Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24672 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23822-2015 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso degli avvocati ANTONIA CITARELLA, DONATO

MUTI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MOTIA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1081/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/07/2015 r.g.n. 1565/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 28/9/2012 P.G. aveva agito dinanzi al Tribunale di Palermo per impugnare di nullità il licenziamento disposto dalla Compagnia di navigazione Motia s.p.a., che lo aveva cancellato dal Turno Particolare sul presupposto, in tesi falso, della intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per “volontà del marittimo”.

A tale proposito, aveva riferito di essere stato imbarcato su navi di proprietà della Motia s.p.a. sulla base di un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino all’ultimo sbarco, avvenuto per avvicendamento, dalla nave “(OMISSIS)” in data (OMISSIS).

Da allora, a causa di una grave malattia della moglie, poi deceduta nell'(OMISSIS), il rapporto era entrato in una sorta di quiescenza fino a che, nel 2011, avendo il P. comunicato la propria disponibilità al reimbarco, apprendeva di essere stato cancellato dal turno particolare della compagnia Motia s.p.a. Qualificata siffatta condotta come espressione di una volontà diretta ad interrompere il rapporto di lavoro, aveva chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento e condannarsi la società datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva la Compagnia di navigazione Motia s.p.a., contestando l’applicabilità al rapporto di lavoro marittimo intrattenuto con il P. dell’istituto del contratto a tempo indeterminato, e replicando che tra le parti non era mai stato applicato il regime della continuità del rapporto di lavoro (CRL) essendo intercorsi distinti e ripetuti contratti di arruolamento ” a viaggio” che erano stati riuniti nel Turno Particolare Unico delle due compagnia Motia e Minos.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Palermo, prima con ordinanza resa all’esito della fase sommaria, quindi, con successiva sentenza confermativa, rigettava il ricorso.

Rilevava il G.L. che dovesse escludersi nella fattispecie l’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, difettando la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e riteneva che, in ogni caso, le prove raccolte avevano dimostrato il disinteresse del P. alle reiterate proposte di reimbarco formulate dalla Motia nell’arco di un biennio successivo all’ultimo avvicendamento, tali da integrare una manifestazione tacita idonea a rescindere il supposto contratto lavorativo.

Avverso la statuizione ha interposto gravame il P..

Resisteva la compagnia di navigazione.

Con sentenza depositata il 24 luglio 2015, la Corte d’appello di Palermo, ritenuto, anche alla luce dell’istruttoria svolta, che tra le parti non fosse intercorso un rapporto a tempo indeterminato, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

La società Motia è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta che la corte distrettuale, senza curare gli specifici motivi di appello proposti dal reclamante, ha valutato un unico complesso motivo di gravame, accertando erroneamente l’insussistenza di un contratto di lavoro “ab origine” a tempo indeterminato, basandosi peraltro su di una erronea ricostruzione dei fatti. Lamenta ancora l’omesso esame della questione se la Motia avesse l’obbligo di comunicare per iscritto la non reiscrizione nel turno particolare a seguito del ritenuto rifiuto del lavoratore all’imbarco.

Si duole ancora che la sentenza impugnata abbia ritenuto che solo un contratto di imbarco superiore ai quattro mesi determini, in base al C.C.N.L., un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non il suo perdurare di fatto oltre i 4 mesi.

1.1 – Il motivo è inammissibile per non aver prodotto il ricorrente l’atto di reclamo, ed, inoltre, per censurare per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, accertamenti di merito (tra cui anche l’interpretazione del C.C.N.L.) compiuti dalla sentenza impugnata.

2. – Con secondo motivo il P. denuncia la violazione degli artt. 115, 436 e 416 c.p.c., artt. 2697, 2721 e 2729 c.c., oltre all’art. 342 cod. nav..

Lamenta che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che dalle allegazioni e deduzioni delle parti doveva ritenersi acquisita la prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che costituisce la regola dei rapporti di lavoro anche a seguito delle direttive europee e del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Rammenta che solo nei rapporti di lavoro in cui, di regola, sussiste un contratto a termine (es. lavoratori agricoli), è il lavoratore a dover dimostrare l’esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Evidenzia che la Motia non aveva contestato le circostanze di fatto poste a fondamento dell’esistenza di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

2.1 – Anche tale motivo è inammissibile, per non avere il ricorrente prodotto la memoria difensiva della Motia in sede di reclamo (in atti vi è solo uno stralcio di una memoria difensiva Motia riferita ad altra controversia, ed in particolare al lavoratore C.). La censura è inoltre inammissibile per criticare l’apprezzamento dei fatti (e dunque un vizio motivo) nel regime di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per il quale si rinvia alle note statuizioni di Cass. sez. un. 22 settembre 2014, n. 19881.

Per completezza può rilevarsi che, come affermato da questa S.C. (sent. 8.6.2001 n. 7823), in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicchè, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 cod. nav..

3. – Con il terzo motivo si denuncia di nullità la sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c.. Lamenta il P. che la sentenza impugnata non aveva considerato che la stessa convenuta Motia aveva dato atto, nelle memoria in sede di reclamo, del suo inserimento nel turno particolare unico Motia/Minos, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo peraltro irrilevante la percezione dei vari t.f.r. alla cessazione dei vari contratti, circostanza erroneamente valorizzata dai giudici palermitani, al pari della pretesa dichiarata indisponibilità del lavoratore al reimbraco. Lamenta ancora la mancata ammissione dei mezzi istruttori proposti dal lavoratore.

3.1- Anche tale motivo è inammissibile. In primo luogo per non essere prodotta la memoria Motia. In secondo luogo perchè denuncia (peraltro nel vigore del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5) la nullità della sentenza per pretese erronee valutazione delle risultanze istruttorie e per apprezzamenti di fatto compiuti dalla corte di merito, non comportanti alcuna nullità della sentenza, al pari della denunciata ammissione di istanze istruttorie.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 332 cod. nav., n. 4, artt. 340 e 342 cod. nav., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 35.

Lamenta che il codice della navigazione affida alla volontà delle parti, al momento della stipula del contratto di arruolamento, ogni determinazione circa la natura del contratto stesso, e tale disciplina non può essere derogata dal C.C.N.L. che solo, secondo la corte di merito, poteva garantire la natura a tempo indeterminato del contratto e la conseguente applicabilità della tutela cd. reale.

Il motivo presenta profili di inammissibilità, non avendo il ricorrente prodotto il C.C.N.L. per intero, e non avendo adeguatamente censurato la seconda ed autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, consistente nel troncante accertamento, alla luce delle testimonianze raccolte, che il P. si era infine dimesso (per l’inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di presenza di duplice ratio decidendi della sentenza e di impugnazione solo di una di esse, cfr. Cass. n. 3386 del 11/02/2011).

Il motivo è per il resto infondato, prevedendo il codice della navigazione (art. 325) che il contratto di arruolamento può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato (ed il ricorrente non menziona alcuna prova in tale ultimo senso), mentre questa Corte ha già stabilito che il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo del marittimo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (Cass. 8.6.2001 n. 7823).

5. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la società Motia svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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