare il controllo della situazione, erano obiettivamente e manifestamente offensive.

4. Con il secondo motivo si allega l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 594 c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Le frasi pronunciate, secondo la comune interpretazione accolta nella coscienza sociale, avevano una carica dispregiativa ed umiliante per i destinatari e non potevano essere minimizzate ascrivendole ad un “moto d’ira”, il loro contenuto lesivo dell’onore e del decoro delle persone cui erano riferite era indubitabile.

5. Con il terzo motivo si allega la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Le frasi offensive pronunciate dall’incolpato non potevano che essere indirizzate alle parti presenti visto che, secondo la stessa sezione disciplinare, erano mirate a ripristinare il corretto svolgimento dell’udienza in corso; se questo era il motivo per cui erano state pronunciate era contraddittorio ritenere che non fossero destinate ad offendere nessuno dei presenti come poi affermato nel provvedimento impugnato.

6. I tre motivi prima descritti possono essere esaminati congiuntamente trattando tutti l’avvenuta esclusione del reato di ingiuria. I motivi appaiono infondati. Certamente risponde al vero che per la sussistenza del reato di ingiuria, alla luce della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente un dolo generico anche nella forma di dolo eventuale, si che rileva che si sia fatto uso di espressioni mediamente (nella coscienza sociale) ritenute offensive e che, quindi, appare non determinante che il soggetto abbia voluto deliberatamente offendere specificamente uno o più soggetti determinati, ma, interpretata nel suo complesso, con la motivazione del provvedimento impugnato si è accertato che non sussisteva una funzione offensiva univoca delle frasi riportate nel capo d’imputazione e che le stesse non solo erano state pronunciate per ristabilire il controllo dell’udienza compromesso dal grave comportamento delle parti private ma che il loro significato non poteva che apparire quest’ultimo, un tentativo di riportare i presenti ai loro doveri di correttezza e, quindi, poter proseguire nella verbalizzazione e nelle attività processuali previste. Pertanto il provvedimento impugnato ha dubitato che obiettivamente, certamente tenuto conto delle circostanze, le frasi potessero assumere un significato offensivo e tale da ledere la dignità delle persone presenti (che peraltro stavano compromettendo I’ andamento dell’udienza). Questo emerge come fulcro della decisione e l’inciso per cui non era stata offesa una persona determinata appare semplicemente un elemento che si aggiunge (confermandolo) all’accertamento per cui la funzione determinante in concreto attribuibile alle frasi pronunciate non fosse quella ingiuriosa. Circa l’ultimo motivo, tenuto conto delle precisazioni di cui sopra, deve escludersi la dedotta contraddittorietà della motivazione del provvedimento posto che la ratio decidendi del provvedimento impugnato in questa sede va individuata non nel fatto che non sia stata offeso un soggetto determinato ma nell’accertamento (negativo o quanto meno dubitatitivo) dell’obiettiva funzione offensiva delle frasi pronunciate, che è stata esclusa (quantomeno revocata in dubbio) con motivazione che appare congrua e coerente con le risultanze processuali.

7. Con l’ultimo motivo si allega la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e), in ordine alla contestata fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. d), cui era stata applicata l’esimente di cui all’art. 3 bis, della “scarsa rilevanza del fatto” ma senza una adeguata valutazione del bene giuridico tutelato dalla disposizione che si identifica, secondo la giurisprudenza di legittimità, con l’immagine del magistrato ed il prestigio cui il medesimo deve godere nel contesto in cui egli lavora: nessuna argomentazione offriva il provvedimento in ordine alla verifica della possibile compromissione dell’immagine del magistrato avendo la sezione disciplinare preso in considerazione la sola scarsa offensività della condotta tenuta dall’incolpato riguardo le parti private.

8.11 motivo appare fondato e pertanto va accolto. La sezione disciplinare infatti riconosce (pag. 4 ultimo paragrafo del provvedimento impugnato) che il comportamento tenuto era “deontologicamente non ortodosso” e che l’incolpato avrebbe dovuto astenersi dal “lasciarsi andare allo scatto d’ira che diede luogo alla frase addebitatagli e che lo indusse a sbattere i pugni sul tavolo” ma poi ritiene applicabile l’esimente di cui all’art. 3 bis tenuto conto che l’intento era quello di consentire la ripresa del regolare svolgimento dell’udienza, del disordine che si era creato per il comportamento delle parti e del fatto che l’incolpato aveva subito chiesto scusa ai presenti. Ora la motivazione del provvedimento impugnato in questa sede è carente nella verifica della scarsa rilevanza dei fatti prima indicati in relazione all’interesse tutelato dalla norma che è quello della “giustizia” in senso lato ed in particolare dell’immagine del magistrato e del prestigio che il medesimo deve godere nell’ambiente ove lavora, come correttamente rimarcato nel ricorso in cassazione alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6468; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25091). Le circostanze prese in considerazione sembrano infatti riferirsi solo alla reale offensività della condotta (peraltro esclusa dal punto di vista strettamente penalistico) tenuta nei confronti delle parti private che partecipavano all’udienza e quindi non vi è stata una valutazione adeguata e coerente delle lesione al bene giuridico tutelato in via primaria dalla norma disciplinare. Si impone quindi, su questo punto, la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla sezione disciplinare che dovrà valutare la condotta tenuta sotto il profilo prima indicato.

9. Pertanto vanno rigettati i primi tre motivi di ricorso e va accolto il quarto motivo. Va conseguentemente cassato il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

PQM

Rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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