Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24672 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24672
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18777-2019 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI 81,
presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
M.D., maliano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo mezzo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3) il ricorrente censura la decisione per non avere il tribunale compiuto lo scrutinio di credibilità soggettiva alla luce dei parametri di legge e adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria;
col secondo mezzo (violazione e falsa applicazione del t.u. imm., art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32) censura la decisione per non avere adeguatamente valutato le gravi ragioni di ordine umanitario e la condizione di vulnerabilità personale ai fini della protezione umanitaria;
il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, è inammissibile;
non avendo il ricorrente proposto censure avverso i capi della decisione relativi al rigetto delle domande di protezione cd. “maggiore” (rifugio e sussidiaria), l’unico profilo che in effetti residua, e al quale devesi ritenere asservita anche la prima doglianza, è quello della protezione umanitaria;
sennonchè in proposito il tribunale ha ritenuto la domanda deficitaria sul piano dell’allegazione;
ha difatti stabilito che “non sono state allegate circostanze alla stregua delle quali poter ritenere che il ricorrente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio di diritti umani inalienabili (..)”;
contro codesta affermazione, che per prima sorregge il diniego per difetto di allegazione, non è formulata una coerente censura, giacchè al ricorrente si imponeva innanzi tutto di precisare in qual modo e in quali termini l’onere di allegazione fosse stato adempiuto; ne consegue che il ricorso si rivela inammissibile; esso in ultima analisi non è aderente alla primaria ratio della decisione nel punto, che ancora unicamente rileva, della protezione umanitaria.
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020