Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24671 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MODICA SALVATORE

con studio in PALERMO PIAZZA MARINA 39, (avviso postale), giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato PINNARO’ MAURIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERINA FEDERICO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2005 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Palermo propone ricorso per cassazione nei confronti di T.G. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di diniego di rimborso ICI relativa al 1993, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

2. Il ricorso è inammissibile perchè manca l’esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 posto che nella specie si richiama confusamente la sentenza impugnata senza esporre in maniera chiara ed esauriente (sia pure non necessariamente analitica) i fatti di causa nè chiarire le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, lo svolgersi della vicenda processuale (v. in proposito, tra numerose altre, cass. n. 7825 del 2006).

Tanto premesso, e prescindendo da altre possibili considerazioni, è appena il caso di aggiungere che, a parte il primo motivo (che in ogni caso risulta poco comprensibile in relazione alle dedotte carenze della esposizione sommaria dei fatti e non autosufficiente), gli altri “motivi” non chiariscono neppure la natura del vizio denunciato, essendo in proposito da evidenziare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha chiarito: che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che il singolo motivo assume una funzione identificati va condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore e che la tassatività e specificità del motivo di censura esigono una formulazione che consenta di inquadrare il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. tra le altre cass. n. 18202 del 2008).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 di cui Euro 1.900,00 per spese oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA