Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24671 del 04/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24671 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

sul ricorso proposto da:
SEGRETO PIERINO (C.F.: SGR PRN 50M02 E058X), rappresentato e difeso, in
virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Carlo Zauli e Menotto
Zauli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Diego Marra, in Roma,
p.zza dei Gerani, n. 6; – ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – resistente —

avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona relativo ai proc. n258 del 2011
V.G., depositato in data 21 maggio 2012 (e non notificato).

2.(3
.A

Data pubblicazione: 04/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso e per

Ritenuto in fatto
Il sig. Segreto Pierino chiedeva alla Corte d’appello di Ancona, con ricorso
ritualmente depositato il 19 aprile 2011, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio
civile di appello protrattosi dinanzi alla Corte di appello di Bologna dal settembre
2005 al marzo 2011, invocando la condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la irragionevole durata complessiva
del predetto giudizio.
Nella contumacia del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, con decreto
depositato il 21 maggio 2012, accertava l’irragionevole ritardo del suddetto giudizio
nella durata di anni tre e mesi sei e condannava l’Amministrazione convenuta al
pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 3.500,00, oltre interessi
dalla pronuncia del decreto fino al saldo, con ulteriore condanna della stessa
Amministrazione alla rifusione della metà delle spese giudiziali (da distrarsi in favore
del difensore antistatario), dichiarando compensata tra le parti la residua metà.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Segreto Pierino, con atto notificato il 26 ottobre 2012, sulla base di sei motivi.
L’intimato Ministero ha depositato atto costitutivo ai fini dell’eventuale partecipazione
alla discussione orale.

Considerato in diritto

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l’accoglimento del quarto, quinto e sesto.

1. Con il primo motivo dedotto il ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360,
comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.) la violazione e/o falsa applicazione del combinato
disposto di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 C.E.D.U., avuto
riguardo alla necessità di disapplicare la norma interna e al computo degli anni

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 con riferimento
al computo degli anni eccedenti la normale durata del processo e all’indennità
prevista per i soli anni eccedenti tale computo.
3. Con il terzo motivo il ricorrente ha prospettato (sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 in
relazione all’art. 6 C.E.D.U., in ordine al computo dell’importo previsto a titolo di
indennità ed al criterio della “posta in gioco” ai fini della determinazione del
“quantum” spettante.
4. Con il quarto motivo lo stesso ricorrente ha denunciato — in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c. — la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, in
ordine all’intervenuto riconoscimento degli interessi legali a far data dalla pronuncia
del decreto, anziché dalla proposizione della domanda di indennizzo.
5. Con il quinto motivo il ricorrente ha censurato il decreto impugnato (ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in
relazione all’erronea compensazione delle spese di lite.
6. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione
dello stesso art. 92 c.p.c., con riguardo all’erronea valutazione della soccombenza.

eccedenti la normale durata del processo ai sensi della C.E.D.U.

7- I primi tre motivi — esaminabili congiuntamente siccome strettante connessi e
riferiti essenzialmente alla stessa questione — sono infondati per le ragioni che
seguono e con le rettifiche del caso, risultando sul punto il dispositivo comunque
conforme a diritto.

complessiva — per il grado di appello (oggetto della domanda) – del giudizio
presupposto in anni cinque e mesi sei (essendo stato introdotto nel settembre 2005 e
definitiva con il deposito della relativa sentenza nel marzo 2011), detraendo dalla
stessa, quale durata ragionevole dello svolgimento del giudizio stesso, il periodo di
anni due (e non tre, come — per mero errore materiale — risultante dal decreto
impugnato, avuto riguardo all’esito finale del computo effettuato), così residuando,
quale intervallo temporale irragionevole, la durata di anni tre e mesi sei. In tal senso,
la Corte territoriale si è conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte
che ha individuato, di regola (a meno che non si configurino particolari complessità),
in due anni la durata “standard” da ritenersi ragionevole per la definizione di una
causa civile ordinaria in appello.
E’, inoltre, pacifico (cfr. Cass. n. 11987 del 2002) — diversamente da quanto dedotto
dal ricorrente — che, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno
indennizzabile è correlato al solo periodo eccedente la durata ragionevole della
procedura. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 10415 del 2009

e Cass. n. 478 del 2011, ord.) ha rilevato la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 24 marzo 2001, n. 89,
nella parte in cui stabilisce che, al fine dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno
riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo
ravvisabile alcuna violazione dell’art. 117 , primo comma, Cost., in riferimento alla

