Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24670 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17042-2019 proposto da:

A.A.K.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BIASI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.(.A.K., senegalese, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Trento che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, conv. con modificazioni in L. n. 46 del 2017, in relazione all’art. 738 c.p.c., si censura la decisione perchè al deposito con modalità telematiche del ricorso introduttivo del giudizio di merito aveva fatto seguito il provvedimento di fissazione d’udienza emanato dal giudice onorario, senza richiamo a eventuali deleghe; e inoltre perchè nel decreto di rinvio dell’udienza era stata citata una presunta delega generale (“per tutte le cause iscritte a ruolo per il giorno 10.12.2018”) che lasciava presumere che il giudice onorario potesse rivestire il ruolo di relatore al collegio; a dire del ricorrente solo al momento della pubblicazione del provvedimento finale egli aveva potuto apprendere che la qualifica di relatore era stata ricoperta dal presidente del collegio;

II. – il primo motivo è inammissibile, non essendo specificato quale concreto pregiudizio processuale sarebbe da correlare ai denunziati fatti;

III. – i motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminati unitariamente;

col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 2697 c.c., poichè il tribunale avrebbe fondato la decisione sull’apodittico assunto della non credibilità della narrazione operata dal richiedente, senza svolgere i necessari approfondimenti istruttori;

col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7, e 8, in relazione alla convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, nella parte in cui il tribunale ha escluso l’esistenza di una condizione di violenza generalizzata nella zona territoriale di provenienza del richiedente;

col quarto mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14 e 17, nella parte in cui il tribunale ha parimenti escluso l’esistenza del dedotto rischio effettivo di subire un grave danno in caso di rimpatrio;

i motivi sono inammissibili per la ragione che segue;

IV. – la non credibilità del racconto dal richiedente posto a base della domanda di protezione – racconto incentrato sul pericolo di reclutamento forzato da parte di frange di ribelli operanti in (OMISSIS) – è stata dal tribunale affermata in piena sintonia col dettato normativo, per le contraddizioni (puntualmente indicate) che erano state riscontrate tra le versioni di volta in volta dal richiedente fornite, in sede amministrativa e in sede giudiziale;

ciò integra una valutazione in fatto, insindacabile in questa sede siccome per l’appunto motivata;

occorre aggiungere che il tribunale ha peraltro anche motivatamente escluso che la situazione della zona di provenienza del richiedente fosse interessata, all’attualità, da violenza indiscriminata da conflitto armato; e pure codesta è una valutazione in fatto, della quale surrettiziamente si tenta di sovvertire l’esito;

ne segue che tutti i precitati motivi vanno ritenuti inammissibili, poichè finalizzati a censurare il merito della decisione;

V. – col quinto motivo invece la decisione è censurata nella parte afferente al diniego di protezione umanitaria; si dice che il diniego sarebbe stato basato solamente sulla impossibilità di considerare isolatamente il livello di integrazione nel territorio nazionale;

anche questa doglianza è inammissibile;

il tribunale ha affermato che il richiedente non aveva in verità alcun motivo umanitario tale da giustificare la permanenza in Italia, essendo in sè irrilevante il fatto che egli avesse frequentato un corso di italiano e uno di cucina, e che avesse svolto attività di volontariato e avesse un contratto di lavoro a termine nel settore agricolo;

il ricorrente insiste nell’opporre che l’istituto del permesso umanitario costituisce una clausola di salvaguardia per i casi non rientranti in fattispecie specifiche e astratte;

questo è vero, ma non rileva;

questa Corte ha definitivamente chiarito che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente e astrattamente considerato (Cass. Sez. U n. 29459-19);

VI. – ora vi è che il primo dei termini della comparazione (la situazione soggettiva e oggettiva del paese di origine) è definitivamente minato dal giudizio di non affidabilità del racconto del richiedente, che il tribunale ha reso con statuizione a questo punto coperta da giudicato – attesa l’inammissibilità, tra gli altri, del primo motivo di ricorso;

poichè il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma in relazione a una condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, la valutazione anzidetta (di non credibilità soggettiva) assume un rilievo preclusivo (v. Cass. n. 11267 – 19) ove al netto di essa quel che può residuare è proprio (e solo) l’oggettivo livello di integrazione raggiunto in Italia; che tuttavia (come affermato dalle Sezioni unite) non è di per sè sufficiente allo scopo;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in EURO 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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