Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24670 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20737/2016 R.G. proposto da:
U.E., A.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
DELLA MILIZIA n. 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
SBERNINI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO GREGU;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO n. 88, presso lo studio
dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ROBERTO CASSINELLI;
– controricorrente –
nonchè contro
BANCA CARIGE S.P.A.;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il
16/02/2016 ed emessa nel procedimento iscritto al n. 346/2015 R.G.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
U.E. e A.P. ricorrono, affidandosi a cinque motivi (rinvenendosene il 1, il 2, il 3, il 5 ed il 6, ma non anche un 4), per la cassazione dell’ordinanza del 16/02/2016 in causa n. 346/2015 della Corte di appello di Cagliari – sez. dist. di Sassari, di declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., dell’appello da loro proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 202/2015 del 03/04/2015, con la quale ultima era stata pronunciata la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra il primo – con cui la seconda era in regime di comunione legale tra coniugi – e la (OMISSIS) sri, proposta dalla creditrice del primo Banca Carige spa;
degli intimati solo la curatela del sopravvenuto fallimento della (OMISSIS) srl resiste con controricorso in questa sede;
è stata formulata proposta di definizione – per inammissibilità in camera di consiglio ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi del medesimo art. 380 – bis, comma 2, ultima parte;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;
dei motivi di ricorso (il primo, di “violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1264 c.c. e 2901 c.c.”; il secondo, di “violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1260 e ss. e 2901 c.c.”; il terzo, il successivo, intitolato “5”, nonchè l’ultimo, ognuno dei quali di “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c.”), come pure della memoria e delle repliche della controricorrente, è superflua perfino l’illustrazione, perchè quello è chiaramente, ripetutamente e inequivocabilmente rivolto contro la sola ordinanza di appello ed avverso il merito delle argomentazioni svolte per dichiarare l’appello insuscettibile di ragionevoli probabilità di accoglimento;
tanto è però radicalmente escluso dalla lettera della norma processuale e confermato poi dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914), poichè il merito della controversia è riesaminabile esclusivamente con l’impugnazione, da proporsi nei sessanta giorni dalla comunicazione – da parte della cancelleria – dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., della sentenza di primo grado;
non giova ai ricorrenti la loro intenzione, professata per la prima volta in memoria, di censurare comunque il merito della pronunzia a loro sfavorevole, dinanzi all’univocità delle espressioni che hanno reso oggetto di impugnazione un provvedimento che non ne era passibile ed alla necessaria formalità del ricorso per Cassazione, notoriamente integrante un’impugnazione a critica vincolata; mentre la censura di violazione del contraddittorio, se riferita al sistema stesso di definizione delineato dall’art. 348 – bis c.p.c., è manifestamente infondata per la sua – già rilevata da questa Corte – conformità alla Carta costituzionale ed alle norme di rango sovranazionale, mentre, se riferita a vizi propri del procedimento di emanazione dell’ordinanza, è inammissibile, perchè proposta in chiari termini solo con la memoria; nè rileva alcun ulteriore discorso sulla data o sulle modalità di concreta comunicazione del provvedimento solo ad essere stato impugnato, cioè, per l’appunto, l’ordinanza, il relativo termine incidendo sulla ammissibilità dell’impugnazione della sentenza di primo grado, che qui è invece mancata;
ne discende quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti, soccombenti e tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità;
deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017