Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2467 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2467 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

C 0

sul ricorso n. 25834-2016 proposto da:
BITONTI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
116, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO BRUNO;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARI A 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE
DE ROSE, CARLA D’ALONI°, LELIO MARITATO, GIUSEPPE
NIATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
controricorrente –

Data pubblicazione: 31/01/2018

contro
EQUITALI A SUD S.P.A.;

– intimata avverso la sentenza n. 1077/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la Corte di Appello di Lecce, nel dichiarare inammissibile, per tardività,
l’appello proposto dall’Inps nei confronti di Rosa Bitonti – in controversia
avente ad oggetto il pagamento di contributi agricoli – ha compensato le spese
del grado tra le parti costitute (ossia quelle testé indicate), atteso il “carattere
meramente processuale della decisione”;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Rosa Bitonti, affidato
ad un unico motivo;
l’Inps ha depositato procura speciale;
Equitalia Sud S.p.A. è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
Rosa Bitonti – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la
statuizione di compensazione delle spese di lite, a fronte della soccombenza
dell’Inps, pur per ragioni processuali e non di merito.
Ritenuto che:

2

depositata il 06/05/2016;

la censura è fondata, in guanto la sentenza impugnata non è in linea con
l’orientamento, cui occorre dare continuità, espresso da Cass. nn. 1997/2015 e
22310/2017, ove, da un lato, è stato ritenuto violato il criterio di soccombenza
in un caso concernente la tardività dell’appello dell’INPS, senza che fossero in
alcun modo evincibili le ragioni che avevano orientato il giudice nel disporre la

legittimano la compensazione totale o parziale non possono essere espresse con
una Formula generica (nella specie, la natura della controversia e le alterne
vicende dell’iter processuale) inidonea a consentire il necessario controllo;
il ricorso va sul punto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017.

compensazione delle spese, e, dall’altro, è stato puntualizzato che le ragioni che

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