Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24672 del 04/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24672 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso 6061-2011 proposto da:
FANELLI MIRKO FNLMRK76L09D704H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio
dell’avvocato GIZZI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZAULI CARLO giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
ARRIGONI VITTORIO, CENTRALE DEL LATTE -SOCIETA’
AGRICOLA COOPERATIVA, ZURITEL ASSICURAZIONI ora
GRUPPO ZURICH ITALIA, CASTAGNOLI MARCO;

– intimati avverso l’ordinanza n. 844/10 Vol. del TRIBUNALE di FORLT del
15/01/2011, depositata 1’18/01/2011; f2.G. 9414(0

33b1

Data pubblicazione: 04/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito l’Avvocato Gizzi Fabrizio del ricorrente che si riporta agli scritti
e deposita n. 3 avvisi di ricevimento;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che

Rilevato in fatto
che il Giudice di Pace di Cesena, nell’ambito di un procedimento
promosso da Vittorio Arrigoni contro la società Agricola Cooperativa
La Centrale del Latte — che aveva visto altresì l’intervento della Zuritel
Assicurazioni- nominò l’ing Mirko Fanelli consulente tecnico al fine di
effettuare una stima dei danni ad un’autovettura dell’attore a seguito di
un sinistro stradale che aveva visto coinvolto un camion della società
convenuta;
che depositato l’incarico, la liquidazione del compenso del CTU — pari
ad € 1.200,00 oltre accessori- fu posta a carico provvisorio dell’attore,
che propose opposizione innanzi al Tribunale di Forlì a cagione della
ritenuta eccessività del compenso all’ausiliare rispetto al valore della
causa ( € 1.636,87) e dell’indicazione del soggetto onerato;
che il giudice dell’opposizione, con provvedimento del 15 / 18 gennaio
2011, respinse il ricorso e riservò alla successiva decisione sul merito
della controversia la ripartizione delle spese del procedimento
camerale;
che contro tale ultima statuizione ling Fanelli ha proposto ricorso per
cassazione a’ sensi dell’ art. 111 Costit., notificandolo al solo Arrigoni;
che depositata relazione ex art 380 bis cpc con la proposta di integrare
il contraddittorio con la società Zuritel Assicurazioni e con la società
Agricola Cooperativa La Centrale del Latte, all’adunanza dell’8 giugno

Ric. 2011 n. 06061 sèz. M2 – ud. 27-09-2013
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aderisce alla relazione.

2012 è stata emessa ordinanza interlocutoria con l’ordine di
integrazione del contraddittorio nei confronti della sola Zuritel;
che soddisfatto l’incombente, la causa è stata nuovamente trattata
all’udienza camerale del 27 settembre 2013
considerato in diritto

seguente tenore:
” che con il primo motivo parte ricorrente denunzia la violazione dei
principi: in materia di soccombenza, con specifico riferimento all’art.
91 cpc , non avendo il giudice dell’opposizione liquidato le spese del
procedimento innanzi allo stesso instaurato, pur essendo idoneo, il
provvedimento adottato in esito di quello, a definire quella specifica
fase proceclimentale: ciò in disparte alla sua idoneità a passare in
giudicato ; ritiene altresì parte ricorrente la insostenibilità logica del
rinvio della pronunzia sulle spese all’esito definitivo del giudizio di
merito, dal momento che , come ausiliare, non sarebbe parte di detta
causa;
che con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 24,
111 e 117 Costa. per l’assenza di altri mezzi di recupero delle proprie
spettanze — con connesso vulnus della propria posizione sostanzialequalora non si riconoscesse la doverosità della liquidazione immediata
delle spese del procedimento di opposizione.
RITENUTO
che i due mezzi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro
stretta correlazione logica;
che non appare a questo relatore condivisibile la motivazione posta dal
giudice dell’opposizione a sostegno del rinvio al merito della
liquidazione delle spese del sub-procedimento di che trattasi , dal
momento che è proprio la suscettibilità a stabilizzare la statuizione
Ric. 2011 n. 06061 sez. M2 – ud. 27-09-2013
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che il consigliere designato ha depositato relazione ex art. 380 bis cpc del

sulla quantificazione del compenso dell’ausiliare che dimostra la
tendenziale definitività del provvedimento e quindi la necessità che nel
suo ambito si ripartisca anche l’onere delle spese relative; conferma
l’assunto anche la circostanza che, all’epoca, il procedimento di che
trattasi doveva svolgersi secondo le norme di procedura dettate dall’art.

delle spese di lite in caso di conciliazione”
che le considerazioni sopra riportate sono ritenute condivisibili dal
Collegio e che non sono state depositate memorie difensive in
contrasto alle medesime;
che pertanto il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio a
diverso giudice del Tribunale di Forlì per nuovo giudizio sul punto
controverso e per la liquidazione delle spese del procedimento di
legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al
Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, anche per la
regolazione delle spese del procedimento • i legittimità

29 della legge n. 794/1942 che prevedeva una particolare regolazione

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