Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24670 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 03/10/2019), n.24670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28789-2017 proposto da:

CONSORZIO di BONIFICA della GALLURA, in persona del Presidente in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BETTINO ARRU;

– ricorrente –

contro

PFM SRL” la quale agisce anche a titolo di capogruppo mandataria

della ATI PFM – IMPRESA BARBAROSSA di C.S. & C. SAS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE, MILIZIE, 114, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Tempio Pausania, preso atto della risoluzione dell’appalto intercorso tra il Consorzio di bonifica della Gallura e l’associazione temporanea di imprese (a.t.i.) avente come capogruppo la PFM s.r.l., revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore di questa a titolo di corrispettivo delle opere eseguite e, accertata l’esistenza di un controcredito della stazione appaltante per le spese necessarie a eseguire un nuovo appalto, condannava la società ingiungente al pagamento della differenza;

la sentenza veniva riformata dalla corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, sul rilievo che nessuna domanda di condanna era stata proposta dal Consorzio, il quale si era limitato, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, a chiedere che il credito dell’appaltatrice fosse ridotto in conseguenza della formulata eccezione di compensazione;

la corte d’appello peraltro aggiungeva che l’eccezione, in quanto di compensazione impropria, implicava la possibilità di operare anche d’ufficio la compensazione tra le rispettive partite debitorie, ma che nello specifico i fatti costitutivi del controcredito vantato dal Consorzio erano stati solo genericamente allegati e degli stessi non era stata fornita adeguata prova;

il Consorzio ricorre adesso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, ai quali la PFM s.r.l. replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale è infondata alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale “nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) – per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza -, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell’atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell’atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l’art. 159 c.p.c.” (Cass. Sez. U n. 108-00);

tale orientamento, seguito dalla giurisprudenza successiva, consente di affermare che quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione (come nella specie), il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, nonostante la genericità del testo della prima (Cass. n. 5722-02, Cass. n. 137-03, Cass. n. 5953-05 e molte altre);

il ricorso è tuttavia inammissibile per altra ragione;

il ricorrente denunzia, col primo mezzo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto l’eccezione di compensazione suscettibile di essere sollevata dalla parte in modi determinati, mentre nel caso di specie si era trattato di compensazione impropria il cui accertamento poteva essere compiuto anche d’ufficio;

il motivo si palesa estraneo alla ratio decidendi con la quale la corte d’appello, pur dando atto che tale era la veste dell’eccezione sollevata, ha risolto la questione;

la corte territoriale ha affermato che la compensazione era stata allegata senza specifico corredo dei fatti costitutivi, i quali peraltro non erano stati oggetto neanche di prova;

l’omessa allegazione e l’insussistenza di prove rifluiscono invero finanche sulla possibilità di un rilievo d’ufficio, escludendola in ragione della impossibilità di apprezzare i fatti all’uopo necessari; il ricorrente inoltre denunzia, col secondo mezzo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè l’eccezione era stata a suo dire formulata in modo preciso e puntuale;

anche il secondo motivo è inammissibile;

la trascrizione della parte saliente della memoria ex art. 183 c.p.c., alla quale il ricorrente ha associato la censura, non supporta affatto l’assunto di puntuale e specifica allegazione dei fatti costitutivi del controcredito menzionato in compensazione; e in ogni caso la censura è incompleta, dal momento che niente è dedotto a confutazione della specifica concorrente ratio attinente al difetto di prova, oltre che di puntuale allegazione, dei fatti costitutivi del credito opposto in compensazione;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio, Il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3ottobre 2019

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