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La Corte di appello di Ancona ha determinato (incontestatamente) la durata

compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla
Corte EDU ai fini della liquidazione dell’indennizzo, la modalità di calcolo imposta

interna ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in
argomento, non comportando una riduzione dell’indennizzo in misura superiore a
quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poiché le
norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un
livello subcostituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo
desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del
processo, rispetto al novellato art. 111, secondo comma, Cost., in base al quale il
processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi,
quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti
costituzionalmente tutelati. Né a conclusioni diverse perviene la stessa
giurisprudenza della predetta Corte internazionale che – nei precedenti Martinetti e
Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno
2007 e Simaldone c. Italia del 31 marzo 2009 – ha osservato che il solo indennizzo,
come previsto dalla legge italiana n. 89 del 2001, del pregiudizio connesso alla
durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di
apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire
una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue
tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato
metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo
esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sé decisivo, purché i giudici

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dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione

italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a
quelle disposte dalla CEDU per casi simili.
Quanto ai parametri di quantificazione dell’indennizzo spettante per la durata
irragionevole del giudizio, sempre la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo,

del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice
nazionale, il quale può, tuttavia, apportare le deroghe giustificate dalle circostanze
concrete della singola vicenda, purché motivate e non irragionevoli, con la
conseguenza che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di
regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre
anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1.000,00 per quelli
successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un
evidente aggravamento del danno.
A tali principi si è conformata la Corte marchigiana che, previa esatta determinazione
della durata irragionevole del giudizio presupposto in anni 3 e mesi sei e tenendo
conto della natura della controversia e della c.d. “posta in palio”, ha liquidato, in
favore del ricorrente, la somma di euro 3.500,00 (risultante anche superiore al limite
— considerato tendenzialmente inderogabile — di euro 2.750,00).
8. Il quarto motivo è, invece, fondato, dal momento che, per costante giurisprudenza
di questa Corte (cfr. Cass. n. 1405 del 2004 e Cass. n. 22611 del 2011), gli interessi
sulla somma liquidata, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, a
titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del
processo, vanno riconosciuti dal momento della domanda e non già dalla data
del decreto dell’adita corte d’appello, tenuto conto della natura indennitaria e

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Cass. n. 8471 del 2012) ha chiarito che, in tema di equa riparazione per violazione

non meramente compensativa della predetta equa riparazione.

Conseguentemente, avendo la Corte anconetana riconosciuto gli interessi legali dalla
pronuncia del decreto, anziché dalla proposizione della domanda, essa è incorsa
nella prospettata violazione, a cui consegue la cassazione sul punto dello stesso

decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il riconoscimento
della decorrenza dei predetti interessi dalla domanda giudiziale.
9. Il quinto e sesto motivo — valutabili unitariamente, siccome strettamente correlati e
riferiti al capo sulle spese processuali — sono destituiti di fondamento e devono
essere, perciò, respinti.
Ad avviso della più recente (e condivisibile) giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. n. 22381 del 2009, ord., e, di recente, Cass. n. 18227 del 2013) deve, infatti,
affermarsi che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la
compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo
comma, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di
domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel
medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale
dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano
stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri

ovvero quando la parzialità

dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda
articolata in un unico capo (v., per opportuni riferimenti, anche Cass, n. 901 del

2012, ord.).
9. In definitiva, vanno rigettati tutti i motivi ad eccezione del quarto, che è, invece, da
accogliere, con la conseguente decisione sul punto nel merito nei sensi
precedentemente precisati.

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provvedimento e — non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – la correlata

Si ravvisano congrui e giusti motivi — tenendo conto dell’esito del giudizio e della
natura delle questioni trattate – per disporre l’integrale compensazione delle spese
della presente fase di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

il quarto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo sul
punto nel merito, cassa il decreto impugnato limitatamente al disposto
riconoscimento degli interessi legali dalla pronuncia al saldo sulla somma liquidata a
titolo di indennizzo in favore del ricorrenti, condannando il Ministero della Giustizia al
pagamento degli interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda e fino
al saldo sulla predetta somma.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

La Corte rigetta i prime tre motivi del ricorso, nonché il quinto ed il sesto ed accoglie

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